giovedì 27 dicembre 2012

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA:INTERVIENE LA CASSAZIONE

È legittima: la Corte di Cassazione [1] entra definitivamente nel merito della tanto discussa tassa di concessione governativa sull’uso dei telefonini.

Secondo la Suprema Corte, l’attività di fornitura di servizi di telecomunicazione resta assoggettata alle autorizzazioni da parte della pubblica amministrazione [2]. Tale permanente regime autorizzatorio, pur contrassegnato da maggiori spazi di libertà rispetto al passato, giustifica il mantenimento della tassa di concessione governativa

Questa sentenza peserà parecchio sulla class action avviate nei giorni scorsi dalle associazioni consumatori.


[1] Cass. sent. n. 23052 del 14.12.2012.

[2] Con la particolarità che il contratto di abbonamento con il gestore del servizio radiomobile si sostituisce alla licenza di stazione radio.



Articolo del 27-12-2012 di www.laleggepertutti.it

RECUPERO CREDITI E RISTRUTTURAZIONE DEBITI: ANTITRUST SANZIONA 4 IMPRESE PER PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE


COMUNICATO STAMPA DEL 27 - 12 - 2012 DI AGCM

Eurorec e Eurocredit inviavano atti di citazione presso sedi di Giudici di Pace incompetenti per intimorire i consumatori. La società Agenzia Debiti insieme alla B&P prometteva invece un’ipotetica ristrutturazione del debito a costi irrisori, incassando 390 euro solo per l’invio di moduli.

Consumatori bersagliati da atti di citazione per crediti presumibilmente prescritti o invogliati a risolvere le loro difficoltà finanziarie con una ipotetica ristrutturazione del debito, a fronte del pagamento di 390 euro che risultava in realtà solo un primo esborso per l’invio di moduli da riempire. Sono i fenomeni sui quali è intervenuto l’Antitrust sanzionando 4 società per pratiche commerciali scorrette, con multe per complessivi 350mila euro.


RECUPERO CREDITI AGGRESSIVO

L’Autorità ha chiuso 2 istruttorie nei confronti di altrettante società (EUROREC (Agenzia Nazionale Cartolarizzazioni e Recupero Crediti Srl) e l’impresa individuale EUROCREDIT, sanzionandole con 100mila euro di multa ciascuna.

Secondo quanto ricostruito dall’Antitrust, alla luce di diverse segnalazioni inviate da alcune associazioni di consumatori, le due imprese inoltravano a diversi consumatori, per il tramite di studi legali, atti di citazione presso sedi di Giudici di Pace territorialmente incompetenti, al solo fine di intimorirli e spingerli al pagamento di crediti, presumibilmente prescritti o di dubbia esigibilità, acquisiti da una compagnia telefonica fallita. Dalle segnalazioni ricevute risulta, infatti, che le due società tentavano di recuperare crediti relativi a fatture già pagate o a fatture non pagate per la mancata attivazione dei servizi telefonici oppure relativi a consumatori che hanno dichiarato di non essere mai stati clienti della società telefonica. Si trattava, inoltre, di crediti presumibilmente prescritti e agli atti di citazione inviati ai consumatori, tra l’altro, non seguiva alcuna iscrizione della causa a ruolo.

Le condotte delle due aziende sono state ritenute pratiche commerciali aggressive, in quanto in grado di condizionare indebitamente i consumatori: attraverso la loro attività le imprese hanno ingenerato nei destinatari degli atti di citazione il convincimento che, a prescindere dalla fondatezza della richiesta, fosse preferibile provvedere rapidamente al pagamento dell’importo contestato piuttosto che esporsi ad un contenzioso giudiziario in realtà inesistente.

PROMESSE INGANNEVOLI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

“Ridurre l’esposizione debitoria fino al 70%, incluse le richieste del Fisco”. Era la promessa con la quale si presentava ai consumatori in difficoltà finanziarie, tramite pubblicità su internet, organi di stampa e sms, l’Agenzia Debiti SpA insieme alla società B&P srl (società di gestione del call center incaricato di contattare gli utenti) entrambe in regime fallimentare.

In realtà, a differenza di quanto promesso nei messaggi pubblicitari, dopo il primo contatto con il call center (il cui numero era pubblicizzato nel messaggio stesso), i consumatori si vedevano recapitare al proprio domicilio un pacco, da pagare mediante versamento in contrassegno di 390 euro, che conteneva semplicemente la modulistica per conferire eventuali incarichi ad effettuare le visure riguardanti la propria esposizione debitoria. In sostanza, la società agganciava gli utenti per indurli a contattare un call center che acquisiva dati anagrafici e precisazioni sull’esposizione debitoria verso privati, banche o finanziarie e fisco, per poi inviare il pacco e incassare all’istante il denaro.

Dagli accertamenti istruttori compiuti dall’Antitrust, anche alla luce delle segnalazioni inviate dalle associazioni dei consumatori, è emerso inoltre che l’Agenzia Debiti non era in possesso di licenza per l'esercizio di un'agenzia d'affari né aveva presentato una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività): non era in sostanza un’agenzia in regola come invece si accreditava.

Una volta pagata la modulistica, inoltre, al consumatore che decideva di avvalersi dei servizi offerti, veniva proposto di ‘pilotare’ la propria posizione debitoria ‘gonfiandola’ in modo di indurre il creditore a cedere il credito con una sua riduzione: a prescindere dalla liceità della pratica, non veniva prospettato in alcun modo il rischio che, a fronte di una tattica del genere, il creditore decidesse di chiedere il fallimento o comunque di rifarsi sul patrimonio del debitore. La consulenza doveva ovviamente essere pagata, anche con cifre onerose, e non in comode rate, come pubblicizzava la società, ma con assegni postdatati o con cambiali.

Infine, per quanto riguarda i debiti contratti con Equitalia e il Fisco, si prospettava come soluzione in grado di “risolvere ogni problema di debiti” la semplice “opposizione alle richieste di Equitalia e Fisco per diminuire, sospendere e rateizzare le cartelle esattoriali”: obiettivo impossibile visto che per i debiti esistenti con le pubbliche amministrazioni, e con il fisco in particolare, gli spazi di negoziazione e rateizzazione sono strettamente limitati e circoscritti da specifiche norme di legge.

Per le pratiche commerciali messe in atto, Agenzia Debiti è stata sanzionata con una multa di 100mila euro mentre B&p con una multa di 50mila euro, ridotte, ferma restando la gravita' della pratica scorretta, per la situazione di fallimento di tali societa'.

Roma, 27 dicembre 2012

venerdì 21 dicembre 2012

A.E.C.I. FELTRE AUGURA LIETE FESTIVITA'


GARANZIA DI CONFORMITA' DEL VENDITORE: ANTITRUST CHIUDE PROCEDIMENTO PER INOTTEMPERANZA NEI CONFRONTI DI APPLE CON 200MILA EURO DI SANZIONE

