lunedì 27 agosto 2018

Conto corrente di base al via: ecco chi ha diritto allo strumento low cost

Dopo un lungo iter l'Italia ha finalmente recepito la direttiva Ue che prevede un conto corrente a spese molto basse e a 0 commissioni per le fasce più povere della popolazione
di FEDERICO FORMICA (fonte: repubblica.it)
Alla fine di un lungo percorso il conto corrente di base europeo è finalmente realtà. Le fasce più povere della popolazione potranno accedere a un conto, legato a un bancomat, con il quale effettuare un numero limitato di operazioni sia in entrata che in uscita. Il costo annuale sarà “ragionevole” e, in ogni caso, non verranno applicate commissioni di alcun tipo.

Da pochi giorni è infatti in vigore il decreto 70 del 3 maggio 2018, a firma dell’ormai ex ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan che dà attuazione al decreto legislativo del 15 marzo 2017 che, a sua volta, recepiva la direttiva europea 2014/92. Tra le novità introdotte dall’ultimo decreto ci sono i criteri per accedere allo strumento finanziario.

Il conto di base europeo è dedicato ai cittadini con Isee non superiore agli 11.600 euro e ai pensionati con Isee lordo non superiore ai 18.000 euro. I pensionati dovranno comunicare alla propria banca l’importo della propria pensione entro il 31 maggio di ogni anno.
Con il nuovo conto base si potranno fare alcune operazioni, spesso limitate nel corso dell’anno:

Per chi ha un Isee inferiore agli 11.600 euro:
  • 6 prelievi di contante allo sportello;
  • prelievi illimitati all’Atm della propria banca;
  • 12 prelievi agli Atm di altre banche;
  • bonifici in uscita illimitati;
  • 36 bonifici Sepa in entrata (stipendio o pensione compresi);
  • 12 versamenti tra contanti e assegni;
  • pagamenti illimitati con bancomat.

Per i pensionati con Isee non superiore ai 18.000 euro:
  • 12 prelievi di contante allo sportello;
  • prelievi illimitati all’Atm della propria banca;
  • 6 prelievi agli Atm di altre banche;
  • bonifici in uscita illimitati;
  • bonifici Sepa in entrata illimitati;
  • 6 versamenti tra contanti e assegni;
  • pagamenti illimitati con bancomat.

Pacchetti vacanze, per la Cassazione l'organizzatore del viaggio "è sempre responsabile"

Dal primo luglio sono partire le nuove tutele per tutti gli europei che scelgono un pacchetto turistico per le proprie vacanze. La Corte suprema ha certificato l'ampliamento della responsabilità dell'organizzatore del viaggio tutto incluso che viene considerato "legalmente responsabile dei servizi offerti ai propri clienti"

L'1 luglio 2018 è entrata in vigore la Direttiva UE 2015/2302 sui pacchetti turistici e servizi turistici. La normativa abrogata non risultava più adeguata sia a seguito dei cambiamenti intervenuti con l'avvento di internet sia per le nuove modalità di offerta di viaggi elaborate dalle imprese.

Inoltre l'ampia discrezionalità che la direttiva n. 90/314/CEE concedeva ai legislatori nazionali ha avuto come conseguenza, da un lato, una disparità di condizioni per gli operatori turistici nei diversi Stati membri e, dall'altro, una incertezza per i viaggiatori.

Incertezza a cui la Corte di Cassazione (Cass. Civ., 6 luglio 2018, n. 17724) ha cercato di porre rimedio - invano - stabilendo il principio che il viaggiatore ha diritto a ottenere il risarcimento dal tour operator nonostante il disservizio fosse imputabile al vettore.

La Cassazione per risolvere la controversia ha premesso che la materia dei pacchetti turistici, all'epoca della vicenda, era regolata dal decreto legislativo numero 111/95, attuativo della direttiva 90/314/CEE. L'articolo 14, comma 2, del citato decreto prevede che in caso di mancato adempimento della prestazione acquistata "l'organizzazione o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti".

