Noi di AECI riteniamo che questo nuovo aggravio unilaterale di spese sia ingiustificato e perciò vogliamo far sentire la nostra voce di netto dissenso sulle argomentazioni sia di Veneto Banca in primis che dei vari altri Istituti di Credito che hanno adottato questo mal tollerato “modus operandi”. A fronte di quanto sopra esposto l’AECI invita tutti i correntisti sia di Veneto Banca e sia di altre Banche a far sentire la loro voce di disaccordo e di dissenso e li consigliamo di rivolgersi allo sportello della nostra associazione per avere la necessaria tutela.
La sentenza della Cassazione Penale n.46669 del 19 dicembre 2011 ha stabilito i seguenti principi:
1- le circolari della BANCA D’ITALIA non sono fonte di diritto primaria e non possono derogare le leggi. Esse non hanno valore ai fini dell’interpretazione della legge sull’usura bancaria.
2- la decorrenza del nuovo calcolo dei tassi soglia previsti dal decreto legge 70/2010 ha inizio dal mese di maggio 2010, e non può essere retroattiva.
Vuol dire che il nuovo calcolo del tasso soglia trimestrale determinato con la seguente formula:
tasso medio+25%+4 punti (che sostituisce il vecchio tasso medio+50%) si applica esclusivamente dal mese di maggio 2010 e non per gli anni pregressi.
3- anche i PRESIDENTI delle banche sono responsabili degli eventuali tassi usurari applicati alla clientela.
4- le banche devono comunque risarcire i danni nei confronti dei correntisti ai quali sono stati applicati tassi di usura, anche quando non è stato individuato il colpevole (reato soggettivo), in quanto il reato (cosiddetto “oggettivo”) esiste.
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