COMUNICATO STAMPA AGCM DEL 21 DICEMBRE 2012
 
Dal 10 novembre Apple si e’ adeguata alle norme del Codice del Consumo: informa e riconosce la garanzia legale di conformita’, presenta correttamente il servizio di assistenza aggiuntiva app.
Sanzioni per complessivi 200mila euro per il periodo durante il quale Apple non ha rispettato le indicazioni dell’Antitrust e presa d’atto che dal 10 novembre il colosso mondiale sta rispettando le norme del Codice del Consumo in materia di garanzia di conformità del venditore: si chiude così il procedimento di inottemperanza avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il 26 giugno scorso nei confronti di tre società del gruppo di Cupertino.
Secondo l’Antitrust, dal 28 marzo di quest’anno fino al 10 novembre il gruppo non ha sostanzialmente tenuto conto del precedente provvedimento dell’Autorità: il 21 dicembre dello scorso anno Apple era stata infatti multata con sanzioni per 900mila euro in quanto aveva dato informazioni insufficienti e confusorie ai consumatori sulla garanzia biennale di conformità da parte del venditore, ne aveva ostacolato l’esercizio limitandosi a riconoscere la sola garanzia del produttore di un anno e aveva indotto in confusione gli acquirenti inducendoli a sottoscrivere un contratto aggiuntivo che si sovrapponeva in parte alla garanzia legale gratuita prevista dal Codice del Consumo. Oltre alle multe, il provvedimento dava tempo al gruppo di adeguarsi alle norme del Codice del Consumo entro il 28 marzo.
Per non avere ottemperato a quella delibera, entro il termine stabilito, l’Antitrust ha deciso ora sanzioni per complessivi 200mila euro.
Al termine dell’istruttoria l’Autorità ha inoltre preso atto che le nuove misure presentate e adottate da Apple a partire dal 10 novembre riconoscono i diritti dei consumatori sulla garanzia legale di conformità, fornendo loro informazioni chiare e non ambigue e, in buona parte, predominanti rispetto alle informazioni sulla garanzia convenzionale e sui servizi aggiuntivi a pagamento. Sono state inoltre fornite chiare indicazioni sulle istruzioni, le procedure operative e le comunicazioni rivolte al call center, ai rivenditori e a tutta la rete di assistenza in modo tale da assicurare che per tutti i prodotti venduti da Apple venga d’ora in poi effettivamente assicurata la prestazione dell’assistenza gratuita per tutta la durata dei primi due anni dall’acquisto.
Dalle modifiche apportate risulta inoltre sufficientemente chiarito quale sia il contenuto aggiuntivo del servizio Apple Protection Plan (APP) rispetto ai diritti derivanti dalla garanzia legale. E’ stata inoltre cambiata la confezione dell’Apple Protection Plan, eliminando ogni dicitura e grafico relativo alla durata della garanzia convenzionale e Apple ha anche deciso di interrompere la distribuzione di tale prodotto attraverso il canale retail, mantenendo la vendita solo on line attraverso il sito internet apple.com.

Roma, 21 dicembre 2012

mercoledì 19 dicembre 2012

E-COUPONING: ANTITRUST ACCETTA IMPEGNI GROUPALIA.

COMUNICATO STAMPA
DI AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
 
La società effettuerà anche verifiche periodiche sui propri partner commerciali. Accettati gli impegni anche della società Liu Travel, attiva nel settore dei viaggi e del turismo, che opera insieme a Groupalia.

Consumatori più tutelati nel settore dell’e-couponing, l’attività di vendita on line di coupon che danno diritto a sconti particolari se utilizzati entro un certo periodo di tempo. L’Antitrust ha infatti accettato e reso vincolanti gli impegni presentati da Groupalia e dalla società partner Liu Travel, che opera nel settore dei viaggi e del turismo, al termine di un procedimento avviato per verificare l’esistenza di possibili pratiche commerciali scorrette.
L’istruttoria era stata avviata dall’Antitrust alla luce di oltre 300 segnalazioni di consumatori e di alcune denunce ricevute dalle associazioni Cittadinanza Attiva e Nero su bianco, che evidenziavano, da parte di Groupalia: 1) messaggi pubblicitari non veritieri sull’effettiva disponibilità delle offerte nei termini pubblicizzati, sul prezzo e sulla percentuale di sconto realmente applicata, sulla prestazione resa dai partner e sulle responsabilità contrattuali di Groupalia nei confronti dei consumatori; 2) tardiva restituzione o sblocco delle somme indebitamente incassate o sottratte dalla disponibilità del cliente in caso di operazioni non andate a buon fine, e compiute attraverso carte di pagamento; 3) servizio di assistenza clienti carente e inadeguato. Gli uffici dell’Antitrust avevano poi esteso l’istruttoria nei confronti dell’agenzia di viaggi on line Liu Travel che cura la sezione ‘viaggi’ di Groupalia tramite apposito contratto di collaborazione. In questo comparto emergeva, tra l’altro, che venivano promossi prezzi particolarmente vantaggiosi non corrispondenti però all’esborso finale sostenuto dal consumatore.
In base agli impegni di Groupalia i consumatori troveranno ora sul sito informazioni chiare ed esaustive sulle offerte commerciali pubblicizzate e gli sconti verranno indicati solo quando è possibile avere un prezzo certo di riferimento. Sarà inoltre pubblicata una Carta dei Servizi grazie alla quale i consumatori titolari di coupon saranno informati dei propri diritti, con particolare riguardo alla presentazione dei reclami, alle richieste di rimborso (con le relative tempistiche di gestione) e al servizio di assistenza clienti. Sia Groupalia che Liu Travel si impegnano inoltre a incrementare l’attività di monitoraggio sui partner, con maggiori controlli ex ante ed ex post. Questo consentirà alle due società di potere intervenire rapidamente in caso di sistematici o immotivati inadempimenti, anche parziali, dei partner nella fornitura dei servizi e dei prodotti acquistati. Sarà inoltre realizzata una black-listdei partner meno affidabili ai quali non sarà consentito pubblicare ulteriori campagne promozionali sul sito.
Nel settore viaggi, grazie agli impegni di Liu Travel, i consumatori potranno verificare la disponibilità delle offerte nel periodo di vacanza al quale sono interessati anche prima di acquistare il coupon.
Relativamente ai pagamenti ai consumatori verranno assicurati tempi certi e determinati nel riaccredito delle somme versate per acquisti di coupon non andati a buon fine.
Gli impegni di entrambe le parti garantiranno infine ai consumatori la possibilità di conoscere, anche prima dell’acquisto del coupon, la mail e il numero di telefono (di cui sono indicati i costi) del soggetto cui rivolgersi per i reclami, i rimborsi, l’esercizio delle garanzie post-vendita
Roma, 19 dicembre 2012

Nuovi limiti di iscrizione ipotecaria per Equitalia

Equitalia (o qualsiasi altro agente di riscossione dei tributi) deve rispettare dei limiti ben precisi se intende iscrivere ipoteche su immobili.
Si tratta di una novità in vigore dallo scorso 29 aprile [1].

La legge stabilisce infatti che l’Agente della riscossione non può iscrivere ipoteca se l’importo complessivo del credito per cui si procede è inferiore a 20 mila euro.

Esso, inoltre, non può iscrivere ipoteca nei confronti del contribuente che ha ottenuto la rateazione. L’ipoteca è iscrivibile solo se l’istanza di rateazione è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione.

Tali nuovi limiti alle iscrizioni ipotecarie sono validi però solo per i procedimenti in corso da marzo 2012 (data di entrata in vigore della legge).

 La nuova legge ha cambiato anche le regole per quanto riguarda gli interessi di mora. Essi dovranno essere calcolati non più sull’intero debito iscritto a ruolo ma solo sul credito originario (al netto di sanzioni e interessi).

La misura degli interessi fiscali applicabili al versamento, alla riscossione e al rimborso dei tributi può essere stabilita esclusivamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e comunque non oltre un solo punto percentuale rispetto al tasso legale (in precedenza erano tre punti percentuali).

Se Equitalia non rispetta questi limiti, il debitore potrà proporre opposizione all’esecuzione.

[1] D.L. n. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012, art. 3.
 
(articolo dell'avv.to Floriana Baldino pubblicato su  www.laleggepertutti.it il 19/12/2012)

lunedì 17 dicembre 2012

Novità: ricette mediche elettroniche e obbligo di farmaci generici

Si attende il decreto ministeriale che disciplini le modalità concrete per l’attuazione di tale previsione.

La sostituzione delle prescrizioni in formato cartaceo (nella tradizionale veste del fogliettino bianco e rosso) in quelle elettroniche avverrà in modo graduale: in misura non inferiore al 60% nel 2013, all’80% nel 2014 e al 90% nel 2015.
Farmaci generici
È stato ribadito inoltre l’obbligo dell’indicazione, all’interno della ricetta, del farmaco generico accanto a quello di marca: nella ricetta dovrà sempre essere precisato il principio attivo dei farmaci, anche quando il medico sceglierà di prescrivere un farmaco cosiddetto griffato.
 
[1] Art. 13.

(articolo del 17dicembre2012 della redazione di www.laleggepertutti.it)

Nasce il domicilio digitale del cittadino: una PEC per ogni italiano

Prosegue, nonostante le critiche, il cammino di implementazione della PEC nel processo di comunicazione tra la Pubblica Amministrazione e il cittadino: il Decreto Sviluppo Bis [4] ha previsto la possibilità, per ogni cittadino italiano, di indicare alla P.A. un proprio indirizzo di posta elettronica certificata quale suo domicilio digitale attraverso il quale, per il futuro, comunicare con la P.A. stessa.

Si tratta di una facoltà e non di un obbligo, ma è facile intuire quali saranno i futuri sviluppi di questo sistema.