La disposizione, secondo la Suprema Corte, deve applicarsi nei confronti dell'organizzatore o del venditore di un pacchetto turistico, il quale "è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (come il vettore, nella specie)". Infine, osservano i Giudici di legittimità, il danno non patrimoniale da vacanza rovinata è un pregiudizio risarcibile, costituendo uno dei casi previsti dall'art. 2059 c.c., e spetta al giudice di merito valutare la domanda di risarcimento e prendere una decisione fondata "sul bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e delle condizione concreta delle parti". La Corte ha ribadito un concetto che proprio la direttiva Ue appena entrata in vigore ha introdotto: "in caso di disservizi il responsabile è sempre l'organizzatore. Anche quando i servizi non vengono erogati direttamente da lui".

[articolo pubblicato su repubblica.it -  di
ALESSANDRO VILLA Avvocato Cassazionista e collaboratore di Diritto e Giustizia, il quotidiano di informazione giuridica di Giuffrè Francis Lefebvre | immagine: assoviaggi.it]

Ponte Morandi: gli sfollati dovranno continuare a pagare il mutuo

Sembra un paradosso ma è quel che prevede il nostro ordinamento: il denaro va restituito a prescindere dal fatto che la casa non esista più. Diversi edifici sotto al ponte verranno infatti abbattuti, e solo una polizza assicurativa ad hoc libererebbe i mutuatari dall’obbligo
di FEDERICO FORMICA (larepubblica.it - foto: lapresse)

Ponte Morandi: gli sfollati dovranno continuare a pagare il mutuoSono quasi 300 le famiglie genovesi sfollate in seguito al crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto scorso. Diversi edifici, infatti, si trovano sotto ai monconi del ponte (in alcuni casi praticamente a contatto) e sono stati evacuati. In vista della demolizione completa dell'infrastruttura, che probabilmente coinvolgerà anche i palazzi sottostanti, queste famiglie non torneranno mai più nel proprio appartamento.

Ma che succede a chi sta ancora pagando le rate del mutuo, per una casa destinata ad essere abbattuta insieme a quel che rimane del viadotto? Bisognerà continuare a pagarlo, a meno che non siano state stipulate assicurazioni ad hoc, comunque molto rare. "Una circostanza paradossale, ma giuridicamente ineccepibile" spiega Aldo Bissi, collaboratore di Ridare, portale di Giuffrè Francis Lefevbre che affronta tutte le tematiche in materia di risarcimento del danno e responsabilità civile.

Il mutuo infatti non è altro che la restituzione di una cifra che una banca ha già consegnato a un'altra banca. "L'obbligo di restituzione è quindi indipendente rispetto alla perdurante esistenza del bene che si è acquistato impiegando la somma mutuata; nel caso che ci occupa, dunque, il mutuatario rimane obbligato a provvedere al pagamento delle rate di mutuo anche nell'ipotesi di perimento totale del bene immobile" continua Bissi.

Quando una banca eroga un mutuo, quasi sempre registra un'ipoteca sulla casa. Nel momento in cui il bene non esiste più, in questo caso perché viene abbattuto, anche la banca subisce quindi un danno, perché la garanzia ipotecaria finisce in macerie. Questo però, continua l'esperto, "non comporterebbe la liberazione del mutuatario dalla propria obbligazione: la banca potrebbe, in caso di sospensione dei pagamenti, rivalersi su eventuali altri beni del debitore o sulle sue fonti di reddito (per esempio pignorando lo stipendio)". Una beffa nella beffa per i cittadini sfollati.

Certo, esistono polizze assicurative che tutelano entrambe le parti da eventi imprevisti. La più diffusa è quella "incendio e scoppio". "Si tratta di una polizza accessoria al contratto di mutuo, in cui il beneficiario della prestazione assicurata ("l'assicurato") è la banca, e non il mutuatario ("il contraente"). Ma l'evento di Genova non rientra nella tipologia di quelli appena menzionati, e quindi certamente non potrà trovare copertura dalle normali polizze per incendio e scoppio" precisa Bissi.

Nessun aiuto neanche dall'altra polizza accessoria più diffusa, quella che copre il caso in cui il mutuante non riesca più a restituire il denaro per morte o danno alla salute che gli impedisca di continuare l'attività lavorativa. L'unica possibilità è data dalla polizza assicurativa che copra il rischio di "perimento" totale dell'immobile. "Teoricamente - sottolinea Bissi - nulla esclude che il mutuante e il mutuatario (o anche solo quest'ultimo, provvedendovi autonomamente) abbiano stipulato una polizza simile". In tal caso sarà l'assicurazione a versare la cifra rimanente, liberando dall'obbligo coloro che abitavano le case sotto al ponte Morandi.

