mercoledì 8 gennaio 2014

ABF: NULLI I FINANZIAMENTI SOTTOSCRITTI CON CONTRATTI A DISTANZA

A.E.C.I. | ASSOCIAZIONE EUROPEA CONSUMATORI INDIPENDENTI ha ottenuto un risultato importante. Attraversi l'Arbitro Bancario Finanziario la nostra associazione di consumatori è riuscita ad annullare un contratto con una finanziaria perchè non sottoscritto in forma cartacea. 
Va ricordato che l'ABF è intervenuto, su richiesta della nostra associazione di consumatori per un prodotto finanziaria come la carta revolving. Il risultato è però estensibile per similarità, a tutte le forme di finanziamento. 
L’Arbitro Bancario Finanziario infatti ha stabilito, su richiesta della nostra Associazione di Consumatori, che i contratti di Carte Revolving, conclusi a distanza sono nulli. Il Collegio dell’ABF ha infatti ritenuto fondata la domanda volta a ottenere la dichiarazione di nullità del contratto concluso nel 2010 per mancanza di forma scritta, non essendo stata fornita da FINDOMESTIC alcuna prova dell’avvenuta stipulazione del contratto in forma scritta.
Il contratto è infatti stato stipulato il 28 settembre 2010, quando era già entrato in vigore l’art. 125 bis, TUB, in tema di contratti di credito al consumo, nel cui ambito si colloca quello di cui si controverte nel presente giudizio. Trova qui applicazione, pertanto, la regola secondo la quale i contratti di credito devono essere redatti su supporto cartaceo che soddisfi il requisito della forma scritta, un esemplare deve essere consegnato ai clienti e, in caso di inosservanza della forma scritta, si applica l’art. 117 TUB laddove per tale ipotesi esso commina la nullità del contratto.
Secondo quanto dispone l’art. 125 bis, comma 9, che si discosta da quanto previsto in via generale dall’art. 2033 c.c., in caso di nullità del contratto, “il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili”; con ciò escludendosi che il finanziatore possa pretendere che il consumatore corrisponda gli interessi sulle somme ricevute in prestito in esecuzione di un contratto dichiarato nullo.
Di fatto dunque tutti i contratti di credito devono essere redatti su supporto cartaceo per soddisfare il requisito della forma scritta, un esemplare deve essere consegnato ai clienti e, in caso di inosservanza della forma scritta, si applica l’art. 117 TUB laddove per tale ipotesi esso commina la nullità del contratto.
Tutti i contratti non sottoscritti in forma scritta sono dunque nulli e il consumatore deve restituire esclusivamente le somme prese in prestito.
Ricordiamo che in realtà questo principio è applicabile ad ogni forma di finanziamento e non solo alle carte revolving. In questi casi dunque il consumatore è tenuto a restituire esclusivamente le somme prese in prestito.
Di fatto dunque tutti i finanziamenti, non solo le carte revolving, che sono stati ottenuti senza sottoscrivere in calce un contratto sono nulli. 
La nostra associazione di consumatori continua la battaglia contro il sovra indebitamento. In particolare carte revolving e cessione del quinto sono degli strumenti che spesso, invece di aiutare le famiglie, rappresentano dei veri e propri macigni al collo dei consumatori.
Invitiamo tutti i consumatori che hanno sottoscritto in maniera telematica contratti di finanziamento e carte revolving a rivolgersi alla nostra associazione per annullare il contratto.

(Fonte: www.euroconsumatori.eu - AECI LAZIO)

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