Tutti gli indirizzi PEC che i residenti avranno comunicato all’amministrazione saranno inseriti nell’Anagrafe nazionale, che fungerà da vero e proprio elenco, accessibile a tutte le P.A. ed esercenti di pubblici servizi.

Ogni italiano potrà decidere quindi di avere un “domicilio digitale” con cui dialogare con la Pubblica Amministrazione e ivi ricevere ogni tipo di comunicazione.

Il nuovo meccanismo sarà già in vigore dal primo gennaio 2013: in forza di esso, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicheranno con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, senza oneri di spedizione a suo carico.

Ogni altra forma di comunicazione non potrà produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario: questo significa che se anche la P.A. deciderà di procedere (anche) a notifiche in modo differente dalla PEC (per es. con raccomandate o posta ordinaria), esse si considereranno come non effettuate, e tutti gli effetti si produrranno solo dal momento della comunicazione attraverso il domicilio digitale.

[1] Art. 4.
 
 (articolo del 17/12/2012 della redazione di www.laleggepertutti.it)

Assicurazioni RCA: ecco come cambiano le regole dopo il Decreto Sviluppo Bis

RC auto: il Decreto Sviluppo Bis ha cambiato le regole sia riguardo al rinnovo automatico dei contratti di assicurazione, sia riguardo alla discussa questione dei 15 giorni di tolleranza nel rinnovo della copertura della polizza.

Qual è la durata massima di un contratto di assicurazione RCA?Da oggi è un anno. Ogni clausola contrattuale che stabilisca un termine superiore è nulla. Pertanto, se una polizza prevede una durata di due anni, si applica comunque la durata prevista dalla legge di un anno.

Si può rinnovare tacitamente un contratto di assicurazione RCA?No. Il rinnovo automatico è sempre escluso. Sono banditi i contratti con polizze pluriennali. Per rinnovare una polizza è quindi necessario stipulare un nuovo contratto con l’agente.

Pertanto, il cliente non ha più l’obbligo di inviare la raccomandata, 15 giorni prima della scadenza del contratto, per disdire la polizza.

La mia polizza prevede il tacito rinnovo al 30 dicembre 2012: il contratto si rinnova o no?
Per tutti i contratti ancora in corso al momento di entrata in vigore del Decreto Sviluppo, il divieto di tacito rinnovo si applica per la scadenza successiva al 1 gennaio 2013.

Come posso stabilire il preventivo più economico tra tutte le assicurazioni se ognuna di queste mi offre servizi e clausole diverse tra loro e difficilmente equiparabili?
Da oggi, ogni assicurazione dovrà proporre al proprio cliente un “contratto base”, che sarà uguale per tutte le assicurazioni (perché stabilito con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico). In questo modo, a parità di condizioni, il consumatore potrà stabilire più facilmente quale assicurazione offre la polizza più economica.

È scaduta la mia polizza: ho ancora la copertura di 15 giorni per poter circolare ed essere assicurato in caso di sinistro?
Si. Il decreto Sviluppo non ha eliminato la tolleranza di 15 giorni. Da oggi, appena scade il contratto, il cliente ha ancora 15 giorni di copertura. Questa copertura vale anche se il cliente intende stipulare la polizza RCA con un’altra compagnia assicurativa.
 
(articolo di redazione del 17 dicembre 2012 di www.laleggepertutti.it)

LA CASSAZIONE RICONOSCE IL DIRITTO DEL NEONATO MALFORME AL RISARCIMENTO DANNI


Anche il neonato è un soggetto di diritto: nel caso in cui il medico abbia omesso di comunicare alla gestante le malformazioni del feto, non consentendole di abortire, con conseguente nascita indesiderata dall’handicappato, il risarcimento del danno spetta non solo alla madre, al padre, ai fratelli e sorelle del neonato (così come sino ad oggi è stato ritenuto), ma anche al neonato stesso.

Può sembrare un diritto scontato, naturale e sacrosanto. Ma la Cassazione lo ha sancito solo qualche giorno fa [1].

Il casoNel caso presentato all’attenzione della Corte, un ginecologo, benché informato in modo chiaro dalla propria paziente dell’intenzione della stessa di voler abortire nell’eventualità di malformazioni del feto, non aveva prescritto a quest’ultima i dovuti accertamenti. Il medico infatti aveva fatto eseguire solo il “tritest”, esame di screening del tutto generico, considerato l’elevato margine di errori.

La responsabilità del medico
Com’è noto, la legge consente alla donna, in ipotesi di malformazione del feto, di interrompere la gravidanza. Il medico, pertanto, è tenuto a dare una corretta diagnosi sulle condizioni cliniche del nascituro, dimodoché la madre possa esercitare questo diritto.

Nel caso in cui tale comunicazione di malformazioni venga colposamente omessa dal ginecologo, e pertanto la gestante non sia messa nella condizione di scegliere se abortire o meno – con conseguente nascita “indesiderata” – per il sanitario si configura una responsabilità medica. Da questa responsabilità consegue, come è ovviIl diritto del figlio al risarcimentoo, l’obbligo di risarcimento.

Il diritto dei fratelli al risarcimentoLa responsabilità medica, in tali casi, si estende non solo nei confronti della madre e del padre, ma anche dei fratelli e sorelle del neonato. Questi ultimi, al pari dei genitori, subiscono un danno dalla nascita non voluta, danno che consiste:
1) in una minore disponibilità dei genitori nei loro confronti, stante il “maggior tempo necessariamente dedicato alla cura del figlio affetto da handicap;
2) in una minore possibilità di godere di un rapporto parentale con i genitori, caratterizzato da serenità e distensione proprio per via della condizione del figlio meno fortunato
 
Anche il neonato è un soggetto di diritto: nel caso in cui il medico abbia omesso di comunicare alla gestante le malformazioni del feto, non consentendole di abortire, con conseguente nascita indesiderata dall’handicappato, il risarcimento del danno spetta non solo alla madre, al padre, ai fratelli e sorelle del neonato (così come sino ad oggi è stato ritenuto), ma anche al neonato stesso.

Può sembrare un diritto scontato, naturale e sacrosanto. Ma la Cassazione lo ha sancito solo qualche giorno fa [1].

Il caso
Nel caso presentato all’attenzione della Corte, un ginecologo, benché informato in modo chiaro dalla propria paziente dell’intenzione della stessa di voler abortire nell’eventualità di malformazioni del feto, non aveva prescritto a quest’ultima i dovuti accertamenti. Il medico infatti aveva fatto eseguire solo il “tritest”, esame di screening del tutto generico, considerato l’elevato margine di errori.

La responsabilità del medico
Com’è noto, la legge consente alla donna, in ipotesi di malformazione del feto, di interrompere la gravidanza. Il medico, pertanto, è tenuto a dare una corretta diagnosi sulle condizioni cliniche del nascituro, dimodoché la madre possa esercitare questo diritto.
Nel caso in cui tale comunicazione di malformazioni venga colposamente omessa dal ginecologo, e pertanto la gestante non sia messa nella condizione di scegliere se abortire o meno – con conseguente nascita “indesiderata” – per il sanitario si configura una responsabilità medica. Da questa responsabilità consegue, come è ovvio, l’obbligo di risarcimento.

Il diritto dei fratelli al risarcimento
La responsabilità medica, in tali casi, si estende non solo nei confronti della madre e del padre, ma anche dei fratelli e sorelle del neonato. Questi ultimi, al pari dei genitori, subiscono un danno dalla nascita non voluta, danno che consiste:
1) in una minore disponibilità dei genitori nei loro confronti, stante il “maggior tempo necessariamente dedicato alla cura del figlio affetto da handicap;
2) in una minore possibilità di godere di un rapporto parentale con i genitori, caratterizzato da serenità e distensione proprio per via della condizione del figlio meno fortunato.

Il diritto del figlio al risarcimento
La novità, tuttavia, è che il diritto a essere risarciti non spetta più solo alla donna, al marito e agli altri figli. Infatti, la Cassazione, facendo marcia indietro rispetto alle proprie precedenti posizioni [2], con la sentenza in commento [1] ha riconosciuto anche al neonato handicappato il diritto a chiedere il risarcimento per la sua stessa nascita…! Il neonato, infatti, benché malforme, è un soggetto di diritto, come tale risarcibile. Egli dover poter vivere il meno disagiatamente possibile, anelando a una completa realizzazione dei propri diritti di individuo singolo e inserito nella società.