Tutte le misure prese o annunciate finora, infatti, prevedono la sospensione dei pagamenti (utenze, così come le stesse rate del mutuo). Finora banca Carige e Unicredit hanno concesso questa possibilità ai proprietari delle case danneggiate per 12 mesi. Ma si tratta, appunto, di una misura a tempo: scaduto l'anno bisognerà tornare a pagare le rate a meno che il Governo non approvi una misura che prevede l'annullamento dei mutui. Una decisione straordinaria che, semmai, dovrebbe essere presa di concerto con l'Abi o con le banche dirette interessate.

venerdì 24 agosto 2018

Segnalazione in Crif per bassi importi e ritardi nel pagamento

Ritardi per debiti modesti: chi non paga alla scadenza viene segnalato alla Centrale Rischi dei cattivi pagatori?
Immagine correlataHai contratto una finanziaria per un piccolo prestito necessario ad acquistare un elettrodomestico. Anche se avresti ben potuto pagare il venditore in un’unica soluzione, il finanziamento ti ha reso l’operazione apparentemente indolore. Le rate sono minime e non peseranno sul tuo bilancio domestico. Di fatto, però, un improvvisa necessità economica ti ha impedito, per due mesi di seguito, di versare il dovuto e, ritenendo che non avresti subito alcuna conseguenza per importi così modesti, non ti sei preoccupato troppo. Non è andata così. Recatoti in banca per la richiesta di un blocchetto di assegni, ti è stato detto che il tuo nome è stato inserito in Crif, nella lista dei cattivi pagatori. Il debito è irrisorio e ritieni che il comportamento tenuto dalla finanziaria sia illegittimo, inutilmente lesivo della tua reputazione commerciale. Così ti decidi di agire in giudizio per chiedere il risarcimento del danno. Cosa deciderà il giudice all’esito del processo? In buona sostanza, che succede in caso di segnalazione in Crif per debiti di basso importo? A spiegarlo è stata una recente sentenza della Cassazione [1].

Centrale Rischi e Crif: quando intervengono?
La prima cosa che voglio chiarirti – e che spesso fa cadere in errore correntisti e consumatori – è la profonda differenza che esiste tra le banche dati gestite da Crif e dalle altre SIC (società di informazioni creditizie) e quella invece che fa capo alla Banca d’Italia, meglio nota come Centrale Rischi interbancaria. Le prime hanno natura privata e non raccolgono solo le informazioni negative (ritardi o mancati pagamenti di prestiti) ma anche quelle positive (pagamenti nei termini, estinzione del debito, debito residuo) o neutre (richieste di un prestito non accolte). La Centrale Rischi della Banca d’Italia è invece un database di natura pubblica, con l’elenco dei cattivi pagati; vengono quindi conservate solo le informazioni negative. 

Ecco perché, se il tuo nome è presente in Crif, non devi allarmarti: ciò non vuol dire infatti che sei stato segnalato come soggetto poco affidabile. In pratica in Crif (e nelle altre SIC) entra tutta la storia di chi ha rapporti con intermediari finanziari. In questo modo, se la stessa persona che ha già un finanziamento in corso ne chiede uno ulteriore, l’istituto di credito è in grado di comprendere la sua affidabilità e la relativa condizione debitoria. È chiaro del resto che chi ha già due prestiti in corso difficilmente potrà adempiere a un terzo e il suo grado di solvibilità potrebbe scendere per quanto sia sempre stato puntuale nei pagamenti.

Ritardato pagamento di una rata: vengo segnalato in Crif?
Vediamo ora se la segnalazione in Crif, che di certo scatta per chi non paga i debiti, si ha anche in caso di versamento di una rata in ritardo. Secondo la Cassazione è legittimo, da parte della banca che eroga un prestito, segnalare alla Centrale Rischi Finanziari, società per azioni privata, il semplice ritardo nel pagamento delle rate mensili anche se gli importi in gioco sono modesti.

La stessa Corte ricorda che, per Crif, non valgono i medesimi criteri che regolano le segnalazioni alla Centrale Rischi di Bankitalia, essendo diverse sia le “finalità” perseguite dai due istituti che il concetto di “insolvenza” a cui fanno riferimento. Se, infatti, per la segnalazione nella Centrale Rischi pubblica è necessario l’accertamento di uno stato di insolvenza oggettivo e non un semplice ritardo di pagamento (per cui chi omette una rata di basso importo non finisce segnalato in Cai) così non è per le Sic le quali si limitano a segnalare anche le minime insolvenze.

