Tempi duri per i ritardatari: far perdere tempo alle persone può determinare un danno non patrimoniale e far scattare il risarcimento del danno.
Il Giudice di Pace [1] ha applicato le norme del codice civile [2] a una fattispecie del tutto originale, ma pur sempre con coerenza di interpretazione.
Il magistrato onorario ha ricordato come, con l’acquisto del biglietto, si stipuli un contratto tra spettatore e cinematografo. Quest’ultimo, pertanto, è tenuto a rispettare e adempiere agli obblighi assunti col cliente, ivi compresi quello della proiezione all’orario prestabilito da esso stesso. Eventuali inadempimenti o ritardi, oltre a configurare ipotesi di responsabilità contrattuale, generano un vero e proprio danno alla sfera esistenziale del cliente e quindi un danno non patrimoniale [3].
La coppia ha ottenuto un risarcimento di 550 euro a testa. Mica poco come regalo sotto l’albero.
[1] Giudice di Pace di Napoli, sent. 16 marzo – 14 maggio 2005.
[2] Artt. 1218, 1226, 2059 cod. civ.
[3] Cass. sent. n. 8827/03 e 8828/03.
(www.laleggepertutti.it - 02 gennaio 2013)
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