[1] Cass. sent. n. 16754 del 2.10.2012.
[2] Cfr. Cass. sent. n. 14888/2004 ove si afferma: “Verificatasi la nascita, non può dal minore essere fatto valere come proprio danno da inadempimento contrattuale l’essere egli affetto da malformazioni congenite per non essere stata la madre, per difetto di informazione, messa in condizione di tutelare il di lei diritto alla salute facendo ricorso all’aborto”. Cfr. anche Cass. sent. n. 14488/2004 e n. 10741/2009.
(articolo dell'avv.to Raffaella Mari pubblicato il 17dicembre2012 su www.laleggepertutti.it)

La novità, tuttavia, è che il diritto a essere risarciti non spetta più solo alla donna, al marito e agli altri figli. Infatti, la Cassazione, facendo marcia indietro rispetto alle proprie precedenti posizioni [2], con la sentenza in commento [1] ha riconosciuto anche al neonato handicappato il diritto a chiedere il risarcimento per la sua stessa nascita…! Il neonato, infatti, benché malforme, è un soggetto di diritto, come tale risarcibile. Egli dover poter vivere il meno disagiatamente possibile, anelando a una completa realizzazione dei propri diritti di individuo singolo e inserito nella società.





[1] Cass. sent. n. 16754 del 2.10.2012.

[2] Cfr. Cass. sent. n. 14888/2004 ove si afferma: “Verificatasi la nascita, non può dal minore essere fatto valere come proprio danno da inadempimento contrattuale l’essere egli affetto da malformazioni congenite per non essere stata la madre, per difetto di informazione, messa in condizione di tutelare il di lei diritto alla salute facendo ricorso all’aborto”. Cfr. anche Cass. sent. n. 14488/2004 e n. 10741/2009.

domenica 16 dicembre 2012

EQUITALIA INDAGATA PER USURA

Friuli: Equitalia avrebbe applicato tassi oltre la soglia dell’usura, arrivando a far pagare al contribuente, aggravi del 40, 50 e 70% rispetto al debito originario: e così, a fine novembre, presso il Tribunale di Pordenone, sono stati depositati una decina di esposti per usura. Ora toccherà alla Procura indagare e verificare se le doglianze corrispondono al vero.

La legge – spiega il referente de “Lo Sportello”, associazione che offre solidarietà e assistenza agli imprenditori in difficoltà – è chiara e individua il tasso di usura non solo nelle cifre iscritte come interessi, ma anche sommando tutte le altre voci che si aggiungono al debito originario come le sanzioni, gli interessi e l’aggio di Equitalia. Ebbene, le perizie di parte confermerebbero che, dalla somma di tali voci, si supererebbe di gran lunga la soglia dell’usura, con cartelle esattoriali che avrebbero superato il milione di euro.

L’iniziativa segue di pochi giorni alcune denunce già depositate presso la Guardia di Finanza, relativa ad altri casi di imprenditori strozzati dalle cartelle esattoriali.

(articolo di redazione del 06dicembre2012 pubblicato su www.laleggepertutti.it)

AUMENTO DELLE MULTE DAL 01 GENNAIO 2013

Dal 1° gennaio 2013 le multe stradali saranno più care di quasi il 6%: è l’effetto dell’aggiornamento biennale effettuato dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie, operai e impiegati. Prendendo come riferimento tale indice, il Ministero della Giustizia ha fissato i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che entreranno ufficialmente in vigore tra quindici giorni.

L’incremento, precisamente, è pari al 5,7%. Si tratta dell’aumento più alto dal 1998 in poi. L’ultimo aggiornamento, del 2010, prevedeva un aumento del 2,4%, a partire dal 1° gennaio 2011.

Con il decreto di prossima emanazione, nel calcolo dei nuovi importi si applicherà il consueto arrotondamento all’unità di euro per eccesso se la frazione decimale sarà pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se sarà inferiore. L’arrotondamento sarà applicato alle sanzioni edittali.

SERVIZIO OFFERTO DA METAPING
Articolo di Stefano Manzelli ed Enrico Santi – Italia Oggi, 15.12.12, pag. 31

AUTOVELOX VICINO AL CARTELLO: VIETATO PER RISCHIO DI FRENATE BRUSCHE

Quando la postazione dell’autovelox è, a tradimento, posizionata subito dopo la segnaletica stradale che impone una velocità più bassa, la multa può essere annullata dal giudice di pace. Il dispositivo elettronico, infatti, se troppo vicino al cartello verticale del limite di velocità, obbliga a repentine frenate che, peraltro, possono essere pericolose per il traffico.
1 km di distanzaLa legge [1] stabilisce che le postazioni di rilevamento della velocità, collocate fuori dai centri abitati, devono essere posizionate ad almeno un chilometro di distanza dal segnale che indica il limite massimo di velocità. Ciò per consentire agli automobilisti di poter rallentare in tutta sicurezza.

Segnaletica stradaleSecondo il Giudice di Pace di Verolanuova (BR), in ogni caso, l’amministrazione non può collocare un autovelox immediatamente dopo un cartello che porta il limite di velocità massima da 90 a 50 km/h: ciò è illegittimo perché impedisce al conducente di decelerare correttamente, senza effettuare manovre improvviste e pericolose per sé stesso e per le altre macchine di dietro.

Con la conseguenza che la multa così elevata deve essere annullata.

 [1] Legge n. 120/2010 di riforma del codice della strada

 (ARTICOLO DELLA REDAZIONE DI www.laleggepertutti.it DEL 14/12/2012)

sabato 15 dicembre 2012

"LEI E' MALEDUCATO" DISSE L'AMMINISTRATORE AL CONDOMINO... è REATO DI INGIURIA


La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 9799/2006) ha stabilito che potrebbe integrare il reato di ingiuria il comportamento di un amministratore di condominio che si rivolge a un condomino dandogli del maleducato.

I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti osservato che l'epiteto di maleducato è senza dubbio una espressione a contenuto ingiurioso che potrebbe integrare fattispecie di reato e, più in particolare reato di ingiuria.

Secondo la Corte, infatti, non vi era ragione, "di porre in dubbio l'esistenza di tale elemento, costituito unicamente dalla coscienza e volontà di pronunciare all'indirizzo altrui espressioni di cui si conosca l'oggettiva portata offensiva".

Ingiuria per interposta persona: “digli di andare a fan…” è reato?

L’ingiuria – quando cioè l’offesa viene fatta in presenza della vittima – può ben essere realizzata anche attraverso una frase rivolta ad un terzo soggetto, purché la vittima medesima riesca in qualche modo a sentire l’espressione. “Digli di andare a fan…” è il classico esempio.

L’esprimere giudizi, anche forti, nei confronti di una persona, confidandoli però ad un terzo, senza che altri o la vittima possano sentirli, non è considerato dalla legge un reato.

Se il messaggio è rivolto ad almeno due persone – anche se non presenti contestualmente – si ha il reato di diffamazione (per es.: Tizio discute con Caio e Sempronio, parlando male di Muzio).

Se invece il messaggio è trasmesso alla presenza del soggetto interessato, allora si haingiuria (per es.: Tizio parla con Caio e, durante la discussione, gli rivolge una serie di insulti).

Se infine Tizio discute con Caio e, nel corso della discussione, parla male di Sempronio, e Sempronio non è presente o comunque non sente, egli non commette alcun reato.
Mettiamo però che Sempronio riesca casualmente a percepire l’offesa. Così è successo nel caso sottoposto all’attenzione del Giudice di Pace di Brindisi [1]: una persona parlava male del collega di lavoro ad un altro collega e, proprio mentre pronunciava l’offesa, l’interessato si è affacciato nella stanza, percependo tutto il discorso.
Ebbene, il dubbio è se questa espressione, pur se non rivolta al destinatario, possa essere considerata una “ingiuria” e quindi costituisca reato.

L’interpretazione data dal Giudice di Pace di Brindisi [1] è nel senso di punire l’incauto irriverente che non aveva “chiuso la porta”.
Insomma: “in camera caritatis” tutto è consentito. Ma guai se i muri hanno orecchie.

[1] G.d.P. Brindisi, sent. n. 110/2012.