Va esclusa, si legge nella sentenza, «l’applicabilità alla Crif – Centrale Rischi Finanziari – società privata di autotutela di istituti finanziari in genere, dei criteri dettati dalla giurisprudenza con riferimento alla Centrale Rischi della Banca d’Italia [2]».

Inoltre, il termine “insolvenze” «non va interpretato sulla base del glossario allegato alla circolare della Banca d’Italia». Alla Centrale Rischi di Bankitalia infatti «non interessa monitorare le insolvenze, quali situazioni meno gravi, caratterizzate da incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte». Rilevano, invece, le sofferenze, «quali esposizioni per cassa nei confronti dei rapporti in stato di insolvenza (anche non accertata giudizialmente) o in situazione sostanzialmente equiparabile». Pertanto «non è possibile applicare alla Centrale Rischi privata il concetto di insolvenza rilevante per la Banca d’Italia e ciò per le differenti funzioni istituzionali svolte».

(www.laleggepertutti.it - articolo del 23 agosto 2018)

[1] Cass. sent. n. 20896/18 del 22.08.2018.

[2] Legge n. 675 del 1996, articoli 9 e ss. e provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 31 lugiio 2002.

Dal primo Settembre l'Europa dice addio alle lampade alogene, questa volta sul serio


Pare proprio che tra pochi giorni entrerà, questa volta definitivamente, il divieto di produrre e commercializzare lampade alogene. Ci sono alcune eccezioni, ma si tratta di una svolta storica che permetterà risparmi e un minor fabbisogno di petrolio.

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L'Unione Europea metterà al bando le lampadine alogene a partire dal primo Settembre. Una svolta storica che permetterà, una volta esaurite le scorte, di abbandonare definitivamente anche questo tipo di lampada a incandescenza. Ci saranno ovviamente alcune eccezioni: le capsule, le lampade lineari e quelle a basso voltaggio usate nei forni saranno (per ora) esentate

Il passaggio comunque è storico. L'illuminazione LED, secondo le stime, potrebbe ridurre di cinque volte il consumo di energia, con una conseguente riduzione nella spesa per l'energia da parte di industria e privati. Si parla di un risparmio di circa 93 teraWatts ogni anno (TWh/a) entro il 2020, l'equivalente del consumo di energia del Portogallo ogni anno.

Non ultimo, c'è da considerare l'inquinamento. Stando a quanto affermato da Anna-Kaisa Itkonen, portavoce della Comunità Europea per il clima e l'energia, il passaggio alle luci LED potrebbe portare a una riduzione di circa 15.2 milioni di tonnellate di CO2 di emissioni entro 2025. Questa misura ridurrà anche il fabbisogno di petrolio. Sempre secondo la Itkonen, il passaggio al LED potrebbe portare a risparmiare circa 75 milioni di barili di petrolio all'anno. 

L'Europa, per essere precisi, ha stabilito da tempo l'abolizione delle luci alogene. La decisione fu presa infatti nel 2009 con decorrenza a partire da primo Settembre 2016. Una scadenza che fu, ovviamente, prorogata per dare modo ai cittadini europei di adeguarsi al passaggio. Arriviamo così al primo Settembre 2018 data in cui, salvo ulteriori proroghe, le lampade alogene verranno finalmente abbandonate. 

Non mancano, come ogni passaggio epocale, anche dei lati meno positivi. Si stima infatti che a seguito dell'abbandono delle produzione di lampade alogene, si perderanno circa 6.800 posti di lavoro. Perdita che comunque dovrebbe poter essere limitata dall'incremento di produzione delle lampade LED. Sempre che queste ultime non vengano importate dall'estero.

Nel frattempo il prezzo delle comuni lampadine a LED è sceso drasticamente anno dopo anno, riducendosi di circa il 75% dal 2010 al 2017. Secondo le stime dell'Unione Europea, il passaggio alle lampadine a LED farà risparmiare circa 115 euro nella vita di una sola lampadina e ripagherà il maggior costo di una lampadina nel giro di un solo anno. 

