Solo perché il treno è arrivato a destinazione e in perfetto orario, non vuol dire che l’utente debba viaggiare in condizioni scomode. Al contrario, il disagio – che, per esempio, potrebbe derivare dal mancato funzionamento dell’impianto di riscaldamento – va comnque risarcito.
La decisione adottata, di recente, in tal senso, dal Giudice di Pace della capitale [1] spezza una lancia a favore dei consumatori. Un tale, difeso dall’avv. Fabio Gerbino di Roma [2], è riuscito ad ottenere un risarcimento di mille euro per aver fatto un viaggio, durante la notte di Natale, in un vagone del treno privo di riscaldamento. Trenitalia non aveva informato i viaggiatori del disagio (di cui era a conoscenza), né aveva provveduto a spostare in altra carrozza il malcapitato utente.
Il giudice peraltro ha accordato un risarcimento superiore rispetto anche alle stesse tabelle previste dal regolamento di Trenitalia sui limiti di indennizzo [3].
Per scaricare la sentenza clicca qui: Sentenza del GdP di Roma n.3318/2012
In pratica
Il viaggiatore che non arrivi in orario o il cui treno venga cancellato ha diritto a chiedere un risarcimento secondo le normali tabelle previste da Trenitalia. Invece, qualora il viaggio non sia stato confortevole, e tale circostanza poteva essere evitata dalla società di trasporto, l’utente ha la possibilità di chiedere un ulteriore risarcimento, al di là dei limiti delle tabelle.
[1] Giudice di Pace di Roma, sent. . 33184/12.
[2] Avv. Fabio Gerbino, Tel.: 06 8084553, fabio.gerbino@studiolegalegerbino.com
[3] Sulla cui compatibilità con le norme sulla tutela del consumatore la sentenza sembra peraltro gettare un’ombra di dubbio.
La decisione adottata, di recente, in tal senso, dal Giudice di Pace della capitale [1] spezza una lancia a favore dei consumatori. Un tale, difeso dall’avv. Fabio Gerbino di Roma [2], è riuscito ad ottenere un risarcimento di mille euro per aver fatto un viaggio, durante la notte di Natale, in un vagone del treno privo di riscaldamento. Trenitalia non aveva informato i viaggiatori del disagio (di cui era a conoscenza), né aveva provveduto a spostare in altra carrozza il malcapitato utente.
Il giudice peraltro ha accordato un risarcimento superiore rispetto anche alle stesse tabelle previste dal regolamento di Trenitalia sui limiti di indennizzo [3].
Per scaricare la sentenza clicca qui: Sentenza del GdP di Roma n.3318/2012
In pratica
Il viaggiatore che non arrivi in orario o il cui treno venga cancellato ha diritto a chiedere un risarcimento secondo le normali tabelle previste da Trenitalia. Invece, qualora il viaggio non sia stato confortevole, e tale circostanza poteva essere evitata dalla società di trasporto, l’utente ha la possibilità di chiedere un ulteriore risarcimento, al di là dei limiti delle tabelle.
[1] Giudice di Pace di Roma, sent. . 33184/12.
[2] Avv. Fabio Gerbino, Tel.: 06 8084553, fabio.gerbino@studiolegalegerbino.com
[3] Sulla cui compatibilità con le norme sulla tutela del consumatore la sentenza sembra peraltro gettare un’ombra di dubbio.
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