venerdì 19 febbraio 2016

Equitalia: quando scade la cartella. Prescrizione

Subisce un’ulteriore smentita la tesi di Equitalia secondo cui la cartella esattoriale scadrebbe sempre dopo 10 anni. Non è così, e a dirlo è un’importante ordinanza della Cassazione di poche ore fa [1]. La prescrizione della cartella di pagamento dipende invece dal tipo tributo di cui si chiede il pagamento e, quindi, varia a seconda del caso concreto. Ecco tutte le possibili ipotesi.

5 anni. Tutte le volte in cui oggetto della pretesa esattoriale è un’imposta locale come la tassa sui rifiuti (Tari), l’Imu, l’Ici, la Tosap, un credito per contributi previdenziali dovuti all’Inps oppure una sanzione per violazione del codice della strada la prescrizione è quinquennale e il termine inizia a decorrere dal giorno della notifica della cartella esattoriale.

3 anni. Invece, nel caso in cui oggetto della cartella esattoriale sia il mancato pagamento del bollo auto (tassa di circolazione), la cartella “scade” dopo tre anni.

10 anni. Infine, nel caso di imposte sui redditi come l’Irpef, l’Ires e anche l’Irap e l’IVA, la prescrizione è di dieci anni. La prescrizione ordinaria di dieci anni scatta inoltre tutte le volte in cui Equitalia vanti un credito non in forza di una cartella esattoriale, ma di una sentenza. Si pensi al caso in cui, a seguito dell’accertamento, il contribuente abbia proposto opposizione e il giudizio sia terminato con una sentenza di rigetto.

Insomma, secondo la Suprema Corte, la cartella esattoriale non ha una scadenza sempre uguale, ma tutto dipende dal tributo che viene richiesto in pagamento e i cui estremi possono essere letti nel foglio di dettaglio contenuto all’interno del plico spedito da Equitalia. Ecco perché alla cartella la legge impone di essere chiara e trasparente, di indicare non solo gli importi e gli interessi, ma anche le causali, onde consentire al contribuente il controllo dei termini di prescrizione. Una volta decorso il termine (di 3, 5 0 10 anni, a seconda del caso) dalla notifica della cartella è infatti scaduto il credito che Equitalia pretende di riscuotere dal contribuente.

Non giova all’Agente per la riscossione sostenere che la cartella di pagamento è titolo esecutivo e dunque sarebbe applicabile la prescrizione ordinaria.
La prescrizione decennale non vale per le cartelle esattive adottate sulla base di procedure che consentono di prescindere dal previo accertamento sull’esistenza del titolo: si tratta di atti notificati al contribuente che non possono quindi essere considerati definitivi e ripetono invece dalla legge che le regola la loro legittimità sotto il profilo della tempestività della procedura di notifica al destinatario.

[1] Cass. ord. n. 20213/15 dell’8.10.2015.
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