Pronti a dire addio alle lampade alogene? Visto il livello di evoluzione delle lampadine a LED e della gamma di possibilità offerte, motivi reali per accogliere negativamente questo provvedimento non ce ne sono. Nella speranza che le scorte di lampadine alogene non siano così consistenti da rifornire i negozi ancora per anni.

(articolo di Franco Aquini - www.dday.it)

giovedì 23 agosto 2018

Quando denunciare un genitore?

Risultati immagini per litigi genitori figliNell'era moderna è sempre più difficile essere genitore: il padre e la madre hanno molti doveri nei confronti dei figli e numerosissime responsabilità nella loro crescita sana ed equilibrata ed il mondo in cui sono chiamati ad impartire regole ai loro bambini non aiuta. Gli adolescenti di oggi sono diversi da quelli di tanti anni fa, sono abituati ad avere tutto e subito e a pretendere ogni giorno di più, anche oltre ciò che la loro età consentirebbe ed anche al di là delle possibilità dei genitori. Questo comporta che spesso esiste un rapporto conflittuale tra genitore e figlio che, molte volte, determina la commissione di errori da parte di entrambi. Ma quando un padre o una madre sbagliano cosa succede? Quando posso denunciare un genitore? È la domanda più brutta che un figlio possa porsi. Eppure ci sono delle situazioni nelle quali denunciare un genitore non solo è possibile ma è necessario per difendere sé stessi e per garantirsi una crescita sana ed un futuro migliore. In questo articolo cercheremo di analizzare alcune ipotesi di reato che giustificano una denuncia nei confronti di un genitore ma, attenzione, si tratta di un tema molto delicato che va analizzato con particolare cura. Chi denuncia un genitore lo fa perché gli sono accaduti dei fatti molto gravi, non certo perché ha avuto un no di troppo o perché il genitore è severo o perché lo rimprovera troppo spessoPoniti la domanda quando denunciare un genitore solo se hai subito dei comportamenti che ti hanno causato sofferenze fisiche e/o morali, se (ad esempio) sei stato seriamente trascurato, offeso, ingiuriato, picchiato, mortificato, deriso, se i tuoi genitori ti hanno imposto di lavorare negandoti la possibilità di studiare. Analizziamo insieme i doveri dei genitori e cerchiamo di capire insieme in quali casi i figli possono denunciare un genitore.

Quali sono i doveri dei genitori?
genitori, quando mettono al mondo un figlio, sanno già che la loro vita non sarà più la stessa perché, da quel momento in poi, dovrà essere tesa alla cura incondizionata del bambino. I doveri del genitore, che iniziano con la nascita, non finiscono mai, neanche quando i figli crescono. Ma quali sono i doveri principali di un genitore? Innanzitutto quello di mantenere i propri figli assicurando loro una vita dignitosa, naturalmente sempre secondo le proprie possibilità. L’obbligo di mantenimento non si limita al mero sostentamento dei figli, ma alla loro evoluzione personale attraverso l’istruzione che il genitore dovrà assicurare ai figli nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Il dovere di mantenimento, in particolare:
1. consiste, in primo luogo, nel dovere di assicurare vitto, alloggio e spese primarie (tra cui quelle mediche e scolastiche) al minore;
2. e si estende, poi, anche al dovere di soddisfare tutti i bisogni necessari a consentire al figlio di vivere in maniera dignitosa nel contesto socio-economico in cui si trova (computer, sport, cultura, mezzi di trasporto, in base alle possibilità economiche dei genitori);
3. prescinde dall’età del figlio (minorenne o maggiorenne) ed, infatti, sussiste in favore dei figli non economicamente indipendenti anche qualora il rapporto sentimentale e/o di convivenza tra i genitori sia cessato;
4. perdura fino al momento in cui il genitore dimostra che i figli sono divenuti economicamente autosufficienti o sono stati avviati ad un’attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica;
5. prescinde dall’esercizio della responsabilità genitoriale (per cui un padre che decade o è sospeso dalla responsabilità genitoriale continua ad avere l’obbligo di mantenere il proprio figlio).
Il genitore ha, poi, il dovere specifico (seppur già incluso nel dovere di mantenimento) di istruzione: i bambini hanno il diritto di essere istruiti nel rispetto delle proprie capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni; ciò significa che i genitori non dovranno far completare loro soltanto il ciclo di studi obbligatorio, bensì anche quello facoltativo se le capacità e la volontà dei figli lo richiedono.
Al dovere di mantenimento e di istruzione si aggiunge il dovere di educare i propri figli (ovvero di insegnare loro il senso civico, le regole del senso comune, il rispetto dell’ambiente, della società e delle leggi) e di assisterli moralmente (ovvero ascoltarli, consolarli, dare consigli e partecipare alle loro gioie ed ai loro dolori). Se questi sono i doveri dei genitori posso denunciarli ogni volta che li violano? Certo che no! Vediamo allora quando è possibile denunciare un genitore.

