sabato 13 luglio 2013

Smarrimento del bagaglio: risarcimento del danno da vacanza rovinata

Incubo di ogni turista in attesa della propria valigia davanti al nastro scorrevole, lo smarrimento del bagaglio è uno degli inconvenienti più frequenti – e più spiacevoli – lamentati dai viaggiatori. Il disappunto è ancora maggiore se, proprio per evitare preoccupazioni, si è affidata l’organizzazione del viaggio a un professionista del settore (un tour operator oppure un venditore di pacchetti turistici).

In caso di vacanze rovinate, il Codice del Consumo [1] dà la possibilità al consumatore di chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all’organizzatore o al venditore del viaggio, anche quando la responsabilità è materialmente attribuibile a un soggetto diverso dall’operatore turistico (per esempio, il vettore aereo nel caso di smarrimento bagagli, l’albergatore nel caso di alloggi inadeguati, il ristoratore, ecc..)[2].

Nulla vieta, comunque, al consumatore di agire anche contro il diretto responsabile del disservizio, allo scopo di superare le clausole che fissano un tetto massimo alla somma risarcibile dai tour operator e che sono spesso inserite nei contratti di acquisto di pacchetti di viaggio.

Quanto alle voci di danno, la Cassazione già da molto tempo ammette il diritto del turista-consumatore a ottenere, oltre al risarcimento del pregiudizio puramente economico (il danno patrimoniale), anche il risarcimento del danno da vacanza rovinata, che si produce quando il viaggio, anziché essere un’occasione di piacere e relax, si trasforma in una fonte di stress e di disagio per il consumatore.

L’indennizzo per tale tipologia di danno prescinde da una reale perdita economica (si parla di “danno non patrimoniale”) [3] e per ottenerlo è sufficiente provare di essere stati vittime di un disservizio rilevante (come, appunto, la perdita del bagaglio).

In applicazione dei principi appena esposti, il Tribunale di Reggio Emilia, in una recente pronuncia [4], ha accolto il ricorso di due coniugi il cui bagaglio era stato smarrito all’inizio del viaggio di nozze, condannando il tour operator e la compagnia aerea a risarcire sia il pregiudizio economico (derivante dalla perdita dei propri oggetti personali), sia il danno da vacanza rovinata subito dai neosposi.

Nel calcolare l’ammontare del risarcimento inoltre, il Tribunale emiliano, in linea con le recenti pronunce della Corte di Cassazione sul tema [5], ha valutato la particolare gravità del danno da vacanza rovinata, verificatosi nel corso di un’occasione irripetibile e carica di aspettative come la luna di miele.

[1] Art. 97 del Codice del Consumo
[2] Cass. sent. n. 24044/2009 del 13.11.2009
[3] Art. 2059 cod. civ.. ed artt. 2 e 32 della Costituzione
[4] Trib.di Reggio Emilia, sent. n. 279 del 23.02.2013
[5] Cass. sent. n. 7256/2012 del 11.05.2012

(www.laleggepertutti.it - Avv.to Lidia Leucci)

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