Il Tribunale di Cosenza ha accolto il ricorso di una contribuente che ha presentato avverso l'INPS e con uan recente sentenza afferma che EQUITALIA NON PUO' ISCRIVERE IPOTECA DECORSI CINQUE ANNI DALLA PREVIA NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE.
Secondo il giudice dell'esecuzione, infatti, nel caso di cartelle esattoriali, la prescrizione della pretesa impositiva (e quindi la possibilità di iscrivere ipoteca sui beni del contribuente moroso) si compie in cinque anni.
Questo vale anche nel caso precipuo in cui il contribuente non abbia fatto opposizione alla cartella e questa sia divenuta definitiva.
Commette quindi un errore chi equipara nella sostanza una cartella definitiva ad una sentenza e, quindi asserisce che la cartella si prescriva dopo il decennio. Infatti la prescrizione decennale può aversi solo e soltanto per le sentenza.
Lo staff della nostra associazione è pronto a dare adeguata assistenza e consulenza ai tanti contribuenti che si visti iscrivere un'ipoteca di fatto illegittima.
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sabato 25 maggio 2013
Società di recupero crediti: cosa possono fare e cosa non possono fare

In tempi di crisi, le società di recupero crediti scendono in campo più aggressive che mai, spesso travalicando però i limiti consentiti loro dalla legge. Si tratta quasi sempre di condotte isolate, poste da singoli operatori telefonici poco rispettosi delle regole – e mai avallate dalle società stesse – allo scopo di conseguire più elevate percentuali di “recuperato” e, di conseguenza, soddisfacenti provvigioni.
Ecco dunque una rassegna delle condotte che esse devono tenere e l’elenco dei comportamenti illegali.
Obbligo di informazione all’interessato
Quando la società di recupero contatta il debitore deve sempre presentarsi e riferire immediatamente per conto di chi sta telefonando e per quale credito.
È diritto del debitore conoscere il nome dell’operatore, della società di recupero crediti e del creditore per il quale si sta tentando il recupero.
Numero visibile
La società di recupero deve sempre contattare l’interessato da un numero visibile.
Al contrario, vengono spesso segnalati casi di telefonate da numeri anonimi.
Divieto di false dichiarazioni e condotte ingannevoli
Le società di recupero crediti non possono riferire al debitore informazioni false eingannevoli al solo fine di intimorirlo. In particolare, i soggetti incaricati al recupero non possono minacciare azioni o iniziative legali sproporzionate, puramentefantasiose o vessatorie.
Ecco alcuni esempi di false affermazioni delle società di recupero:
- il mancato pagamento dei debiti è un reato e si rischia il carcere: al contrario, si tratta di un inadempimento di natura civilistica e non configura mai illecito penale. Esso può dar luogo, al massimo, a un recupero crediti con l’ufficiale giudiziario;
- il mancato pagamento può portare alla dichiarazione di fallimento: in realtà è sempre necessaria un’apposita procedura fallimentare, preceduta dall’emissione di un decreto ingiuntivo o di una sentenza che attesti l’esistenza del credito;
- al mancato pagamento può far seguito il pignoramento di beni mobili o immobili o addirittura dello stipendio: in realtà affinché possa esserci pignoramento è necessario che intervenga prima una sentenza o un decreto ingiuntivo e previo procedimento dinanzi al giudice. Dunque, il debitore riceverà comunque altri atti a casa e sarà sempre messo nella condizione di difendersi.
- in caso di mancato pagamento sopraggiungerà l’esattore: in realtà, non esiste la figura dell’esattore per crediti privati. Esiste, al massimo, l’ufficiale giudiziario, e quindi il normale pignoramento; ma anche in questo caso deve prima intervenire una sentenza di condanna o un decreto ingiuntivo.
Segnalazione alla Crif
Spesso le società di recupero crediti minacciano l’iscrizione del debitore nella banca dati della Crif. Ciò è possibile solo se il debito è stato contratto con una banca o una finanziaria. Negli altri casi, invece (per es. società telefoniche, della luce, paytv ecc.) non è possibile alcuna segnalazione.
Stalking
Gli incaricati del recupero crediti devono attenersi con scrupolo alle norme riguardantil’incoercibilità psichica e fisica personale. Ciò vuol dire che essi non possono contattare il debitore in orari irragionevoli, con frequenza superiore al dovuto e inluoghi inadeguati (per es. posto di lavoro per i motivi sopra spiegati).