Quando denunciare un genitore
La decisione di sporgere una denuncia è sempre molto delicata perché comporta la possibile condanna penale di un soggetto. Alcune volte si denuncia un amico, altre volte un parente; in occasioni più gravi si denunciano un figlio o un genitore e, spesso, si ignora che non sempre è possibile tornare indietro
Se il reato per il quale viene presentata la denuncia è perseguibile d’ufficio (e non a querela di parte) non si può più fare nulla per impedire l’eventuale condanna. Chiarito, dunque, che non si deve mai presentare una denuncia a cuor leggero, soprattutto se è nei confronti di un genitore, è evidente che va assolutamente fatta se ciò che si vuole denunciare è davvero grave. In altre parole, se tuo padre (o tua madre) non è proprio come lo vorresti, se lavora troppo e non ti dedica sufficiente tempo, se ti sgrida anche quando tu pensi di avere ragione, se qualche volta ti punisce con uno schiaffo, non è il caso di pensare di farlo condannare e, magari, finire in carcere! Se, però, ti maltratta, nel senso che ti picchia con la cintura o torna ubriaco a casa e picchia te e/o tua madre, se usa toni offensivi che ti fanno sentire umiliato/a, non pensare che sia colpa tua e chiedi aiuto all’autorità giudiziaria con una denuncia. In questi casi puoi (anzi devi) denunciare il tuo genitore! Analizziamo ora (a titolo esemplificativo) qualche reato che un genitore può commettere nei confronti dei propri figli.
Se uno dei tuoi genitori ti maltratta usando nei tuoi confronti parole di disprezzo, non permettendoti di dormire, chiudendoti in una stanza per giorni o costringendoti a vivere in una casa in pessime condizioni igieniche, puoi denunciarlo per il reato di maltrattamenti in famiglia[1]. Allo stesso modo, puoi denunciare un genitore se, dicendoti che lo fa per il tuo bene, ti picchia esageratamente o con strumenti troppo dolorosi (come una cinghia o una cintura) per farti studiare: in questo caso, secondo la legge, commette il reato di abuso di mezzi di correzione [2]. Altro caso in cui è possibile sporgere querela è se uno dei tuoi genitori abbandona la casa in cui vivi e non contribuisce in alcun modo al tuo mantenimento; in questo caso puoi denunciarlo per violazione degli obblighi di assistenza familiare [3].

articolo di Sabina Coppola su "laleggepertutti.it"

mercoledì 22 agosto 2018

CONSUMI PER 1000 EURO IN PIU' A FAMIGLIA: TUTTI I RINCARI DEL 2018

Non solo luce e gas: tutti i rincari del 2018

I consumatori italiani sotto tiro: dal 1° luglio 2018 le tariffe di luce e gas sono notevolmente aumentate come aveva annunciato l’Autorità di regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente ; ma non solo perché ad aumentare saranno anche altri beni e servizi, per un rincaro generale in media di 1.000€ per famiglia.

Risultati immagini per IMMAGINI CONSUMATORI AUMENTI UTENZEIl motivo dell’aumento dei prezzi di luce e gas è già stato spiegato: le tensioni internazionali hanno pesantemente influenzato il prezzo del petrolio, per il quale la quotazione è aumentata del 57% nell’ultimo anno (del 9% nel solo mese di maggio).
Inevitabilmente l’aumento della quotazione del petrolio ha avuto e sta avendo ripercussioni anche sul mercato dell’energia, con i clienti finali che ne pagheranno le spese con delle bollette di luce e gas più “salate” del solito.
Nel secondo trimestre del 2018, infatti, i prezzi di luce e gas sono stati in ribasso (del -8% il primo, del -5,7% il secondo), ma il discorso cambierà nei prossimi mesi quando per le famiglie italiane il conto da pagare sarà più elevato.

