mercoledì 1 ottobre 2014

Contributo di solidarietà all’Inps: prelievo forzoso dalle buste paga

Squilli di trombe per gli 80 euro in busta paga, ma la totale sordina per il contributo di solidarietà che, a differenza dei primi, andrà a ridurre le buste paga degli italiani. Sì, perché da questo mese di settembre diviene efficace una previsione contenuta nella legge Fornero [1] che istituisce il cosiddetto “contributo di solidarietà”: un prelievo forzoso che verrà effettuato sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e andrà a confluire in un fondo dell’Inps. Questo fondo (detto Fondo Residuale) servirà ad assicurare ai lavoratori dipendenti di imprese operanti in settori non coperti da cassa integrazione salariale (nelle imprese con oltre 15 dipendenti), una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.

Insomma, buste paga più leggere. E tutto questo in completo silenzio informativo.

A confermare l’operatività della nuova normativa è stata, qualche giorno fa, una apposita circolare dell’Inps [2] che, per chi voglia approfondire, è scaricabile da questo link: “Circolare Inps n. 100 del 2.09.2014”.

Vediamo allora meglio di cosa si tratta e quanto peserà sulle tasche degli italiani.
In pratica per le aziende che non sono coperte dalla cassa integrazione (come ad esempio quelle commerciali fino a 50 dipendenti) arriverà uno strumento di tutela in caso di sospensione dell’attività lavorativa. Tale tutela però avrà un limite temporale più breve rispetto a quello della cig: solo tre mesi (prorogabili in via eccezionale fino a 9).

Quanto peserà il contributo e chi lo pagherà
Il contributo al fondo residuale sarà dovuto in parte dai lavoratori (i quali vedranno solo un voce negativa sul cedolino paga) e in parte dai datori. In particolare, la somma sarà così divisa:
a) un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini
previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore;
Per esempio: su una retribuzione di 1.000 euro mensili, il contributo sarà di 5 euro. Di questi 5 euro, il lavoratore pagherà 1,65 euro mentre il residuo sarà a carico dell’azienda.

b) un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.

Al Fondo residuale contribuiscono solo le imprese che impiegano mediamente più di quindici dipendenti (compresi i part-time e i lavoratori intermittenti, conteggiati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno).

Chi beneficerà del fondo?
Ai lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, dalle imprese rientranti nel proprio campo di applicazione, che siano interessati da riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, il Fondo riconosce un assegno ordinario, in relazione alle medesime causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, con esclusione della cessazione, anche parziale di attività.

La prestazione può essere riconosciuta esclusivamente ai lavoratori dipendenti di imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell’orario di lavoro.

A quanto ammonta l’assegno
La misura dell’assegno ordinario è pari all’integrazione salariale, ridotta di un importo pari ai contributi previsti dall’articolo 26 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, con l’applicazione dei massimali previsti dalla cassa integrazione guadagni ordinaria. Tale riduzione rimane nelle disponibilità del Fondo.

Agli interventi e ai trattamenti previsti dal Fondo nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria.

Ciascun intervento è corrisposto fino a un periodo massimo di tre mesi continuativi, prorogabili trimestralmente, in via eccezionale, fino a un massimo complessivo di nove mesi, da computarsi in un biennio mobile.

(Art. dell'Avv.to GRECO Angelo su www.laleggepertutti.it)

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