In alcuni casi, le condotte ingannevoli e le pressioni psicologiche poste in essere dalle società di recupero possono integrare reati di violenza e minaccia.
Comunicazioni a terzi
Le società di recupero crediti non possono comunicare informazioni sui mancati pagamenti a soggetti diversi dal diretto interessato. Così l’operatore telefonico non può rivelare le ragioni della telefonata ai familiari, ai colleghi di lavoro o ai vicini di casa del debitore, specie se con lo scopo di esercitare pressione su quest’ultimo.
Reperimento del numero di telefono
Quando il debitore ha voluto mantenere il proprio numero di telefono riservato, non inserendolo in albi, elenchi o non lo abbia comunicato al creditore (come spesso succede nel contratto con questi firmato), la società di recupero non può reperire il recapito telefonico in modi alternativi (per esempio, chiedendolo ai vicini di casa dello stesso stabile).
Registrazioni
Sono vietate le telefonate preregistrate volte a sollecitare il pagamento.
Ecco dunque una rassegna delle condotte che esse devono tenere e l’elenco dei comportamenti illegali.
Obbligo di informazione all’interessato
Quando la società di recupero contatta il debitore deve sempre presentarsi e riferire immediatamente per conto di chi sta telefonando e per quale credito.
È diritto del debitore conoscere il nome dell’operatore, della società di recupero crediti e del creditore per il quale si sta tentando il recupero.
Numero visibile
La società di recupero deve sempre contattare l’interessato da un numero visibile.
Al contrario, vengono spesso segnalati casi di telefonate da numeri anonimi.
Divieto di false dichiarazioni e condotte ingannevoli
Le società di recupero crediti non possono riferire al debitore informazioni false eingannevoli al solo fine di intimorirlo. In particolare, i soggetti incaricati al recupero non possono minacciare azioni o iniziative legali sproporzionate, puramentefantasiose o vessatorie.
Ecco alcuni esempi di false affermazioni delle società di recupero:
- il mancato pagamento dei debiti è un reato e si rischia il carcere: al contrario, si tratta di un inadempimento di natura civilistica e non configura mai illecito penale. Esso può dar luogo, al massimo, a un recupero crediti con l’ufficiale giudiziario;
- il mancato pagamento può portare alla dichiarazione di fallimento: in realtà è sempre necessaria un’apposita procedura fallimentare, preceduta dall’emissione di un decreto ingiuntivo o di una sentenza che attesti l’esistenza del credito;
- al mancato pagamento può far seguito il pignoramento di beni mobili o immobili o addirittura dello stipendio: in realtà affinché possa esserci pignoramento è necessario che intervenga prima una sentenza o un decreto ingiuntivo e previo procedimento dinanzi al giudice. Dunque, il debitore riceverà comunque altri atti a casa e sarà sempre messo nella condizione di difendersi.
- in caso di mancato pagamento sopraggiungerà l’esattore: in realtà, non esiste la figura dell’esattore per crediti privati. Esiste, al massimo, l’ufficiale giudiziario, e quindi il normale pignoramento; ma anche in questo caso deve prima intervenire una sentenza di condanna o un decreto ingiuntivo.
Segnalazione alla Crif
Spesso le società di recupero crediti minacciano l’iscrizione del debitore nella banca dati della Crif. Ciò è possibile solo se il debito è stato contratto con una banca o una finanziaria. Negli altri casi, invece (per es. società telefoniche, della luce, paytv ecc.) non è possibile alcuna segnalazione.
Stalking
Gli incaricati del recupero crediti devono attenersi con scrupolo alle norme riguardantil’incoercibilità psichica e fisica personale. Ciò vuol dire che essi non possono contattare il debitore in orari irragionevoli, con frequenza superiore al dovuto e inluoghi inadeguati (per es. posto di lavoro per i motivi sopra spiegati).
In alcuni casi, le condotte ingannevoli e le pressioni psicologiche poste in essere dalle società di recupero possono integrare reati di violenza e minaccia.