Aumenta il prezzo di luce e gas: le conseguenze per gli italiani
Come annunciato dall’Autorità di regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente, l’aumento del prezzo del petrolio comporterà un rincaro della spesa per l’energia per la famiglia tipo.
Un rincaro che nel dettaglio é del +6,5% per l’energia elettrica e del +8,2% per il gas naturale
L’aumento dei prezzi di luce e gas è partito nel terzo trimestre del 2018, quindi dal 1° luglio; per questo motivo quindi l’impatto sulla spesa dei consumatori sarà minore per quel che riguarda il gas (visti i bassi consumi dei mesi estivi) ma maggiore per l’energia elettrica (visto l’utilizzo crescente di condizionatori).

Ma questo aumento quanto costerà agli italiani? In pratica per l’elettricità è prevista una spesa media annua (dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 2018) di 537 €, con una crescita del +4,8% rispetto all’anno precedente e un aumento di circa 24 €.

Più o meno equivalente l’aumento del prezzo del gas, visto che nei 12 mesi che vanno dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre del 2018 la spesa media sarà pari a 1.050€, superiore del 2% rispetto all’anno precedente con un incremento di 21 € l’anno.

Come potete vedere gli aumenti saranno di poche decine di euro sia per la luce che per il gas, ma sarebbero stati più consistenti se nel frattempo non fosse intervenuta l’ARERA; l’Autorità, infatti, ha limitato le conseguenze del rincaro compensandolo con le giacenze-scudo di cassa, alleggerendo così in parte il prelievo tariffario degli oneri generali.

Diminuisce il prezzo d’acquisto delle famiglie

L’aumento delle tariffe di luce e gas non è l’unico fattore a destare preoccupazione visto che l’aumento di prezzi generato dal caro petrolio è generale e riguarda anche altri beni e servizi.

Nel dettaglio in media le famiglie pagheranno circa 1.000 € in più l’anno se al rincaro delle tariffe di luce e gas si aggiungono gli aumenti di:

• assicurazioni auto: +25 €;
• pedaggi autostradali: +40 €;
• altri costi di trasporto: +97 €;
• TARI: +49 €;
• spese per professionisti e artigiani: +156 €;
• ticket sanitari: +55 €;
• tariffe postali: +18 €;
• servizi bancari: +38 €.
Insomma, i rincari riguardano e riguarderanno anche altri beni e servizi e ciò comporterà una riduzione del potere d’acquisto delle famiglie italiane.

A.E.C.I. ha già attuato nuove convenzioni per cercare di contenere i rincari delle famiglie.
Contattate il nostro sportello e cercheremo di comprendere come migliorare il Vostro paniere di spesa.
A.E.C.I. FELTRE | ASSOCIAZIONE CONSUMATORI INDIPENDENTI
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martedì 21 agosto 2018

MANCATO TRASLOCO DELLA LINEA TELEFONICA: 2000 euro DI INDENNIZZO PER IL CONSUMATORE

Susanna (ndf) ha coronato il sogno della Sua vita...ha comperato la sua casa e ora vuole traslocare il numero di telefono che l'accompagna nella vecchia casa da più di quindici anni. Chiama la compagnia telefonica e chiede il trasloco della linea voce e dati... passano le settimane, i mesi ... ma nulla di fatto....il suo ben cordless nuovo continua ad essere muto...in compenso le bollette arrivano.
Susanna si rivolge alla nostra associazione.

Il suo vecchio numero purtroppo non è recuperabile ma.... per Lei abbiamo portato a casa 2000 euro di indennizzo.

Se avete problemi di telefonia contattateci...
A.E.C.I. FELTRE
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lunedì 20 agosto 2018

