mercoledì 27 agosto 2014

Se muore il titolare del conto: ottenere subito la disponibilità del saldo

Cosa accade al conto corrente quando il titolare decede? Le difficoltà burocratiche che si possono incontrare con le banche, giustamente restie a versare il saldo attivo al primo erede che capita, potrebbe suggerire di anticipare, prima del decesso, le giuste strategie per evitare di dover poi attraversare svariate peripezie.

Mettiamo, per esempio, un caso assai frequente, che potrebbe sintetizzarsi con il seguente quesito:

“Qualora mio padre, ormai anziano e malato, dovesse decedere improvvisamente vorrei avere la possibilità di utilizzare le somme depositate sul suo conto corrente per poter provvedere alle spese più urgenti: qual è la soluzione migliore per disporre, legalmente, della giacenza del suo conto: cointestarlo? La firma congiunta?”

La soluzione di cointestare il conto corrente con firma disgiunta è adottata di frequente in situazioni analoghe.

In questi casi, occorre però tenere presente cosa accade nel caso di decesso di uno dei contestatari. Al riguardo, la Cassazione ha chiarito che in queste situazioni, il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell’altro, l’adempimento dell’intero saldo e l’adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell’altro contitolare [1]. In parole molto semplici, ciascun cointestatario del conto potrà prelevare tutta la disponibilità residua sul conto senza che gli altri parenti del soggetto deceduto possano dire alcunché.

Sulla questione è intervenuta una decisione del Collegio di coordinamento dell’Abf, l’arbitro bancario finanziario [2], la quale ha riferito che la normativa fiscale di settore [3] non cambia la questione relativa alla legittimazione dei cointestatari, che resta regolata dalle disposizioni del Codice civile, ma impone la preventiva presentazione della denuncia di successione da parte degli eredi, ovvero della cosiddetta “dichiarazione negativa” [4]. Senza infatti tale adempimento, la banca – ad avviso dell’Abf – può legittimamente rifiutarsi di erogare la somma sul conto.

Le cose si complicherebbero se il conto non fosse cointestato. Infatti, in tal caso, sarebbe impossibile prelevare le somme senza la collaborazione degli altri coeredi. Difatti, con il decesso del titolare del conto avviene l’estinzione del rapporto di conto corrente, in quanto riconducibile al rapporto di mandato. Ne consegue che, nel caso vi sia una pluralità di eredi, si instaura la comunione ereditaria sul credito rappresentato dal saldo attivo del conto corrente.

Secondo le Sezioni Unite della Cassazione [5] i crediti del soggetto deceduto (cosiddetto “de cuius“), a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria [6].
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[1]Cass. sent. n. 15231/2002.
[2] ABF decisione n. 5305 del 18.10.2013.
[3] Art. 48, co. 3 e 4, Dlgs 31 ottobre 1990 n. 346 (Testo unico in materia di imposta di successioni e donazioni).

[4] Art. 28 T.U. imposta di successioni e donazioni.

[5] Cass. sent. n. 24657/2007.

[6] Cfr. artt. 727 e 757 cod. civ.



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