sabato 1 marzo 2014

Segnalazione alla Centrale rischi: illegittima per un semplice sconfinamento

Il correntista in rosso può far cancellare la segnalazione – fatta a suo danno dalla banca – all’interno della Centrale Rischi della Banca d’Italia qualora l’iscrizione sia avvenuta per un semplice sconfinamento nel conto corrente con affidamento (cosiddetta “apertura di credito”).
Il solo inadempimento del cliente, infatti, non consente all’istituto di credito di ritenere sussistente uno stato di incapacità tale da poter fare la segnalazione nella “black list”. Ed è, infatti, solo tale “stato di incapacità” a costituire, per legge, il presupposto per la segnalazione alla Centrale rischi.

A dirlo è un’ordinanza emessa dal tribunale di Rovigo [1].
In tali casi, la banca compie un illecito in quanto pone in essere una indebita attività in assenza dei requisiti: una segnalazione effettuata in barba alla regole indicate dalla stessa Vigilanza.

La circolare illustrativa di Bankitalia raccomanda, infatti, agli istituti di credito di far scattare la segnalazione soltanto dinanzi a elementi oggettivi che consentano di ritenere il cliente incapace di far fronte alla passività maturata.

Il tribunale di Rovigo precisa addirittura che la segnalazione è illegittima anche se lo sconfinamento del correntista è stato progressivo e, nonostante sia passato un anno dalla diffida della banca, il rientro non sia completamente avvenuto. A favore del cliente, però, giova il fatto che quest’ultimo si dimostri attivo e volenteroso nell’intenzione di rientrare dallo scoperto, proponendo per esempio un piano di rientro.

In tali casi, il correntista può ottenere la cancellazione dalla centrare rischi proponendo un ricorso in via d’urgenza (cosiddetto “ricorso ex articolo 700”), ricorso che il giudice dovrà accogliere.

[1] Trib. Rovigo, giudice dott. Mauro Martinelli, pubblicata su cassazione.net.

(articolo di Redazione pubblicato su www.laleggepertutti.it)

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