sabato 1 marzo 2014

Canoni di affitto dovuti finché le chiavi dell’immobile non vengono riconsegnate

Il conduttore dell’appartamento deve pagare i canoni di locazione al padrone di casa fino al giorno in cui non gli ha riconsegnato le chiavi. E ciò anche se egli ha già abbandonato l’immobile da tempo e gliene ha dato previa comunicazione per telefono, verbalmente o per lettera.

Non rileva neanche il fatto che l’appartamento sia divenuto fatiscente e non più vivibile o che sia crollato, per esempio, il tetto. Ciò che conta, infatti, è solo che l’inquilino non abbia riconsegnato le chiavi dell’immobile al locatore, formalizzando così la sua uscita dai locali.

È quanto emerge da una sentenza della Cassazione pubblicata questa mattina [1].

Sebbene sia evidente che, di fronte a un immobile divenuto ormai inutilizzabile per l’inquilino, è impossibile pensare che lo stesso vi continui ad abitare, in realtà la giurisprudenza della Suprema Corte ritiene da tempo che il conduttore non può esimersi dal pagare (o decidere di autoridursi) il canone qualora si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene (e ciò anche se l’evento pregiudizievole sia riconducibile al fatto del locatore).

In parole molto semplici, ciò significa che se l’immobile locato presenti dei difetti strutturali che ne impediscano o riducano la vivibilità (per es.: macchie di umidità, infiltrazioni, crollo di tegole, ecc.) non per questo il locatario può decidere, di sua spontanea volontà, di non pagare il canone o di diminuirne l’importo. Le due prestazioni, infatti (da un lato quella del pagamento del canone e, dall’altro, quella dell’obbligo di rendere abitabile l’appartamento) restano del tutto indipendenti.

Dunque il locatario non può compensare, con il proprio debito per i canoni di locazione arretrati, l’eventuale proprio credito per spese da lui anticipate a seguito di lavori straordinari.

In definitiva, non basta comunicare al locatore l’eventuale abbandono dell’immobile per esimersi dal pagare i canoni: il conduttore deve anche riconsegnare le chiavi dell’appartamento, altrimenti si considera ancora formalmente nella disponibilità del bene.

[1] Cass. sent. n. 4563/14 del 26.02.14.

[articolo tratto da www.laleggepertutti.it]

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