Il limiti che la legge impone al pignoramento della pensione o dello stipendio non operano una volta che tali somme vengono versate sul conto corrente bancario.
Se però il creditore è lo Stato (e, per esso, Equitalia S.p.A.), il limite è così scaglianato:
- un decimo, per retribuzioni/pensioni di importi da 0 a 2.500 euro;
- un settimo, per retribuzioni/pensioni di importi da 2.500 euro a 5.000 euro;
- un quinto, per retribuzioni/pensioni di importi da 5.000 in su.
Tanto per fare un esempio, se una banca, creditrice di un proprio correntista, intende pignorare a quest’ultimo lo stipendio e notifica l’atto al suo datore di lavoro, tutte le mensilità successive al pignoramento verranno erogate con il 20% in meno del reddito.
Tali limiti al pignoramento, però, non operano più se le somme vengono depositate dal lavoratore/pensionato sul proprio conto. Sul conto corrente, le somme sono pignorabili al 100%. È quanto ha avuto modo di ricordare, con una recente sentenza, il Tribunale di Napoli [Trib. Napoli, sent. del 28.05.2013].
Quella in commento è una decisione che segue un orientamento ormai costante in giurisprudenza.
Secondo tale interpretazione, infatti, al momento del versamento della somma sul conto corrente, cessa il rapporto tra lavoratore/pensionato e l’ente pagatore. Al suo posto, nasce un rapporto completamente nuovo, quello tra banca e correntista, che non è soggetto ai limiti di pignorabilità previsti per il reddito o la pensione, e pertanto non subisce neanche i limiti alla pignorabilità.
(www.laleggepertutti.it)
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