RINEGOZIAZIONI DELLE CESSIONI DEL QUINTO: NUOVE CONVENZIONI E NUOVI RIMBORSI

Immagine correlataDopo anni di esperienza e con molta parsimonia siamo riusciti ad avere un notevole numero di successi sia in posizioni presentate all'arbitro sia dinanzi a giudici civili, contenziosi collegati alla mal gestione delle operazioni di credito ovvero all'applicazione di tassi non adeguati alla normativa vigente in materia di usura bancaria.
Errati conteggi estintivi, polizze non restituite, contratti viziati sin dalla sottoscrizione da tassi usurari, contratti viziati da usura sopravvenuta...
Non di rado siamo riusciti anche a rideterminare un paniere di debito più adeguato per il portafoglio del consumatore con l'importante ausilio di professionisti (convenzionati all'associazione) del credito che riescono a garantire professionalità e risparmio secondo lo stile dello statuto della nostra associazione ed in un regime di perfetta indipendenza.
Alcuni esempi: Luca (ndf) ci ha chiesto al nostro staff di verificare tre cessioni del quinto rinegoziate con primarie finanziare, si è affidato ai nostri consulenti i quali gli hanno portato a casa 5.000 euro di "costi" pagati in eccedenza.
Sara (ndf) ha rinegoziato una cessione dopo appena 12 mesi dalla sua sottoscrizione. L'operazione di rinegoziazione era lecita peccato che il conto di estinzione del finanziamento fosse inadeguato e quindi il giudice ha stabilito che ha il diritto alla restituzione di 3.500 euro di oneri.
Luca e Sara (ndf): dopo la crisi è notevolmente cambiato il loro potere di acquisto e quindi si sono trovati in forte con il pagamento dei tre finanziamenti contratti per l'acquisto della prima casa, l'arredo e la nuova macchina. Con l'aiuto di un professionista convenzionato, iscritto all'albo e che opera in regime di "semi indipendenza" sono riusciti a rimodulare il loro debito raggiungendo una rata più sostenibile ad un tasso nettamente inferiore rispetto alla prima stipula.

Se anche Tu ti trovi in una situazione di difficolta e non come tutelare i tuoi diritti rivolgiti alla nostra associazione. Uno staff di professionisti esperti, tutti convenzionati con l'associazione, potranno aiutarti a risolvere il tuo problema di debito battendosi con caparbietà e professionalità per tutelare i tuoi diritti

A.E.C.I. FELTRE
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VALLE DI SEREN DEL GRAPPA: DISSERVIZI TELEFONICI

Risultati immagini per immagini disservizi telefonici sportello di AECI sono arrivate, in queste ultime settimane, numerose segnalazioni di disservizi telefonici in valle di Seren del Grappa. Molti utenti, anche anziani, ci hanno contattato confermando che i loro telefoni fissi da settimane risultavano muti e che a nulla erano servizi i reclami alla primaria compagnia di telecomunicazioni. 
Sembra che dopo settimane di disservizio, grazie alle numerose segnalazioni della nostra associazione all'autorità ed al pronto interessamento delle amministrazioni locali il guasto tecnico sia stato eliminato e che le utenze finalmente abbiano ripreso a funzionare.

La nostra associazione rimane a disposizione di tutti gli utenti che fossero interessati a gestire ora, dal punto di vista amministrativo la problematica...si perché anche se il servizio non veniva erogati (per motivi di carattere tecnico e quindi imputabili alla sola compagnia telefonica) da un mese le fatture sono state tutte emesse - quelle viste dall'associazione senza il ben che minimo cenno dell'indennizzo automatico -  e sembra opportuno tutelare gli interessi dei consumatori ai quali viene chiesto un pagamento in assenza di erogazione di servizio.

Contattateci. La nostra associazione si pone al Vostro fianco per la definizione del vostro contenzioso.

A.E.C.I. FELTRE
ASSOCIAZIONE EUROPEA CONSUMATORI INDIPENDENTI
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venerdì 10 agosto 2018

SOSPENSIONE LINEA TELEFONICA!!! DISSERVIZI E...DISASTRI

Risultati immagini per disservizio telefonicoTanti utenti in questi ultimi giorni ci stanno contattando per comunicare che diverse compagnie telefoniche stanno avendo dei problemi nell'erogazione dei servizi telefonici... sia della linea voce che della linea dati... e alcuni di queste segnalazioni arrivato da attività artigiane e/o commerciali che stanno vivendo dei veri e propri disagi in piena stagione estiva... come fa un ristorante o un parrucchiere a rimanere senza linea proprio nel bel mezzo della stagione? 
I clienti non riescono più a chiamare e non riescono a prenotare un servizio... Un bel disastro economico nel periodo di maggior flusso delle attività commerciali di luoghi turistici.

Chiamateci pure... siamo a Vostra disposizione anche nel periodo estivo per poterVi aiutare a tutelare i Vostri diritti.