Nel caso di specie, l’incidentato aveva chiesto il risarcimento per l’incidente stradale alla propria assicurazione. Quest’ultima, però, gli aveva corrisposto un indennizzo notevolmente più basso, richiamandosi a una clausola, contenuta nella polizza, in cui era inserita una franchigia del 20% nel caso in cui l’assicurato avesse fatto riparare il veicolo presso un’officina di sua fiducia e non presso quella convenzionata con l’assicurazione.
Si tratta, secondo il magistrato di turno, di una clausola nulla, che non deve essere applicata, in contrasto con le condizioni generali di contratto che impongono specifiche garanzie in favore dei clienti-utenti. Il risarcimento, quindi, in questi casi, non può essere limitato e va corrisposto integralmente.
[1] G.d.P. Pinerolo, sent. n. 191/2013.
(www.laleggepertutti.it)
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