Comunicazioni a terzi
Le società di recupero crediti non possono comunicare informazioni sui mancati pagamenti a soggetti diversi dal diretto interessato. Così l’operatore telefonico non può rivelare le ragioni della telefonata ai familiari, ai colleghi di lavoro o ai vicini di casa del debitore, specie se con lo scopo di esercitare pressione su quest’ultimo.
Reperimento del numero di telefono
Quando il debitore ha voluto mantenere il proprio numero di telefono riservato, non inserendolo in albi, elenchi o non lo abbia comunicato al creditore (come spesso succede nel contratto con questi firmato), la società di recupero non può reperire il recapito telefonico in modi alternativi (per esempio, chiedendolo ai vicini di casa dello stesso stabile).
Registrazioni
Sono vietate le telefonate preregistrate volte a sollecitare il pagamento.
Avvisi di mora
È vietata l’affissione, ad opera di incaricati del recupero crediti, di avvisi di mora (o di sollecitazioni di pagamento) sulla porta del debitore, potendo tali dati personali venire a conoscenza di una serie indeterminata di soggetti con conseguente diffusione illecita di dati personali.
Per la stessa ragione sono vietati i messaggi lasciati nella segreteria telefonica, le cartoline postali o i plichi recanti all’esterno la scritta “recupero crediti” (o locuzioni simili).
Dati personali
Le società di recupero crediti possono utilizzare solo i dati del debitore necessari all’esecuzione dell’incarico: dati anagrafici, codice fiscale o partita Iva, ammontare del credito vantato (unitamente alle condizioni del pagamento) e recapiti (anche telefonici), di norma forniti dall’interessato in sede di conclusione del contratto o comunque desumibili da elenchi o registri pubblici.
I dati dell’interessato devono essere cancellati una volta che la pratica si è conclusa e le somme dovute sono state recuperate.
Recupero crediti domiciliare
Gli incaricati del recupero crediti possono recarsi presso l’abitazione dell’interessato, ma devono adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare la lesione della privacy e della dignità di quest’ultimo. In ogni caso è diritto del debitore non aprire e rifiutarsi di comunicare con loro.
È severamente vietata, infatti, agli incaricati la violazione del domicilio dell’interessato cioè l’introdursi nell’abitazione di quest’ultimo senza il suo consenso.
Attenzione: tali incaricati non sono pubblici ufficiali, non sono ufficiali giudiziari, ma semplici privati cittadini, incaricati di un recupero credito e delegati da società private. Pertanto non avete alcun obbligo nei loro confronti!
È vietata l’affissione, ad opera di incaricati del recupero crediti, di avvisi di mora (o di sollecitazioni di pagamento) sulla porta del debitore, potendo tali dati personali venire a conoscenza di una serie indeterminata di soggetti con conseguente diffusione illecita di dati personali.
Per la stessa ragione sono vietati i messaggi lasciati nella segreteria telefonica, le cartoline postali o i plichi recanti all’esterno la scritta “recupero crediti” (o locuzioni simili).
Dati personali
Le società di recupero crediti possono utilizzare solo i dati del debitore necessari all’esecuzione dell’incarico: dati anagrafici, codice fiscale o partita Iva, ammontare del credito vantato (unitamente alle condizioni del pagamento) e recapiti (anche telefonici), di norma forniti dall’interessato in sede di conclusione del contratto o comunque desumibili da elenchi o registri pubblici.
I dati dell’interessato devono essere cancellati una volta che la pratica si è conclusa e le somme dovute sono state recuperate.
Recupero crediti domiciliare
Gli incaricati del recupero crediti possono recarsi presso l’abitazione dell’interessato, ma devono adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare la lesione della privacy e della dignità di quest’ultimo. In ogni caso è diritto del debitore non aprire e rifiutarsi di comunicare con loro.
È severamente vietata, infatti, agli incaricati la violazione del domicilio dell’interessato cioè l’introdursi nell’abitazione di quest’ultimo senza il suo consenso.
Attenzione: tali incaricati non sono pubblici ufficiali, non sono ufficiali giudiziari, ma semplici privati cittadini, incaricati di un recupero credito e delegati da società private. Pertanto non avete alcun obbligo nei loro confronti!
