Non solo. Il Tribunale di Milano [1] ritiene che l’utente atterrato con oltre tre ore di ritardo possa agire anche nei confronti del tour operator, chiedendogli i danni patrimoniali (non invece quelli morali).
Dunque, al risarcimento della compagnia si aggiunge quello della agenzia di viaggi poiché – si legge nella sentenza in commento – “l’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti”.
[1] Trib. Milano sent. n. 12301/12.
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