(articolo di redazione del 13dicembre2012 di www.laleggepertutti.it)

AMBIENTE A RISCHIO: IL LAVORATORE PUò RIFIUTARE DI LAVORARE

Pur non essendo un'organizzazione sindacale, ma sposando per statuto associativo anche la tutela del lavoro, siamo stati contattati da un gruppo di lavoratrici che sono state chiamate, fra le altre cose, a prestare la loro opera in un ambiente a rischio.

Ci sembra utile, in relazione a questo argomento, riportare un articolo di Andrea Borsani pubblicato su www.laleggepertutti.it

"Il dipendente ha il diritto di rifiutare di lavorare se il datore di lavoro non ha predisposto condizioni idonee a preservare l’integrità psico-fisica dei dipendenti.

È questa la sintesi di una recente sentenza la Suprema Corte di Cassazione [1].

I giudici hanno chiarito che l’imprenditore è tenuto ad adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

La libertà del datore di organizzare la propria attività lavorativa, per come garantito dalla Costituzione [2], trova un limite nell’utilità sociale e nella scelta degli strumenti attraverso i quali si estrinseca. In particolare, l’iniziativa economica non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana [3], che costituiscono altrettanti diritti inviolabili dell’uomo [4] e che, in ambito lavorativo, devono trovare altrettanta tutela [5].

In tal modo, il datore di lavoro diventa “debitore di sicurezza” e il lavoratore “creditore di sicurezza”. È quella che potrebbe definirsi “la cultura della sicurezza” quale componente essenziale nel rapporto tra datore e lavoratore.

È legittimo, quindi, per il lavoratore pretendere un ambiente di lavoro che non metta a repentaglio la sua salute. In forza di ciò, i giudici della Corte hanno ritenuto corretto il rifiuto del dipendente a svolgere la prestazione lavorativa se il datore non ha adempiuto agli obblighi di sicurezza.

D’altronde, viceversa, la Corte di Cassazione ha da tempo sottolineato che il datore devepretendere il rispetto, da parte dei dipendenti, delle norme antinfortunistiche: in caso contrario, egli può procedere all’adozione di sanzioni disciplinari, di misure coercitive e, nei casi più gravi, al licenziamento [6].

[1] Cass. Sez.Lav. n.18921 del 05.11.2012.
[2] Art. 41 comma 1 Cost.
[3] Art. 41 comma 2 Cost.
[4] Art. 2 Cost.
[5] Art. 35 comma 1 Cost.
[6] Cass. Pen. Sez.IV 12.04.1991."

RICONGIUNZIONI PREVIDENZIALI GRATIS NELLE LEGGI DI STABILITA'


Appena un paio di giorni fa, il Governo ha stabilito il ritorno alle ricongiunzioni gratuite per tutti coloro che sono passati dal pubblico impiego (o da un fondo sostitutivo ed esonerativo) all’Inps prima del 30 luglio 2010.

La ricongiunzione dei contributi permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione.

Per poter ottenere la ricongiunzione, il diretto interessato (o i suoi superstiti) deve presentare apposita domanda indicando tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) maturati in almeno due diverse forme previdenziali, fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione.

Fino al 30 giugno 2010 la ricongiunzione avveniva senza oneri per il richiedente.

Con il Governo Berlusconi-Tremonti è stata introdotta la ricongiunzione onerosa [1], che stabilisce l’obbligo per ogni lavoratore o lavoratrice, che intende ricongiungere i contributi versati in Inps e Inpdap, di pagare cifre anche elevate per assicurarsi un’unica pensione.

In tal modo, circa 600mila lavoratori (soprattutto quelli del pubblico impiego) che, prima del 31 luglio 2010 avevano cessato l’attività nel settore pubblico, passando a quello privato e all’atto della richiesta di ricongiunzione, si sono visti richiedere il pagamento di somme ingenti (a volte diverse decine di migliaia di euro) per mantenere il trattamento pensionistico calcolato secondo il metodo retributivo.

Cosa fare per non pagare?
Per evitare di pagare le somme richieste per la ricongiunzione, gli interessati possono scegliere la cosiddetta “totalizzazione”.

L’unica differenza – sicuramente non di poco conto – è che, mentre con la ricongiunzione la pensione è calcolata con il criterio “retributivo” (più generoso), con la totalizzazione la pensione è calcolata con il criterio “contributivo” (meno generoso). In altre parole si ottiene una pensione più bassa.

In questo modo, però, i lavoratori si trovano a dover scegliere tra una pensione più bassa o il pagamento di ingenti somme per la ricongiunzione.

Negli ultimi mesi, nonostante la volontà dimostrata del Governo di tornare alla normativa precedente, i disegni di legge proposti sono stati bocciati per mancanza di copertura.

Qualche giorno fa è stata comunicata una soluzione parziale del problema.

L’emendamento presentato dai relatori del DL Stabilità, alla Commissione Bilancio del Senato, risolve il problema delle ricongiunzioni pensionistiche per le domande presentate prima del luglio 2010.

L’operazione sarà infatti gratuita per tutti coloro che sono passati dal pubblico impiego o da un fondo sostitutivo all’Inps entro il 30 luglio 2010, mentre chi oggi è dipendente pubblico e ha anche contributi precedentemente versati all’Inps, potrà avere la ricongiunzione gratuita solo per la pensione di vecchiaia.

Per quanto riguarda le coperture, l’emendamento attinge al Fondo del Welfare per una cifra pari a 32 milioni nel 2013, 43 nel 2014, 51 nel 2015.

[1] Art. 12 della legge n. 122 del 2010.


(Articolo dell'avv.to Andrea Borsani pubblicato su www.laleggepertutti.it in data 13dicembre2012)

OMISSIONE DI SOCCORSO PER CHI NON SOCCORRE GLI ANIMALI


Dal 27 dicembre diventa obbligatorio per legge soccorrere gli animali che sono stati investiti su una strada: è entrato finalmente in vigore il decreto attuativo del Ministero dei Trasporti [1] alle riforme del codice della strada approvate nel lontano 2010.

L’automobilista che investe un cane o un gatto in strada è quindi obbligato a fermarsi e non può più far finta di nulla e tirare diritto. Viene equiparato lo stato di necessità di trasporto di un animale ferito a quello di una persona, con possibilità di usare la sirena e il lampeggiante per le autombulanze veterinarie e mezzi di vigilanza zoofila.

Dovranno essere altresì allestite delle autoambulanze veterinarie con specifiche attrezzature che saranno stabilite dal ministero della salute.

La norma prende atto del cambiamento del comune sentire delle persone verso gli animali e li eleva al rango di comuni pedoni.

Fino a ieri si poteva essere sanzionati se per portare con documentata urgenza un animale ferito si passava un incrocio con il rosso. Ora si può fare invece, perché in stato di necessità, al pari come se si stesse salvando una vita umana.

[1] In Gazz. Uff. n. 289/12.


(Articolo di redazione de www.laleggepertutti.it del 14/12/2012)

ASSEGNI DI DIVORZIO PIù LEGGERI PER CHI PAGA L'AFFITTO

Se l’ex coniuge, dopo la separazione, ha perso il godimento della casa familiare ed è pertanto costretto a pagare un canone di locazione per un nuovo alloggio, può chiedere una riduzione dell’assegno di divorzio.

Lo ha deciso la Cassazione con una sentenza di due giorni fa [1]. I giudici hanno così dato ragione a un uomo che aveva fatto ricorso per veder dichiarare diminuito il mantenimento da versare alla prima moglie, da 650 euro a 250 euro, proprio per via del nuovo contratto di locazione sottoscritto.


La Suprema Corte ha fondato le sue motivazioni su due punti:
- l’ex marito aveva perso il godimento della casa familiare
- ed era costretto a vivere in un nuovo appartamento per il quale doveva versare il canone di locazione.

[1] Cass. sent. n. 22950 del 13 dicembre 2012.

ARTICOLO DI REDAZIONE DI www.laleggepertutti.it DEL 15 DICEMBRE 2012

giovedì 13 dicembre 2012

POLIZZE DORMIENTI: RIPORTATA A 10 ANNI LA PRESCRIZIONE



associazione di consumatori roma



Cosa cambia con il Secondo Decreto Sviluppo (D.L. n. 179/2012)

Finalmente la battaglia di A.E.C.I. condivisa anche da altre associazioni di consumatori ha portato delle importanti novità in materia di polizze dormienti: il Consiglio dei Ministri, con il secondo Decreto Sviluppo(D.L. n. 179/2012) ha difatti riportato da 2 a 10 anni il termine di prescrizione delle polizze vita “dormienti”.

