sabato 13 luglio 2013

Disservizi in aeroporto: prontuario dei diritti di chi viaggia in aereo

Per l’utente di qualsiasi tipo di volo (di linea, charter, low cost) valgono la Carta dei diritti del passeggero e la Carta dei Servizi di ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) che, nell’illustrare i diritti degli utenti del servizio di trasporto aereo, fanno riferimento alla normativa comunitaria [1] a patto, però, che ricorra una delle seguenti condizioni:

- il volo sia in partenza da un aeroporto dell’Unione Europea;

- il volo abbia come destinazione un aeroporto dell’Unione Europea e, al tempo stesso, sia operato da una compagnia aerea comunitaria.

Imbarco negato
Il disservizio tipico del periodo estivo consiste nella presenza all’imbarco di un numero di passeggeri superiore rispetto ai posti disponibili sull’aereo. È conseguenza del cosiddetto overbooking, ossia della prassi, seguita dalle compagnie aeree, di accettare prenotazioni anche oltre il numero di posti disponibili: ciò perché, secondo le statistiche, una certa percentuale di soggetti che hanno prenotato, spesso non si presentano all’imbarco.

Il dato però è solo statistico, e, quindi, soprattutto nel periodo di alta stagione, è possibile che all’imbarco quasi tutti coloro che avevano prenotato siano presenti.

Se il numero dei presenti supera quello dei posti disponibili sull’aereo, la compagnia aerea, innanzitutto, verifica la disponibilità di alcuni a rinunciare al volo, eventualmente in cambio di benefici da concordare (solitamente il rimborso del biglietto e/o la cosiddetta “riprotezione” sul primo volo disponibile).

Se ciò non basta, la compagnia aerea deve per forza lasciare qualcuno a terra.

Chi resta a terra ha i seguenti diritti:
- diritto al rimborso del biglietto aereo;
- diritto ad una compensazione pecuniaria calcolata in base alla natura della tratta (intracomunitaria o internazionale) e alla sua distanza (l’ammontare oscilla fra € 250 ed € 600), che però è dimezzata se al passeggero sia stata offerta la possibilità di viaggiare su volo alternativo con differenza di orario, rispetto a quello prenotato, non superiore a 2, 3 o 4 ore a seconda del tipo di volo;
- la cosiddetta “riprotezione” sul primo volo disponibile;
- l’assistenza commisurata al periodo di attesa del nuovo volo (pasti, bevande, sistemazione in albergo, chiamate telefoniche);
- il rispetto da parte della compagnia aerea di tali diritti del passeggero non esclude che quest’ultimo possa rivolgersi ad un legale per valutare una richiesta di risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Cancellazione del volo
In caso di cancellazione del volo occorre, innanzitutto, stabilire se ciò sia dipeso da avverse condizioni metereologiche, ragioni di sicurezza, scioperi, oppure da altro fattore.

Nella prima ipotesi, al passeggero si prospetta la scelta fra la “riprotezione” sul primo volo disponibile, oppure il rimborso del biglietto, con diritto in ogni caso all’assistenza (sempre in termini che variano a seconda delle particolari circostanze del caso).

Nel secondo caso, invece, al passeggero si prospetta la scelta fra la “riprotezione” sul primo volo disponibile, oppure la rinuncia al volo.

Se sceglie la “riprotezione”, ha diritto anche alla compensazione pecuniaria e all’assistenza, come nel caso di negato imbarco.

Se rinuncia al volo, ha diritto al rimborso del biglietto, alla compensazione pecuniaria e all’assistenza.

Anche in caso di cancellazione del volo, il rispetto da parte della compagnia aerea dei richiamati diritti del passeggero non esclude che quest’ultimo possa rivolgersi ad un legale per valutare una richiesta di risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Ritardo prolungato
L’utente non ha diritti conseguenti al mero ritardo.

I diritti sorgono solo in caso di ritardo prolungato per determinati periodi di tempo che variano a seconda della distanza in km del volo.

In ogni caso, occorre che il ritardo sia superiore a 2 ore.

Nei casi in cui il ritardo supera i limiti stabiliti, il passeggero ha diritto di ricevere assistenza per attenuare gli inevitabili disagi.

Ma non solo.

Quando il ritardo in partenza è superiore alle 5 ore, al passeggero spetta anche la compensazione pecuniaria, ed ha diritto di chiedere il rimborso del biglietto non usato.

Quando il ritardo all’arrivo è superiore alle 3 ore, spetta la compensazione pecuniaria.

Anche in caso di ritardo prolungato del volo, il rispetto da parte della compagnia aerea dei richiamati diritti del passeggero non esclude che quest’ultimo possa rivolgersi ad un legale per valutare una richiesta di risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Cambio di sistemazione sull’aereo
Può capitare che al passeggero, al momento dell’imbarco, sia proposta sull’aereo una sistemazione diversa da quella prenotata.

In tal caso, se viene offerta una sistemazione in classe superiore al passeggero non spetta nulla.

Se, invece, viene offerta una sistemazione in classe inferiore ha diritto a ricevere entro 7 giorni ad un rimborso che varia dal 30% al 75% del prezzo del biglietto, a seconda del tipo e della distanza della tratta.

Problema con i bagagli
Il passeggero che, giunto a destinazione, non trovi il proprio bagaglio o lo trovi danneggiato, prima di lasciare l’area di riconsegna bagagli deve denunciare tale disservizio presso gli uffici “lost and found” dell’aeroporto compilando un apposito modulo.

Trascorsi 21 giorni dalla denuncia, se il bagaglio non è stato ritrovato, il passeggero ha diritto ad un risarcimento che varia a seconda degli accordi internazionali sottoscritti dalla compagnia aerea e che può raggiungere i 1.164 euro totali, o i 19 euro al kg.

Inoltre, se il passeggero si è trovato in un luogo diverso dalla propria città senza il proprio bagaglio per oltre 24 ore, alcune compagnie aeree prevedono anche un rimborso delle spese urgenti affrontate.

[1] Regolamento C.E. n. 261 del 2004.

(Avv.to Giacomo Guerrini - ww.laleggepertutti.it)

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