Non
si può essere debitori a vita,
e questo principio è valido anche nel caso in cui si tratti di
debiti tributari.
Equitalia,
dunque, deve rispettare il codice del contribuente ma non solo. Deve
anche rispettare il codice civile. Infatti quando Equitalia insiste a
esigere pagamenti di cartelle dopo
la scadenza
del debito ciò significa che sta
aggredendo
il contribuente ed il suo patrimonio senza averne più alcun titolo.
Il
giudice di Salerno, in quella storica sentenza, ha infatti stabilito
che il
concessionario della riscossione (Equitalia)
non può notificare pretese esattoriali per le quali è intervenuta
la decadenza
e se lo fa scatta la sua responsabilità
al risarcimento del danno, perché così facendo crea un pregiudizio
al contribuente.
I
termini entro cui è possibile notificare
le cartelle di pagamento, sono stati chiariti dalla nota legge 106
del 2005, e in tutti i casi in cui la notifica
non avviene entro i termini
dettati da questa legge, l’ufficio perde
definitivamente il diritto a richiedere il
pagamento dei tributi dovuti.
I
termini sono entro il 31/12 del:
-
secondo anno successivo all’accertamento definitivo;- terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione, in caso di liquidazione delle dichiarazioni (art. 36 bis);
- quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, in caso di controllo formale (art. 36 ter);
- secondo anno successivo alla scadenza della rata non pagata, in caso di dilazione;
- quarto anno successivo alla presentazione del mod. 770, in caso di indennità di fine rapporto.
Nel
caso in cui invece Equitalia continua ad esigere il pagamento di
cartelle dopo tali scadenze, ciò significa che sta danneggiando
indebitamente e irragionevolmente il
cittadino-contribuente debitore senza pero averne più alcun titolo.
La
conseguenza? Dovrà
risarcire i danni.
Anche lo Statuto del Contribuente, prevede espressamente che i
rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria siano
improntati al principio della collaborazione
e della buona fede.
Già
la Corte Costituzionale nel 2005 con la sentenza n. 280 si era
espressa in merito ai termini decadenziali del diritto ad esigere
qualsivoglia tributo, ed infatti aveva sancito la illegittimità
costituzionale dell'articolo 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
nella parte in cui non fissava appunto alcun termine per la notifica
al contribuente della cartella per le imposte dovute in base alla
dichiarazione dei redditi. In questa maniera ad essere compromesso
era “il
diritto del contribuente all'effettiva conoscenza dell'iscrizione a
ruolo, procrastinandola a tempo indeterminato e ledendo, in tal modo,
il diritto di difesa del contribuente”.
Il giudice di Salerno ha ben ritenuto che Equitalia non solo deve ritenersi equiparata a qualsiasi creditore, ma soprattutto che in virtù di tale status a Equitalia si applica l’art 10 dello statuto del contribuente (legge 27.7.2000 n 212) dove vi è l’espressa previsione che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati alla buona fede, e quindi nel caso in cui Equitalia violi tale principio è tenuta a risarcire i danni.
Articolo
a cura dell’avv. FLORIANA BALDINO del foro di Trani (BT) Per
contatti scrivere a: florianabaldino@gmail.com
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