lunedì 17 febbraio 2014

Consumatori: cambia il diritto di recesso e le informazioni all’acquirente

Cambia il codice del consumo e la tutela per chi stipula contratti a distanza o al di fuori dei locali commerciali: modifiche sul diritto di recesso, sulle informazioni al consumatore e sulla conclusione delle vendite telefoniche.
Qualche giorno fa, il Governo ha approvato lo schema di decreto legislativo che, in recepimento di una direttiva comunitaria [1], andrà a modificare alcune norme fondamentali del “Codice del Consumo” [2] e che troverà applicazione ai contratti che saranno stipulati a partire dal 14 giugno prossimo.

Una delle principali novità della nuova normativa è rappresentata dal fatto che si uniforma la disciplina dei contratti stipulati fuori dai locali commerciali, ossia quelli stipulati in luoghi non adibiti all’attività di vendita (come, ad esempio, le vendite a domicilio, quelle stipulate in aree pubbliche o aperte al pubblico), con quella dei “contratti a distanza” cioè quelli stipulati da un fornitore tramite l’utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza, come le “televendite” o le vendite per telefono. Si è così posto fine a differenze tra le due tipologie contrattuali a lungo criticate.

Ecco dunque le principali novità introdotte dalla nuova normativa.

A quali contratti non si applica la nuova normativa?
Cambia la soglia al di sotto della quale non si applica la nuova legge. Sono infatti esclusi i contratti di valore inferiore a 50 euro (attualmente la soglia è 26 euro).
Inoltre, per evitare intenti elusivi delle parti, volti a sottrarre al consumatore la tutela legale, se il fornitore e il consumatore stipulano contestualmente diversi contratti, tutti di importo inferiore a 50 euro, ma che, nel loro complesso, superano tale soglia di valore, il consumatore può avvalersi della disciplina normativa.
La tutela non si applica anche ai contratti che “implicano transazioni quotidiane”, concetto questo che è appare difficile da attuare concretamente.
Per i contratti di riparazione o manutenzione negoziati al di fuori dei locali commerciali, che abbiano esecuzione immediata e siano di importo inferiore a 200 euro viene previsto un obbligo informativo “light”. Si evita così che la disciplina di tutela del consumatore appesantisca eccessivamente l’iter della stipulazione di contratti assai diffusi e frequenti nella pratica, ma di importo decisamente modesto.
Vengono infine espressamente inclusi in questa categoria i contratti di somministrazione di acqua, gas o energia elettrica, ad eccezione di quelli che prevedano la vendita di acqua, gas o elettricità in quantità limitata (ovvero l’acqua imbottigliata, le pile o le bombole del gas).

In cosa consistono i nuovi obblighi di informazione?
Prima della conclusione del contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista deve fornire al consumatore le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile:
a) le caratteristiche principali dei beni o servizi;
b) gli estremi del professionista: identità (denominazione sociale), indirizzo dell’attività, numero di telefono, di fax e l’indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattarlo rapidamente;
c) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo;
d) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;
e) le condizioni per l’esercizio del diritto di recesso o, se non è previsto un diritto di recesso, l’informazione che il consumatore non ne beneficerà;
f) un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni;
g) se applicabili, l’esistenza e le condizioni dell’assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;
h) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto.

Come si tutela il consumatore nelle vendite telefoniche?
Nel caso di offerte commerciali che avvengano per telefono, il contratto non si può considerare concluso se viene utilizzato solo il mezzo telefonico, ma è necessario che l’offerta telefonica venga seguita da una conferma inviata da parte del professionista al consumatore, conferma che quest’ultimo dovrà sottoscrivere o accettare per iscritto.
In tal modo si impedisce che il consumatore possa essere preso alla sprovvista da offerte telefoniche che gli paiono, in prima battuta, allettanti e che possono indurlo ad accettare senza un’adeguata riflessione.
In pratica, nelle vendite effettuate per telefono il consumatore viene vincolato al contratto solo dopo aver firmato l’offerta o averla accettata in forma scritta. La semplice comunicazione telefonica non sarà più sufficiente.

Come cambia il diritto di recesso?
Viene portato a 14 giorni il termine utile entro cui esercitare il diritto di recesso nei contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali. Tale scadenza si dilata a un anno e 14 giorni dalla conclusione del contratto o dalla consegna del bene se il venditore non ha informato il consumatore sul diritto di recesso.
Per aiutare gli acquirenti è stato messo a punto un modulo-tipo da utilizzare per esercitare il diritto di recesso. Con l’utilizzo di quest’ultimo, i soldi già sborsati dovranno essere restituiti entro 14 giorni invece degli attuali 30.

Si può esercitare il diritto di recesso se il bene si è danneggiato?
Mentre attualmente l’esercizio del diritto di recesso è precluso qualora il consumatore non sia in grado di restituire il bene in uno stato integro a causa di un uso poco diligente da parte sua, con la nuova normativa tale preclusione viene meno. Se il bene è stato usato in modo negligente e non è più integro, il consumatore risponde solo della diminuzione di valore del bene stesso, ma può ugualmente esercitare il recesso.

Quali sono i tempi di consegna della merce?
Maggiori tutele vengono introdotte anche a riguardo dei tempi di consegna dei prodotti. Viene previsto che, se dopo 30 giorni dalla conclusione del contratto o dalla data pattuita, la consegna non è stata effettuata, l’acquirente invita il venditore a effettuare la consegna entro un termine supplementare. In caso di mancato rispetto anche di questa nuova scadenza, il consumatore può risolvere il contratto con diritto al risarcimento dei danni.

Che succede se il bene si danneggia durante il trasporto?
La nuova normativa prevede che il venditore è responsabile del danneggiamento del bene fino al momento in cui l’acquirente entra materialmente in possesso dei beni (e non più quando trasferisce il bene allo spedizioniere, come è stato sino ad oggi).


[1] 2011/83/UE.
[2] D.lgs. n. 206/2005.

(See more at: http://www.laleggepertutti.it - articolo di Redazione del 16/02/2014)

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