Rispondono del suicidio del paziente affetto dal morbo di Alzheimer il direttore della casa di cura per anziani e l’operatore addetto all’assistenza, qualora non abbiano fatto tutto il possibile per evitare il tragico epilogo [1].
Nel momento in cui viene stipulato il contratto (atipico di spedalità) con cui l’anziano è assegnato alla struttura, si genera una posizione di garanzia in capo ai soggetti apicali e ai loro dipendenti: essi non dovranno occuparsi solo di prestare al paziente le cure mediche di cui egli ha bisogno, ma anche di effettuare tutte le (altre) prestazioni finalizzate al benessere e alla sicurezza della persona sottoposta al controllo dell’istituto. Tra queste si collocano tutte le attività e le scelte logistiche idonee a scongiurare episodi di autolesionismo da parte dell’anziano [2].
Altresì, a nulla vale, per quanto concerne la responsabilità penale dell’operatore assistenziale, che egli non fosse specificamente e professionalmente “indottrinato” sul rischio che una persona con disagio psichico potesse tentare il suicidio, in quanto una fredda erudizione a tal riguardo può essere sostituita dalla lunga esperienza dell’assistente stesso presso la struttura, avendo egli avuto a che fare con molti casi simili dai quali doveva trarre la regola precauzionale violata [3].
[1] Cass. pen., 31 maggio 2013, n. 23661.
[2] La teoria della posizione di garanzia (sostanziale) si oppone alla teoria del “trifoglio” (formale). Entrambe mirano a rintracciare il fondamento della punibilità del soggetto che, dovendo intervenire a tutela di un terzo in presenza di una situazione di pericolo, ometta tale intervento. Mentre la seconda ritiene che il dovere di agire si debba ricercare nella legge, in un contratto o in una precedente azione pericolosa del soggetto poi rimasto inerte, la prima ritiene che il fondamento del dovere di attivarsi risieda in una posizione di controllo (con la conseguenza che egli ha il compito di proteggere tutti i consociati da particolari fonti di pericolo), di protezione (egli dovrà proteggere particolari soggetti da tutte le fonti di pericolo), o di dover evitare che, nei riguardi di un soggetto, vengano compiuti, da parte di terzi, fatti costituenti reato. Nel nostro ordinamento, le due teorie sono “fuse” in una teoria intermedia: si dice che il dovere scaturisca dalle fonti formali prima citate, ma che al contempo si debba fare i conti con la “concreta presa in carico” del bene giuridico da proteggere. Es. se la babysitter stipula un contratto con i genitori del piccolo, non si potrà dire che da tal momento abbia una posizione di garanzia nei confronti di quest’ultimo; ciò accadrà non appena la babysitter avrà fatto accesso all’abitazione dei coniugi prendendo concretamente in carico la cura del bambino.
[3] In senso contrario, Trib. Sassari 9 gennaio 2013 (ud. 14 dicembre 2012), Giud. Altieri, in Diritto Penale Contemporaneo, con nota di CLAUDIA SALE. Il tribunale si esprime in senso garantista, considerando plausibile che l’assenza di conoscenze adeguate abbia potuto rendere impossibile per le imputate la previsione del suicidio (nel caso concreto, di una donna malata di depressione), non richiedendosi alle stesse una diligenza maggiore al fine di rendere possibile tale previsione.
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