Il suddetto termine era stato ridotto a 2 anni con la Legge n.166/2008 ma, a detta dello stesso Governo in un recente comunicato, si è rilevato del tutto insufficiente al fine di garantire la possibilità di riscatto della polizza, soprattutto in caso di morte dell’intestatario.

Il decreto stabilisce che “al fine di superare possibili disparità di trattamento tra i consumatori nel settore delle polizze vita, il co.2 dell’art. 2952 c.c. è così sostituito: gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono il dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”. 

Il ritorno del termine di prescrizione a 10 anni dovrebbe dare maggiore tranquillità a tutti coloro che fino ad ora avevano visto sfumare la possibilità di riscatto della propria polizza vita.

Intanto si rimane in attesa di conoscere le istruzioni per la richiesta di eventuale rimborso delle polizze cadute in prescrizione per effetto della normativa precedente. 

In breve, riassumendo dal Decreto Legge n. 179 del 18/10/2012: 
Il Governo Monti all'interno del Decreto Legge, modificando l'articolo 2952 c.c., ha stabilito che il termine per la prescrizione dei diritti derivanti dai contratti di assicurazione, e perciò anche delle polizze vita, passa da 2 a 10 anni.

Il provvedimento è entrato in vigore il 20/10/2012 e dunque:
- tutto ciò che si è prescritto entro il 19/10/2012 rimane prescritto nel termine di 2 anni;
- mentre tutto ciò che si sarebbe dovuto prescrivere dal 20/10/2012 si prescrive in 10 anni.

Pertanto le polizze per le quali i diritti maturati (data scadenza, data sinistro) o l'ultima richiesta di liquidazione giunta alla compagnia assicurativa sono datati:
- fino al 19/10/2010 si prescrivono in 2 anni 
- a partire dal 20/10/2010 si prescrivono in 10 anni 

A.E.C.I ha istituito uno sportello dedicato ai conti dormienti e i nostri consulenti esperti sono a disposizione di chi è vittima di questa situazione.
Gli interessati possono scrivere a feltre@euroconsumatori.eu, telefonare al 347 74 21 260

Pubblicato da A.E.C.I. - Associazione Europea Consumatori Indipendenti in data 13/12/2012

mercoledì 12 dicembre 2012

APPELLO ALLA CITTADINANZA FELTRINA!!!!

Oggi, 12 dicembre 2012, alle ore 18.15, sulle strisce pedonali davanti alla Comunità Montana Feltrina sono state investite una donna con bambino. Purtroppo chi era alla guida non si è fermato.
Facciamo un appello a tutti i cittadini, consumatori, ed al loro senso civico: è impossibile che a quell'ora nessuna abbia visto nulla ed è poco dignitoso chiudersi in un pauroso silenzio.
Chiunque avesse visto qualcosa è pregato di mettersi in contatto con il Comando della Polizia Municipale di Feltre al numero di telefono 0439 885300.

Grazie a tutti per quanto vorrete e riuscirete a fare !!! !!! !!!

NATALE... TEMPO DI VIAGGI PER CHI PUO'... I CONSIGLI DI A.E.C.I.

Molti consumatori in questi giorni si apprestano a comprare un viaggio per partire verso mete vacanziere. Mare o montagna, dopo 4 mesi di lavoro e stress i giorni tra Natale e Befana sono spesso il periodo perfetto per una vacanza da sogno. L’albergo pieno di comfort, tante volte ammirato sulle pagine patinate delle riviste, un volo tranquillo, senza ritardi.

E poi succede che ti ritrovi in una struttura fatiscente o inesistente, in un luogo molto diverso da quello immaginato. Per essere messi al riparo dai rischi di truffe o inganni, soprattutto in materia di pacchetti turistici, è bene diffondere quel minimo di conoscenze relative ai diritti dei consumatori. Tanto più perché si è consapevoli che oggi il turismo è un fenomeno mondiale ed un elemento importante per lo sviluppo socio-economico di molti paesi, in quanto tocca le più alte e profonde aspirazioni della gente.

L’informazione permette da un lato di riconoscere i raggiri ed evitarli, e dall’altro, quando ancora è possibile, di rimediare con gli strumenti di tutela del cittadino che la legge fornisce. Punto di partenza fondamentale è la definizione legislativa di viaggio organizzato “tutto compreso” (o pacchetto turistico), cosi come ricavato dall’art. 84 del Decreto Legislativo 206/05 “Codice del Consumo” (che ha recepito ed abrogato il Decreto Legislativo 111/95). Con tale termine s’intende la combinazione di un insieme di servizi, che le agenzie turistiche offrono a prezzo forfetario, comprensivi di almeno due dei seguenti elementi: trasporto; alloggio o altri servizi turistici che non sono accessori né al trasporto né all’alloggio, ma che rappresentano una parte significativa del prezzo (es. itinerari, visite, escursioni) e che abbia la durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte.

La tutela per il turista opera solo, però, a condizione che egli si sia rivolto ad un intermediario autorizzato: la norma vuole perciò disincentivare il ricorso ad operatori non ufficiali, attribuendo al consumatore l’onere di documentarsi sulla effettiva sussistenza di una autorizzazione amministrativa (basta una t telefonata alla Provincia competente per territorio o spesso la consultazione del sito internet di questa), grazie alla quale egli può trovare una maggiore sicurezza di affidabilità e professionalità. Se ricorrono queste condizioni, il turista può vedersi garantiti alcuni fondamentali diritti ma per essere riconosciuti e fatti valere, occorre particolare attenzione in primis al contratto.

ATTENZIONE AL CONTRATTO
Chi compra un pacchetto turistico “tutto compreso” deve ricevere copia del contratto con una descrizione precisa del pacchetto stesso, in tutti i suoi elementi. Il contratto, al pari di depliant, opuscoli e altro materiale illustrativo, vincola il venditore a garantire quanto vi è contenuto e descritto, pena il risarcimento dovuto all’acquirente.

Il contratto, secondo quanto previsto dal “Codice del Consumo”, deve indicare in modo chiaro e preciso tutti i servizi proposti e le loro caratteristiche: il mezzo e il tipo di trasporto, la classificazione degli hotels e la loro descrizione, i pasti forniti, gli itinerari, il prezzo, il termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del contratto ed ogni altra informazione utile (tipo di escursioni, visti, formalità sanitarie, assicurazioni facoltative, recapiti di emergenza dell’organizzatore ed altri servizi compresi nel pacchetto). Gli operatori non possono includervi clausole di esonero della responsabilità per le imprecisioni delle descrizioni e delle fotografi e, né possono ingannare il cliente con una esposizione non veritiera del servizio offerto.

È perciò fondamentale, perché è un proprio diritto, esigere che una copia dell’opuscolo sia consegnata e conservata. Infatti l’oggetto del contratto, cioè quello che il consumatore può pretendere dal tour operator, è esattamente e solamente ciò che è scritto sul catalogo, alla cui descrizione anche i contratti normalmente rinviano. Esso va perciò letto con attenzione e conservato.

CHE COSA ACCADE IN CASO DI MODIFICHE
In base al Codice del Consumo, il Tour Operator può apportare modifiche al programma sul quale vi è stata l’adesione del turista prima della partenza soltanto in caso di necessità. In queste situazioni, il turista deve essere informato per iscritto (ciò che avviene tramite l’agenzia) delle modifiche che l’organizzatore intende apportare e delle conseguenti variazioni di prezzo, per poterle accettare nel termine di due giorni, ovvero comunicare, se le modifiche sono significative, la propria intenzione di recedere senza alcuna penale dal contratto.

È bene anche ricordare che molte condizioni generali di contratto prevedono una sorta di silenzio – assenso del consumatore, ove questi non comunichi formalmente la propria accettazione o il proprio recesso. Una particolare modifica è quella concernente la revisione del prezzo: qualora il contratto lo preveda, l’organizzatore può rivedere il prezzo del pacchetto per variazioni del costo del carburante, oscillazione dei cambi o variazione nelle tasse di imbarco e sbarco, purché tale aumento sia comunicato entro 20 giorni dalla partenza, restando successivamente a carico dell’organizzatore. Se tale aumento supera il 10% del prezzo, il consumatore può recedere senza pagare alcuna penale.