(articolo della Dott.ssa Maria Monteleone pubblicato su www.laleggepertutti.it)
Equitalia: interessi superiori alla soglia usura
Com’è possibile? Secondo l’avvocato che ha depositato la denuncia, la spiegazione è molto semplice ed è intuibile già solo dalla lettura delle cartelle: Equitalia eserciterebbe la pratica – illegittima peraltro – dell’anatocismo: in parole povere, gli interessi vengono portati a capitale ogni sei mesi e, in questo modo, producono ulteriori interessi, in una spirale sempre più elevata, che li porta a superare le soglie dell’usura.
Stessa storia si sta verificando a Modena, dove il Giudice per le indagini preliminari deciderà, questo mercoledì, circa la denuncia presentata da Federitalia – associazione antiusura – cui si era rivolto un altro imprenditore vittima degli interessi usurari dell’Agente di riscossione.
In presenza di usura, tanto la legge [1] quando l’orientamento dei giudici prevede la restituzione di tutti gli interessi e le sanzioni.
[1] L. n. 3/2012.
(www.laleggepertutti.it)
Pignoramenti entro un anno a seguito di cartelle esattoriali non pagate
Qualsiasi pignoramento non può aver luogo prima di 60 giorni dalla notifica della cartella e, comunque, deve essere effettuato non oltre un anno dalla stessa. Decorso tale ultimo termine, la cartella perde efficacia e l’Agente per la riscossione deve rinnovare l’intimazione a pagare la somma indicata nel ruolo entro 5 giorni, e solo dal sesto giorno potrà procedere a pignoramento.
Anche quest’avviso perde efficacia se il pignoramento non è stato eseguito entro 180 giorni.
Decorsi 60 giorni dalla notifica, se il debitore non ha pagato scatta un aggravio del debito, a causa:
- dell’aggio di riscossione a suo carico;
- degli interessi di mora dalla data di notifica.
- delle spese di esecuzione.
Il recupero delle spese d’esecuzione presuppone espressamente un’esecuzione fruttuosa, altrimenti tali spese restano a carico dell’esattore [1].
Se il pignoramento è infruttuoso, il concessionario non può addebitare tali spese in occasione di un altro pignoramento, né pretenderle dal debitore disposto al pagamento.
[1] Cass. sent. n. 4695 del 12.05.1999.
(www.laleggepertutti.it)
TASSA SU RIFIUTI - TIA: RIMBORSI SICURI
Un’altra sentenza sulla TIA a favore del cittadino: anche il giudice di Pace di Viareggio[1] ha ritenuto l’applicazione dell’IVA sulla tariffa di igiene ambientale illegittima.
L’orientamento è ormai consolidato tra i giudici di merito e riconosciuto anche dalla Cassazione [2].
La motivazione è semplice: così come stabilito dalla Corte Costituzionale nel 2009[3], l’IVA è un tributo e, come tale, non si può applicare su un altro tributo (la TIA in questo caso). Cioè a dire: non è possibile tassare una tassa.
Stanno scattando, così, in tutta Italia i rimborsi.
Come calcolare il rimborso
Per calcolare l’entità del rimborso, bisogna tenere conto dei seguenti aspetti:
- in teoria, è possibile chiedere il rimborso dell’IVA sulla TIA degli ultimi 10 anni;
- non tutti i Comuni, però, applicano la TIA da 10 anni.
Detto ciò, è necessario recuperare le ricevute di pagamento della TIA; calcolare il 10% di ogni pagamento annuo, corrispondente appunto all’importo dell’IVA. Sommando ciascuna cifra così ricavata, si otterrà l’importo rimborsabile.
[1] G.d.P. Viareggio, sent. n. 142/13.
[2] Cass. sent. n. 3756 del 9.03.2013.
[3] Corte Cost., sent. n. 238/2009.
(www.laleggepertutti.it)
Le spese pazze dello Stato: così vengono sprecati i soldi degli italiani
Che ogni governo spenda enormi risorse nell’acquisto di armi e in dotazioni tecnologiche per l’esercito è un fatto risaputo. Ma ora che gli italiani hanno imparato a fare i conti nel portafoglio dello Stato e a comprendere le cifre della crisi economica, fa davvero effetto leggere i dati degli “investimenti” bellici.
Un’inchiesta di qualche giorno fa apparsa su L’Espresso ci dà le misure degli sprechi degli ultimi Governi.
Per l’acquisto di 4 satelliti spia (ma per spiare “cosa”?) abbiamo speso, negli ultimi cinque anni, ben 1 miliardo e 137 milioni di euro.
