Le notifiche delle
cartelle di pagamento da parte di Equitalia sono sempre al centro di
spinose questioni e sorgono sempre più contrasti in merito alla loro
presunta regolarità.
Questa volta sotto accusa
è la questione relativa alle notifiche fatte da Equitalia in caso
di irreperibilità del destinatario.
A Livorno, infatti,
succede che Equitalia notifica le proprie cartelle avvalendosi dei
propri messi. Ma cosa succede se non trova nessuno presso l’indirizzo
del destinatario della cartella? Ecco, succede che il messo di
Equitalia, dichiarando di non trovare i destinatari presso
l’indirizzo noto ed effettivo, lascia i propri avvisi alla casa
Comunale.
Sicuramente la questione
che riguarda le notifiche in caso di irreperibilità del
destinatario non è di poca importanza, anzi tutt’altro.
Il problema che sorge in
merito a questa specifica modalità di notifica è capire bene da
quando bisogna poi considerare valida e perfezionata la notifica
della cartella per calcolare da quella data i termini entro i quali è
possibile fare opposizione alle cartelle stesse, considerando
che i termini per le opposizioni non sono mai lunghissimi.
Ebbene la legge, in
merito alla notifica delle cartelle di pagamento, dice che in caso
di irreperibilità del destinatario la notifica della cartella si
perfeziona dal giorno successivo a quello in cui l’avviso del
deposito è affisso nell’albo del Comune secondo il principio
della effettiva conoscenza. Questo significa che dal quel
giorno cominciano a decorrere i termini per fare opposizione alle
cartelle depositate presso la casa del Comune e non è
importante se il destinatario abbia o meno consapevolezza
dell’avvenuto deposito.
Quindi poi, quando il
destinatario della cartella ha effettiva conoscenza del deposito
della cartella presso la casa del Comune, potrebbero già essere
scaduti i termini per fare opposizione.
Ebbene un perito
industriale di Livorno ha fatto un esposto al procuratore, che in
questi giorni sta esaminando il caso, proprio perché gli è stata
contestata un opposizione fatta alle cartelle di Equitalia perché
secondo gli agenti della Riscossione (Equitalia) l’opposizione era
tardiva.
Nell’esposto depositato
presso la Procura di Livorno, si fa riferimento ad una sentenza della
Corte Costituzionale (Sentenza n. 258 del 22 novembre 2012) in cui
viene dichiarato costituzionalmente illegittimo un particolare
comma della legge delle disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul reddito (comma 3 dell’art.26 del D.P.R. 29 settembre 1973).
Il motivo per cui la
Corte ritiene illegittimo questo comma è per il fatto che vi è una
disparità di trattamento, in caso di irreperibilità, tra chi
riceve una notifica delle cartelle e chi riceve la notifica degli
avvisi di accertamento. Infatti, per l’avviso di accertamento,
trova applicazione un’altra disciplina ovvero si considera
perfezionata la notifica nel momento in cui il destinatario riceve
la lettera che contiene l’avviso di deposito presso la casa
del Comune secondo il principio della effettiva conoscibilità
dell’atto.
Questa disparità
di trattamento, con riguardo all’ipotesi di irreperibilità
cosiddetta “relativa” del destinatario e degli altri soggetti
legittimati alla ricezione fa sì che trovino irragionevolmente
applicazione due diversi procedimenti notificatori, a seconda che
la notificazione riguardi un atto di accertamento o una cartella di
pagamento.
La logica conseguenza è
che chi è destinatario della cartella di pagamento
depositata presso la casa Comunale non è messo nelle condizioni di
pervenire ad una tempestiva ed effettiva conoscenza della cartella di
pagamento notificata e, pertanto, subisce una ingiustificata lesione
del suo diritto di difesa (cfr. anche pronunce della Corte
costituzionale n. 366 del2007; n. 360 del 2003; n. 346 del
1998).
Articolo
a cura dell’avv. FLORIANA BALDINO del foro di Trani (BT)
esperta in diritto civile e tributario Per contatti scrivere
a: florianabaldino@gmail.com oppure
telefonare a 3491996463
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