É capitato che, al momento in cui una persona anziana e non più autosufficiente ha avuto la necessità di ricoverarsi presso una R.S.A., per l’impossibilità di ricevere adeguata assistenza a domicilio, sua figlia è stata sostanzialmente costretta a sottoscrivere un atto col quale si impegnava, insieme alla madre, “al pagamento della retta di mantenimento”.
Il Tribunale di Firenze [1] ha tuttavia ritenuto che la clausola del contratto contenente l’assunzione di detto impegno è nulla: ciò perché contraria alla norme imperativa che disciplinano l’aspetto economico di tali prestazioni socio-sanitarie. Esse, infatti, pongono i relativi oneri economici per il 50% a carico della Azienda Sanitaria (quota sanitaria) e per il restante 50% a carico del Comune (quota sociale), con compartecipazione da parte dei ricoverati e dei loro familiari in base ai rispettivi redditi.
Le clausole come quella in oggetto, invece, pongono direttamente a carico dell’utenza l’onere di pagamento della quota sociale della retta di ricovero; rappresentano quindi un concreto e talvolta persino insormontabile ostacolo alla fruizione dell’assistenza sanitaria, il che non è ammissibile.
In pratica
Chiunque si trovi costretto dall’emergenza assistenziale di un proprio familiare a sottoscrivere una clausola con cui si imponga il pagamento della retta della RSA, o lo abbia già fatto, può ritenerla nulla; di conseguenza, può legittimamente non pagare quanto in essa pattuito e chiedere la restituzione di quanto eventualmente già corrisposto.
[1] Trib. Firenze, sent. n. 3039 del 18 settembre 2012, dott. Riccardo Guida.
Il Tribunale di Firenze [1] ha tuttavia ritenuto che la clausola del contratto contenente l’assunzione di detto impegno è nulla: ciò perché contraria alla norme imperativa che disciplinano l’aspetto economico di tali prestazioni socio-sanitarie. Esse, infatti, pongono i relativi oneri economici per il 50% a carico della Azienda Sanitaria (quota sanitaria) e per il restante 50% a carico del Comune (quota sociale), con compartecipazione da parte dei ricoverati e dei loro familiari in base ai rispettivi redditi.
Le clausole come quella in oggetto, invece, pongono direttamente a carico dell’utenza l’onere di pagamento della quota sociale della retta di ricovero; rappresentano quindi un concreto e talvolta persino insormontabile ostacolo alla fruizione dell’assistenza sanitaria, il che non è ammissibile.
In pratica
Chiunque si trovi costretto dall’emergenza assistenziale di un proprio familiare a sottoscrivere una clausola con cui si imponga il pagamento della retta della RSA, o lo abbia già fatto, può ritenerla nulla; di conseguenza, può legittimamente non pagare quanto in essa pattuito e chiedere la restituzione di quanto eventualmente già corrisposto.
[1] Trib. Firenze, sent. n. 3039 del 18 settembre 2012, dott. Riccardo Guida.
(www.laleggepertutti.it - articolo dell'Avv.to GIACOMO GUERRINI )
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