Non ho pagato alcune cartelle esattoriali notificatemi da Equitalia: alcune di queste sono scadute (essendo decorsi i sessanta giorni dalla notifica); altre, invece, non ancora.
Vorrei pagare, ma non ho i soldi necessari a coprire l’intero debito. Posso versare, per il momento, solo degli acconti?
Infatti, il concessionario non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute [1].
Rate scadute e rate non scadute
Se il contribuente è debitore sia di rate scadute che di rate non ancora scadute, l’eventuale pagamento di un acconto viene così imputato:
- prima a copertura delle rate scadute, dei relativi interessi, dei diritti e delle spese maturati a favore dell’Agente della riscossione;
- poi, l’eventuale eccedenza potrà andare a coprire anche le rate non scadute.
Rate scadute
Nei riguardi delle sole rate scadute, inoltre, l’imputazione è fatta rata per rata:
- iniziando dalla più remota,
- passando poi al debito di imposta,
- alle sanzioni,
- al debito relativo agli interessi di mora,
- e solo successivamente l’imputazione può essere fatta ai diritti e alle spese maturati a favore dell’Agente della riscossione.
Debiti di imposta scaduti
Per i debiti di imposta già scaduti, l’imputazione è fatta con preferenza alle imposte o quote di imposta meno garantite e fra imposte o quote di imposta ugualmente garantite con precedenza a quella più remota.
[articolo di redazione del 28dicembre2012 pubblicato su www.laleggepertutti.it]
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