La
nuova legge di stabilità 228/2012, ha apportato non poche modifiche
alla riscossione dei tributi tramite i così detti “Agenti della
Riscossione” (uno tra tutti Equitalia). Tra le novità più
importanti c’è l‘istituzione della figura del “comitato
di indirizzo e verifica”
che dovrebbe verificare, appunto, la regolarità dell’attività
svolta da Equitalia, nonché reindirizzare tutta l’attività a
criteri di maggiore efficienza.
Vediamo
nel dettaglio cosa prevede la nuova legge di stabilità.
Il
comma 535, stabilisce che tutte le quote affidate agli agenti della
riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2013, saranno soggette
a controlli da parte del
Comitato
di indirizzo e verifica
di cui abbiamo innanzi parlato.
Il
comma 531 prevede che sia il Ministero dell’Economia e delle
Finanze ad istituire questo Comitato
di indirizzo e verifica,
senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il
Comitato sarà composto da un magistrato della Corte dei conti, anche
in pensione, con funzione di Presidente, e da un massimo di ulteriori
sei componenti, appartenenti due al Ministero dell'Economia e delle
finanze, uno all'Agenzia delle Entrate, uno all'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale ed i restanti, a rotazione, espressione
degli altri enti creditori che si avvalgono delle società del Gruppo
Equitalia.
Nel
decreto di nomina saranno stabilite anche le modalità di
funzionamento del Comitato e di nomina dei relativi componenti,
nonché i requisiti che gli stessi devono possedere e il termine di
durata delle rispettive cariche.
Ma
questa non è l’unica novità importante di questa legge.
Infatti
al comma 527 è previsto anche l’annullamento
automatico tutte
le cartelle con importi fino a 2.000,00€ (comprensivo di
capitali, interessi per ritardata iscrizione e sanzioni) iscritte a
ruolo entro il 31 dicembre 1999. Questi crediti dovrebbero essere
annullati automaticamente decorsi sei mesi dall’entrata in vigore
della legge di stabilità, anche se sarebbe sempre meglio presentare
una istanza di sgravio in autotutela all’Agente della riscossione.
Nella
nuova normativa è prevista anche una maggiore tutela per il
contribuente.
Infatti
nel caso in cui il contribuente riceva una cartella
palesemente nulla o illegittima, potrà entro 90 giorni dal
ricevimento della stessa, inviare una richiesta di revisione
all’Agente di riscossione. Se quest’ultimo non risponderà entro
220 giorni, la cartella si considererà automaticamente
annullata.
E’ bene però ricordare che qualsiasi istanza in autotutela
presentata agli enti creditori o ad Agenti della Riscossione, non
sospende
purtroppo i
termini per fare opposizione
alle cartelle stesse, quindi sarebbe opportuno comunque non lasciare
che questi decorrano, tenendo ben presente che non sono mai
lunghissimi i tempi concessi dalla legge per fare opposizione alle
cartelle illegittime dinanzi alla Commissione Tributaria o dinanzi al
Tribunale a seconda dell’atto che si sta impugnando .
Anche
l’aggio
è stato modificato per
tutti i ruoli emessi a partire dal 1° gennaio 2013 ma non dalla
stessa legge di stabilità ma bensì dal decreto
legge n. 95 del 2012.
L’aggio,
dunque,
è sceso all'8%.
Purtroppo
sono invece aumentati gli interessi
di mora.
In
data 4 marzo 2013 vi è stato, infatti, un Provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle Entrate per la rideterminazione degli
interessi di mora da applicare agli importi pagati dopo che siano
trascorsi 60 giorni dalla data di notifica della cartella di
pagamento. La nuova misura riguarderà tutte le cartelle emesse dal
1° Maggio 2013 e sarà pari a 5,2233% su base annuale (mentre
fino al 30 aprile rimarrà in vigore la vecchia misura del 4,5504%
sempre su base annua) e colpirà solo le somme iscritte a ruolo,
mentre non riguarderà né le sanzioni pecuniarie tributarie né gli
interessi già indicati in cartella. Gli interessi vanno calcolati
dalla data della notifica della cartella e fino alla data del
pagamento (l’articolo 30 del Dpr n. 602/1973).
Articolo a cura dell’avv. FLORIANA BALDINO del foro di Trani (BT) esperta in diritto civile e tributario Per contatti scrivere a: florianabaldino@gmail.com
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