Skycral e Skymed sono satelliti militari che hanno inghiottito due miliardi e ne divoreranno un altro nei prossimi anni: la stessa cifra necessaria per cancellare definitivamente l’Imu dai ricordi degli italiani.
Ogni acquisto avviene senza procedure di gara e con indicativi di costi assai nebulosi. La gestione di tali strutture viene poi puntualmente affidata a società del gruppo Finmeccanica, anche in questo caso senza gare e appalti.
I parlamentari hanno approvato queste spese senza fare domande. Nessuno ne ha parlato: né l’opposizione, né i partiti di maggioranza. Hanno detto tutti “si!”. Finanche i giornali sono stati zitti.
Perché? Cosa si nasconde dietro questo muro di silenzio? Un muro che, invece, si sgretola e fa gridare all’assenza di copertura finanziaria se qualcuno propone la riduzione delle tasse. Nello stesso tempo, lo staff del Segretario generale della Difesa, composto da 466 persone, costa allo Stato – solo di stipendi – 36 milioni di euro l’anno (cui si aggiungono altri 36 di costi di gestione). Nessuno di questi dipendenti è stato mai licenziato o assunto in forma precaria o è mai andato in cassa integrazione.
Il record lo sfiora Forza-Nec, un sistema di informatizzazione e digitalizzazione dell’intero esercito, che ci costerà 22 miliardi di euro:
Stiamo per comprare armi per prepararci a guerre ipertecnologiche, mentre il popolo, morto di fame, è tornato alla canna da pesca per mangiare.
E i ferri vecchi? La difesa vorrebbe sbolognarli agli Stati in via di sviluppo. Che ovviamente non li vogliono. Così non resta che rottamarli. Rottamiamo gioielli costati allo Stato milioni di euro e mai utilizzati per davvero.
Questo avviene nell’era in cui lo Stato sociale fallisce, i tribunali chiudono, le carceri scoppiano, i testimoni di giustizia sono lasciati al suicidio, gli ospedali rimangono senza strutture, le scuole riempite di precari. O come, a Modena e a Padova, il sindacato delle forze di polizia è costretto a promuovere provocatorie collette per la benzinadelle volanti, che a breve rimarranno a secco, perché senza fondi.
(articolo dell'avv.to Angelo Grego - www.laleggepertutti.it)
Il Metodo Stamina: approvato l’uso delle cellule staminali a scopo terapeutico
È legittima la sperimentazione del “Metodo Stamina” [1] per il trattamento di malattie considerate incurabili. Il Senato ha appena approvato, quasi all’unanimità, il il cosiddetto decreto Balduzzi relativo all’utilizzo cellule staminali a scopo terapeutico.
La versione originaria della norma, tuttavia, differisce dal disegno di legge presentato dall’ex Ministro alla Salute.
La versione originaria della norma, tuttavia, differisce dal disegno di legge presentato dall’ex Ministro alla Salute.
Il metodo ideato dal dott. Davide Vannoni si basa sull’utilizzo di cellule staminali per il trattamento di alcune patologie dopo che le stesse siano state testate secondo i criteri dettati dalla “buona pratica di laboratorio” (Good laboratory Practice) [2]. Invece, la versione conclusiva della legge consente di predisporre cure a base di cellule staminali dopo che le stesse siano state manipolate in laboratorio sulla base del “Good Manufactoring Practicies”[3].
La terapia in questione può essere praticata solo su coloro che sono già sottoposti ai trattamenti secondo il “metodo Stamina” e su un massimo di altri dieci soggetti.
Inoltre, la fase di sperimentazione, per valutare la concreta efficacia del trattamento, dura diciotto mesi, decorsi i quali i risultati prodotti dall’uso di questo nuovo strumento terapeutico potranno essere considerati validi e attendibili.
Intanto non mancano perplessità e incertezze circa l’esito della sperimentazione e qualcuno ritiene che si tratti di un metodo non supportato da esiti certi , “non rigorosamente testato” e quindi ancora potenzialmente “pericoloso”.
Tuttavia, l’autorizzazione all’impiego delle cellule staminali ha già realizzato un risultato importante: quello di ridare fiducia nel futuro a ben trenta persone affette da malattie incurabili, tra cui bambini che da oggi possono sperare in un avvenire migliore.
