sabato 22 febbraio 2014

1 mese in più per la sanatoria delle cartelle Equitalia (e non solo)

L’originario termine per usufruire della rottamazione delle cartelle di pagamento esattoriali, fissato al 28 febbraio, slitta al 31 marzo e ricomprende anche i titoli provenienti non solo da Equitalia, ma anche da altri enti di riscossione.

Slitta il termine per la rottamazione delle cartelle esattoriali: prima fissata al 28 febbraio, la scadenza per decidere di pagare le cartelle esattoriali usufruendo dello sconto su tutti gli interessi ora è stata spostata al 31 marzo 2014. Il contribuente avrà quindi un mese in più di tempo per decidere se aderire o meno alla possibilità di estinguere il proprio debito col fisco, pagando, tuttavia, in un’unica soluzione.

È quanto stabilito da un emendamento approvato ieri dal Senato al decreto Salva-Roma.

La seconda modifica apportata alla nuova “sanatoria” delle cartelle Equitalia è volta a rimediare a una svista della legge: la sua originaria formulazione rendeva possibile la rottamazione solo per le cartelle esattoriali (di Equitalia) che hanno forza di titolo esecutivo. Restavano così fuori quelle notificate ai contribuenti da altri enti della riscossione, soprattutto locali, che valgono come “ingiunzioni fiscali”. L’emendamento stabilisce infatti che la rottamazione potrà trovare applicazione anche per i debiti tributari che derivino da queste ultime, per le quali perciò si determina una sorta di equiparazione ai ruoli.

Quest’ultima modifica darà l’opportunità a tutti i cittadini di beneficiare dell’annullamento degli interessi di mora delle cartelle, indipendentemente dalle modalità di riscossione e indipendentemente dalla società di riscossione che le abbia notificate.

Ci sarà un mese in più, dunque, anche per debitori illustri, come Diego Armando Maradona, a cui pure si è fatto riferimento come possibile beneficiario della procedura, per aderire. La legge di Stabilità ha ammesso la possibilità di chiudere i conti in presenza di tasse non pagate ma anche di multe stradali affidate all’agente della riscossione entro il 31 ottobre 2013. La sanatoria permette di sottrarre dagli importi (anche residui) ancora dovuti, tra cui figurano, per esempio, imposte, sanzioni e aggio della riscossione, la quota attribuibile agli interessi.

Il beneficio della sanatoria attiene, in effetti, solo allo sconto relativo agli interessi da ritardata iscrizione a ruolo dovuti, attualmente, nella misura del 4% annuo e degli interessi di mora dovuti, dal 1° ottobre 2009, nella misura del 5,2233% annuo.

( Articolo di redazione di www.laleggepertutti.it)

Nessun commento:

Posta un commento