In tutti i casi finora visti, in cui il consumatore si trovi di fronte a modifiche contrattuali che lo legittimano a recedere dal contratto, questi ha diritto a usufruire di un pacchetto di qualità superiore (senza aggravio di spese) o equivalente, ovvero di qualità inferiore previo rimborso Che cosa accade in caso di modifiche In base al Codice del Consumo, il Tour Operator può apportare modifiche al programma sul quale vi è stata l’adesione del turista prima della partenza soltanto in caso di necessità. In queste situazioni, il turista deve essere informato per iscritto (ciò che avviene tramite l’agenzia) delle modifiche che l’organizzatore intende apportare e delle conseguenti variazioni di prezzo, per poterle accettare nel termine di due giorni, ovvero comunicare, se le modifiche sono significative, la propria intenzione di recedere senza alcuna penale dal contratto.

È bene anche ricordare che molte condizioni generali di contratto prevedono una sorta di silenzio – assenso del consumatore, ove questi non comunichi formalmente la propria accettazione o il proprio recesso. Una particolare modifi ca è quella concernente la revisione del prezzo: qualora il contratto lo preveda, l’organizzatore può rivedere il prezzo del pacchetto per variazioni del costo del carburante, oscillazione dei cambi o variazione nelle tasse di imbarco e sbarco, purché tale aumento sia comunicato entro 20 giorni dalla partenza, restando successivamente a carico dell’organizzatore. Se tale aumento supera il 10% del prezzo, il consumatore può recedere senza pagare alcuna penale. In tutti i casi finora visti, in c cui il consumatore si trovi di fronte a modifiche contrattuali che lo legittimano a recedere dal contratto, questi ha diritto a usufruire di un pacchetto di qualità superiore (senza aggravio di spese) o equivalente, ovvero di qualità inferiore previo rimborso

RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DEL DANNO
In caso di mancato o inesatto adempimento del contratto, l’organizzatore e il venditore sono chiamati in rapporto alle relative responsabilità a rispondere per tali inadempienze nei confronti del consumatore, sia che le prestazioni siano eseguite da loro direttamente sia che vi provvedano terzi della cui collaborazione si sono avvalsi (albergatori, vettori, ristoratori, ecc.).

Per quanto riguarda i reclami per inadempimento occorre evidenziare la necessità di una tempestiva contestazione da parte del turista affinché l’organizzatore o il suo rappresentante locale vi pongano immediato rimedio,anche nel corso del soggiorno. In ogni caso il consumatore che intenda sporgere reclamo deve inviare una raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.) nella quale si puntualizzano tutte le contestazioni all’organizzatore e al venditore (a quest’ultimo anche per semplice conoscenza ove non abbia responsabilità dirette), entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza. É indispensabile dimostrare le mancanze riscontrate e i danni subiti.

È opportuno perciò procurarsi - già durante il soggiorno - tutti gli elementi che possano provare l’effettiva situazione vissuta, quali fotografie, filmati, testimonianze, dichiarazioni scritte, ricevute di spese extra, certificati medici, ecc. In ogni caso l’organizzatore risponde anche dei danni prodotti dai suoi fornitori, non potendo limitarsi ad opporre al consumatore l’obiezione che questi respingono ogni addebito negando quindi qualsiasi somma.

Infine è opportuno ricordare che, pur in assenza di una esplicita previsione di legge, ma sul presupposto che in base al decreto al consumatore spetta il risarcimento di “ogni ulteriore danno”, da oltre un decennio esiste

una giurisprudenza pressoché costante volta a riconoscere non solo i danni patrimoniali (per esempio, maggiori spese) subiti dal turista ma anche il cosiddetto “danno da vacanza rovinata”, ossia il danno dovuto allo stress ed ai disagi sopportati in un periodo che dovrebbe invece essere dedicato allo svago ed al riposo e che proprio per tale motivo è stato acquistato.

ASSICURAZIONI E FONDO DI GARANZIA
Il d.lgs. 206/05 prevede, all’art. 99, che i tour operator stipulino, a tutela di richieste di risarcimento provenienti dai turisti, polizze per la Responsabilità Civile, aggiungendo così un’ulteriore garanzia per il consumatore. Inoltre è spesso abbinata alla vendita del pacchetto la sottoscrizione, ora obbligatoria ora facoltativa, di polizze che, a fronte del pagamento di un premio normalmente non elevato, tengono indenne il consumatore dal pagamento delle penali. Quest’ultime potrebbero essere invece pretese dal tour operator, in base alle proprie condizioni di contratto, nei casi di rinuncia al viaggio, con l’esclusione di quelli relativi a “fatti sopraggiunti non imputabili” tutelati dalla legge.

Vi sono inoltre polizze che garantiscono il rientro sanitario, l’invio di farmaci all’estero, il rimborso in caso di smarrimento del bagaglio, ecc., polizze tutte che il consumatore può anche liberamente stipulare direttamente con una compagnia assicuratrice. Inoltre si ricordi che è attivo un fondo di garanzia presso il Ministero delle Attività produttive per consentire ai turisti di rientrare in Italia a seguito del fallimento o dell’insolvenza del tour operator che non abbia per tale motivo pagato i fornitori dei servizi. Lo stesso Fondo, pur non dotato di grandi possibilità economiche, riconosce anche il rimborso delle somme versate dai consumatori ad agenzie o tour operator divenuti insolventi, anche nel caso in cui il consumatore non sia mai partito ed abbia semplicemente pagato un viaggio non goduto.

La nostra Associazione di Consumatori è a disposizione di tutti i consumatori in caso di disagio. 

La nostra associazione è a Vostra disposizione all'indirizzo mail feltre@euroconsumatori.eu, al 347 74 21 260 oppure allo 0439 3000 30 (telefono e fax)


(FONTE: www.euroconsumatori.eu)

FURTO DI TEMPO... può costare il licenziamento

Almeno, nella famosa scena del film di Fantozzi, in cui i dipendenti si calavano dalle finestre dell’azienda con le funi e le lenzuola, era appena scoccato l’ultimo secondo dell’orario di lavoro: non è invece quello che ha fatto un metronotte, la cui vicenda è finita innanzi alla Corte di Cassazione.

L’uomo era stato sorpreso ripetutamente ad abbandonare il posto di lavoro 30 minuti prima della fine del suo turno: così, mossagli una serie di contestazioni, era stato poi licenziato in tronco.

Secondo la Suprema Corte [1], in questi casi è legittimo adottare la sanzione espulsiva senza il preavviso, quando la condotta contestata si è protratta a lungo (nella fattispecie, per ben due mesi di seguito).

Il “furto di tempo” all’azienda è quindi considerato un comportamento tale da ledere gravemente il rapporto di fiducia tra lavoratore e datore di lavoro.

[1] Cass. ord. n. 22720/ del 11.12.2012.

(fonte: articolo della redazione di www.laleggepertutti.it del 12dicembre2012)

martedì 11 dicembre 2012

IMU... SCADENZA AL 17 DICEMBRE

Mancano pochi giorni alla scadenza dell'Imposta Municipale Unica, contributo introdotto nel panorama giuridico italiano dal Decreto Legislativo 23/2011 (precisamente dall'articolo 8 comma 1) che sostituisce la vecchia Imposta Comunale sugli Immobili e, per la componente immobiliare, l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.
Quindi, nello shaker dell'IMU troviamo due componenti: la vecchia ICI e quanto basta (e ci riferiamo alla parte relativa all'immobiliare) di IRPEF...un contributo che riguarda il possesso di un immobile (comprese l'abitazione principale e le loro eventuali pertinenze (1)), di fabbricati (compresi quelli rurali a uso sia abitativo che strumentale), le aree fabbricabili ed i terreni (compresi quelli agricoli ed incolti).
Dovranno mettere mani al portafoglio i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni destinati a qualsiasi uso;i titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie; l'ex coniuge affidatario della casa coniugale; il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. 
Per calcolare l'IMU è necessario determinare la base imponibile, costituita dal valore dell'immobile, e su tale calore applicare l'aliquota prevista per la specifica fattispecie.
Per determinare la BASE IMPONIBILE si parte dalla RENDITA CATASTALE; si procede inizialmente con una rivalutazione del 5% e si moltiplica successivamente per:
*) 160 nel caso di fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
*) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;
*) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
*) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; questo moltiplicatore sarà elevato a 65 a decorrere dal primo gennaio 2013;
*) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
Nel caso di fabbricati di INTERESSE STORICO ed ARTISTICO la legge prevede la possibilità di  beneficiare di una riduzione del 50% della base imponibile; similmente per quelli dichiarati INAGIILI o INABITABILI e DI FATTO NON UTILIZZATI, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono queste condizioni.
Le aliquote per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano anche alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge e, se il Comune lo ha previsto nel proprio regolamento, all'abitazione non locata posseduta da anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero o sanitario; e cittadini italiani residenti all'estero.
Per la seconda casa, invece, è sufficiente rivalutare la rendita catastale del 5% e moltiplicare il risultato per 160. Al valore ottenuto va applicata l'aliquota delle seconde case stabilita nel 0,76% a cui va eventualmente aggiunta la percentuale modificabile dai comuni (maggiorazione possibile sino al 0,3%).

