giovedì 4 luglio 2013

Equitalia non può più pignorare in banca l’ultimo stipendio o pensione

Ulteriore stop ai pignoramenti di Equitalia per quanto riguarda le somme depositate in banca a titolo di ultimo emolumento del rapporto di lavoro o della pensione.

L’ultima forchettata, si sa, è sempre quella a cui si rinuncia meno volentieri: quasi fosse un’attesa che inizia a formarsi dal primo assaggio. L’estremo boccone quasi sempre serve per conservare in bocca il gusto dolce della torta.

La metafora gastronomica serve per capire le ragioni che hanno portato il legislatore a rendere, da oggi in poi, impignorabile, per Equitalia, l’ultimo emolumento accreditato sul conto corrente.

In particolare, il decreto del fare ha modificato la precedente disciplina in materia di pignoramenti sugli stipendi, di salario o di altre indennità dovute in base al rapporto di lavoro o di impego, comprese quelle per causa di licenziamenti, o a titolo di pensioni [1] che siano state versate sui conti correnti postali o bancari intestato al debitore.

Al riguardo, la nuova legge ha stabilito che, in presenza di somme dovute a tale titolo, gli obblighi di del terzo pignorato (la banca) non possono ricomprendere l’ultimo emolumento affluito su tale conto, che resta, pertanto, nella piena disponibilità del correntista.

Pertanto, seppure il resto del conto è bloccato, l’ultimo stipendio può essere liberamente prelevato dal contribuente cui sia stato eseguito in pignoramento presso terzi in banca.

Alla luce di tale previsione devono ritenersi superate le disposizioni impartite con la nota di protocollo n. 2013/4404 del 22.05.2013.

[1] Art. 72-ter DPR 602/1973

(fonte: WWW.LALEGGEPERTUTTI.IT)

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