Interessante ordinanza quella emessa, qualche mese fa, dal Tribunale di Verona [1]. In presenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato (cosiddetto “affidamento”), la banca non può recedere in modo repentino e senza alcuna motivazione oggettiva. Un tale comportamento – così come sottolineato dal giudice – è contrario alla buona fede.
Dunque, il recesso deve considerarsi inefficace, almeno per il tempo ragionevolmente necessario al correntista per reperire i soldi necessari a coprire il debito. In altre parole, la banca che intende revocare l’affidamento non può obbligare il cliente a versare immediatamente la somma anticipatagli, ma deve dargli un congruo termine per poterla recuperare anche attraverso il ricorso a crediti alternativi presso il ceto bancario.
Nessun commento:
Posta un commento