LE POSSIBILI DETRAZIONI
La normativa prevede la possibilità di ottenere alcune detrazioni rispetto all'IMU. 
A) Viene infatti riconosciuta, oltre all'aliquota ridotta, anche una detrazione pari a 200 euro per il periodo durante il quale si protrae la destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ugual misura.
B) Altri casi di detrazione anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari 
C) Sono previste maggiorazioni delle detrazioni minime in alcuni casi specifici:
*) La detrazione di 200 euro è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
*) La maggiorazione non può superare 400 euro e, pertanto, l'importo complessivo della detrazione (200 euro) e della maggiorazione non può risultare superiore a 600 euro.
Per il calcolo della maggiorazione, bisogna tenere presenti alcuni elementi:
Il diritto alla maggiorazione spetta fino al compimento del 26° anno di età, per cui si decade dal beneficio a partire dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento.
Per poter computare l'intero mese nel calcolo della maggiorazione, bisogna che il compimento del 26° anno di età si verifichi dal 15° giorno del mese in poi o che la nascita si sia verificata da almeno 15 giorni.

In questi momenti di palese difficoltà economica, in cui i professionisti incasseranno ed i dipendenti vedranno le tredicesime corrisposte a rate (in molti casi) crediamo sia interessante segnalare che c'è la possibilità di compensare l'IMU con i crediti spettanti al contribuente in virtù di dichiarazioni annuali già presentate (importi per i quali non è stata presentata richiesta di rimborso), con crediti previdenziali risultanti da denunce contributive o da dichiarazioni annuali ed anche con crediti di spettanza del contribuente da nuove assunzioni, investimenti, ...

COME SANARE GLI ERRORI?
Chi ha sbagliato l'acconto di giugno, ed ha quindi pagato meno del dovuto ma non ha omesso tutto il versamento, non subisce sanzioni ne è tenuto al pagamento di interessi fermo restando che, nella scadenza del 17 dicembre 2012, deve essere versato l'importo dovuto per l'intero anno conguagliato della prima rata versata entro il 18 giugno.


IN TEMPI DI CRISI?!??!?? INTERESSI E SANZIONI
Troppi i consumatori che ci contattano impossibilitati a saldare la seconda rata di quest'imposta e ci chiedono quali sono le sanzioni a cui vanno incontro per il tardino o mancato pagamento.
Per loro questa piccola sintesi:
i) appena c'è la possibilità monetaria, e comunque prima che si avvii la laboriosa macchina degli accertamenti comunali, informiamo che è possibile ricorrere al ravvedimento operoso,ovvero al pagamento dell'imposta maggiorata di sanzioni ed interessi. Le sanzioni variano a seconda della tempistica del ritardato pagamento:
1)  fino a 14 giorni dalla scadenza della rata: si applica una sanzione pari allo 0,2% dell'imposta per ogni giorno di ritardo
2) fino a 30 giorni dalla scadenza della rata: la sanzione è pari al 3% dell'imposta dovuta
3) dai 30 giorni fino ad un anno dallo scadere della rata. si applica una sanzione pari al 3,75% dell'imposta dovuta

Alle sanzioni si applicano altresì gli interessi legali, che sono pari al 2,5% su base annuale. 

Oltre un anno dalla scadenza dell'imposta il ravvedimento operoso non opera ed una volta scattato l'accertamento del comune, la sanzione da pagare sarà salata: il 30% dell'imposta


(1)
Viene definita ABITAZIONE PRINCIPALE una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto nella quale il possessore e il suo nucleo familiare vivono abitualmente e risiedono anagraficamente. A questa possono essere annesse delle pertinenze accatastate esclusivamente nelle categorie:
C/2: magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte, se non unite all'unità immobiliare abitativa;
C/6: stalle, scuderie, rimesse, autorimesse;
C/7: tettoie.
Per l'abitazione principale l'aliquota può variare dal 0,2% al 0,6%

Multe: quando l’errore sul verbale è causa di nullità

Capita a volte che il verbale di contestazione per violazioni del codice stradale presenti degli errori (per esempio: errore nell’indicazione della via, del numero civico, della targa o altri errori materiali): non tutti, però, possono portare alla nullità della multa, ma solo quelli che comprimono il diritto di difesa del cittadino.

Vizi di forma
I cosiddetti vizi di forma del verbale sono quelli che riguardano la sua materiale redazione. Essi sono, ad esempio:
1 – l’erronea indicazione delle generalità del conducente;
2 – l’omessa o errata indicazione della data e dell’ora nella quale è avvenuta l’infrazione (quando da ciò risulti pregiudicata l’esatta identificazione del fatto);
3 – l’erronea indicazione del tipo e della targa del veicolo quando non possano essere desunti con certezza in altro modo;
4 – mancata esposizione dei fatti;
5 – errore sulla norma violata o sulla sanzione da pagare (se è applicabile la sanzione ridotta essa dev’essere riportata).

Diritto alla difesa
Non tutti tali difetti del verbale possono sempre giustificare il ricorso al giudice di pace perché non sempre essi comportano una nullità automatica. Infatti, la multa è nulla solo quando l’errore preclude la possibilità per il ricorrente di far valere le proprie ragioni.

Esempi che comportano la nullità
Ecco alcuni esempi in cui l’errore materiale del verbale può comportare la sua nullità:
1) se nella via indicata non è possibile il verificarsi della violazione accertata (per es., un divieto di sosta contestato in una vita dove la sosta è libera su ambo i lati);
2) se manca l’indicazione del numero civico e la via è così estesa da pregiudicare la possibilità di individuare il luogo ove l’infrazione è avvenuta e quindi il diritto di difesa del trasgressore (per es., una strada che arriva a congiungere due frazioni, ove vi sono più semafori);
3) se l’errore riguarda la data di accertamento del verbale, se ciò preclude la possibilità per il ricorrente di far valere le proprie ragioni o se nella data indicata non è possibile il verificarsi della violazione accertata (per es., divieto di sosta per pulizie stradali);
4) se l’errore ricade sul numero della targa del veicolo;
5) se l’errore ricade sul tipo di autovettura (se autocarro, autoveicolo, ciclomotore, velocipede, ecc.);

Esempi che non comportano la nullità
1) se l’errore riguarda la data di nascita del trasgressore, ma questi è correttamente identificato da altri elementi (codice fiscale, nome e cognome, residenza);
2) se manca l’indicazione del modello dell’auto o del colore, ma è stata correttamente indicata la targa;
3) se manca l’indicazione del numero civico, ma non viene presentata al giudice la prova che l’infrazione non è stata commessa o che il divieto di sosta, in quella strada, non vi era [1];
4) quando l’errore riguarda il nome della via, quando la strada cambia nome senza soluzione di continuità, passando da via “Rossi” a via “Verdi”, in quanto diretto prolungamento non intervallato da intersezioni o altri elementi stradali;
5) quando l’errore è facilmente rilevabile con la diligenza e la capacità dell’uomo medio [2];
6) quando manca l’indicazione del giudice presso il quale si può far valere il ricorso: in tal caso, se il cittadino presenta ricorso all’autorità sbagliata, ciò potrà, a tutto voler concedere, riaprire i termini per la presentazione del ricorso medesimo;

[1] Cass. sent. n. 8939/2005 e Cass. sent. n. 5447/2007.
[2] Cass. sent. 11.03.1966.

(articolo di redazione del 10dicembre2012 di www.laleggepertutti.it)