[1] Il “metodo Stamina” indica un trattamento terapeutico a base di cellule staminali ideato da Davide Vannoni ( docente laureato in lettere).
Il metodo consiste nella somministrazione di cellule staminali mesenchimali per curare malattie di diverso tipo, anche molto diverse fra loro per sintomi, cause e decorso.
[2] Con l’espressione Good Laboratory Practices (buona pratica di Laboratorio) si fa riferimento al complesso di principi con cui le ricerche di laboratorio sono programmate, condotte controllate, registrate e riportate, allo scapo di ottenere dati sperimentali di elevata qualità.
I principi di Buona Pratica di Laboratorio sono stati adottati dall’OCSE per promuovere la qualità e la validità dei dati sperimentali utilizzati per determinare la sicurezza di sostanze e prodotti chimici.
La B.P.L. prevede l’ispezione e la verifica delle procedure organizzative e delle condizioni alle quali sono programmate, svolte, registrate e comunicate le ricerche di laboratorio, denominate studi per le prove non cliniche effettuate a fini previsti dalla regolamentazione in materia. Sono volte a valutare gli effetti sull’uomo, sugli animali e sull’ambiente di tutti i prodotti chimici per l’industria, i prodotti medicinali, i detergenti, gli additivi alimentari ed i coadiuvanti tecnologici e di altre sostanze.
[3] Le GMP (Good Manufactoring Practice) sono svolte per verificare che la poduzione dei medicinali avvenga secondo la “buona pratica di fabbricazione”.
Le verifiche ispettive presso le officine di produzione di medicinali sono condotte al fine di accertare che la produzione dei medicinali sia compiuta secondo criteri tecnici e metodologici tali da garantire la qualità del prodotto fabbricato.
Inoltre, la fase di sperimentazione, per valutare la concreta efficacia del trattamento, dura diciotto mesi, decorsi i quali i risultati prodotti dall’uso di questo nuovo strumento terapeutico potranno essere considerati validi e attendibili.
Intanto non mancano perplessità e incertezze circa l’esito della sperimentazione e qualcuno ritiene che si tratti di un metodo non supportato da esiti certi , “non rigorosamente testato” e quindi ancora potenzialmente “pericoloso”.
Tuttavia, l’autorizzazione all’impiego delle cellule staminali ha già realizzato un risultato importante: quello di ridare fiducia nel futuro a ben trenta persone affette da malattie incurabili, tra cui bambini che da oggi possono sperare in un avvenire migliore.
[1] Il “metodo Stamina” indica un trattamento terapeutico a base di cellule staminali ideato da Davide Vannoni ( docente laureato in lettere).
Il metodo consiste nella somministrazione di cellule staminali mesenchimali per curare malattie di diverso tipo, anche molto diverse fra loro per sintomi, cause e decorso.
[2] Con l’espressione Good Laboratory Practices (buona pratica di Laboratorio) si fa riferimento al complesso di principi con cui le ricerche di laboratorio sono programmate, condotte controllate, registrate e riportate, allo scapo di ottenere dati sperimentali di elevata qualità.
I principi di Buona Pratica di Laboratorio sono stati adottati dall’OCSE per promuovere la qualità e la validità dei dati sperimentali utilizzati per determinare la sicurezza di sostanze e prodotti chimici.
La B.P.L. prevede l’ispezione e la verifica delle procedure organizzative e delle condizioni alle quali sono programmate, svolte, registrate e comunicate le ricerche di laboratorio, denominate studi per le prove non cliniche effettuate a fini previsti dalla regolamentazione in materia. Sono volte a valutare gli effetti sull’uomo, sugli animali e sull’ambiente di tutti i prodotti chimici per l’industria, i prodotti medicinali, i detergenti, gli additivi alimentari ed i coadiuvanti tecnologici e di altre sostanze.
[3] Le GMP (Good Manufactoring Practice) sono svolte per verificare che la poduzione dei medicinali avvenga secondo la “buona pratica di fabbricazione”.
Le verifiche ispettive presso le officine di produzione di medicinali sono condotte al fine di accertare che la produzione dei medicinali sia compiuta secondo criteri tecnici e metodologici tali da garantire la qualità del prodotto fabbricato.
(www.laleggepertutti.it - Avv.to Gioegia Maria Calabrò)
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