Il risarcimento del danno derivante da licenziamento illegittimo non può essere ridotto se il dipendente ha rifiutato un nuovo impiego con condizioni lavorative peggiori rispetto a quelle precedenti [1].
Il risarcimento dovuto al dipendente illegittimamente licenziato [2] può essere ridotto qualora il datore di lavoro provi che il dipendente ha percepito altri compensi o retribuzioni oppure ha tenuto un comportamento colposo tale da non impedire o ridurre il danno: per esempio l’aver rifiutato un altro impiego. Ebbene, tra i comportamenti colposi, secondo la Cassazione, non rientra l’aver rifiutato un posto di lavoro che prevede condizioni deteriori rispetto a quello per il quale si è stati licenziati.
Dunque, la riduzione del risarcimento del danno è possibile solo quando il lavoratore ha colpevolmente rifiutato un impiego analogo a quello precedente.
I giudici hanno così riconosciuto l’integrale risarcimento del danno a una lavoratrice nonostante avesse rinunciato ad un nuovo impiego, poiché questo era diverso dal precedente e comportava un orario di lavoro eccessivamente stressante. Inoltre, i giudici hanno precisato che il risarcimento può essere chiesto anche dopo sei anni dal licenziamento.
[1] Cass. sent. n. 1410 del 4 giugno 2013.
[2] Art. 18 dello Statuto de lavoratori.
(articolo della Dott.ssa Monteleone Maria pubblicato su www.laleggepertutti.it)
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