sabato 13 luglio 2013

Spese condominiali: no all’opposizione al decreto ingiuntivo se non si impugna la delibera nei 30 giorni

Non si può contestare la ripartizione delle spese condominiali, presentando opposizione al decreto ingiuntivo notificato dall’amministratore, se prima non si è impugnata la delibera assembleare che approva i relativi oneri. 
Tale delibera, infatti, va opposta – in modo categorico – entro trenta giorni. 
A chiarire questo importantissimo aspetto in materia di riparto delle spese di condominio è il Tribunale di Milano in una recente sentenza. 
Dunque, meglio impugnare subito la delibera che ripartisce gli oneri condominiali, altrimenti non si può più contestare la successiva pretesa dell’amministratore, neanche attraverso un’opposizione a decreto ingiuntivo da quest’ultimo notificato. 

La vicenda 
Una società, proprietaria di un appartamento, aveva ricevuto un decreto ingiuntivo dall’amministratore di condominio per non aver pagato gli oneri condominiali relativi al riscaldamento, che erano stati a suo tempo ripartiti con apposita delibera dell’assemblea. 
La società ha presentato opposizione al decreto ingiuntivo, deducendo di essersi già da tempo staccata dal servizio. 
Il Tribunale però ha rigettato la richiesta della società proprietaria per non aver quest’ultima impugnato, nei trenta giorni dall’approvazione, il verbale assembleare. La motivazione della sentenza.
Il Tribunale di Milano ha precisato che il giudice non può sindacare la validità delle delibere dell’assemblea e, quindi, la ripartizione degli oneri condominiali se non si è impugnata la delibera stessa. 
Dunque, la contestazione sollevata nell’opposizione al decreto ingiuntivo risulta essere tardiva e, quindi, non accoglibile. 

(www.laleggepertutti.it)

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