lunedì 19 novembre 2018

Gas, luce e acqua: le vecchie bollette non si pagano

Cambia la prescrizione per le fatture: da cinque a tre anni. Le conseguenze per i consumatori.
Chi ha visitato, in questi giorni, il sito dell’Arera, l’Autorità garante per la luce, l’acqua e il gas, avrà notato la pubblicazione di un importante comunicato: dal 1° gennaio 2019 cambia la prescrizione per le bollette. Le società che forniscono l’energia elettrica, il servizio idrico e il gas non potranno più richiedere pagamenti per debiti pregressi se sono trascorsi più di due anni. E questo non vale solo per i tanto odiati conguagli ma anche per le fatture relative alle bollette ordinarie. Lo scopo è quello di limitare il rischio che gli utenti possano essere messi dinanzi ad esorbitanti richieste di pagamento, magari per consumi non fatturati ogni mese (cosa tutt’altro che rara).

Risultati immagini per prescrizione bollette enel energiaIn buona sostanza, la novità è che le vecchie bollette di gas, luce e acqua non si pagano più: il termine di prescrizione passa infatti da cinque a tre anni. Due anni in meno di arretrati da versare qualora ti dovesse arrivare una diffida.

Capire il calcolo della prescrizione è molto semplice. Dobbiamo rapportarti alle varie ipotesi che potrebbero venirsi a creare. Facciamo qualche esempio.

Bolletta non ricevuta: quando la prescrizione?

Il pagamento di ogni bolletta può essere preteso solo a partire dal mese successivo ed entro la data di scadenza indicata nella bolletta stessa. L’invio della bolletta, se non contestata, non è però in grado di mettere in mora il consumatore visto che queste sono spedite con lettera semplice. Se pertanto l’utente non paga, la società fornitrice dovrà spedirgli all’indirizzo di residenza una raccomandata a.r. con una diffida. Ebbene, questa raccomandata deve giungergli non oltre tre anni dal mese successivo a quello di scadenza della fattura, altrimenti cade in prescrizione.

Conguaglio: fino a quanti anni prima?

Il secondo caso tipico che si può verificare è quello del conguaglio. Succede spesso che la società fornitrice della luce, dell’acqua o del gas, dopo aver eseguito la fatturazione tramite letture stimate o basate sull’autolettura, proceda dopo diversi mesi alla lettura del contatore. Se da questa verifica dovesse risultare un ulteriore debito a carico dell’utente viene emessa una ulteriore bolletta a titolo di conguaglio. Fino ad oggi, però, i gestori hanno effettuato i conguagli con largo ritardo, affidandosi a un termine di prescrizione molto ampio. Così, chiaramente, il conto poteva raggiungere cifre spesso improponibili per gli utenti, chiamati a sanare le differenze di conteggi degli ultimi cinque anni. Ora però tutto ciò non sarà più possibile: si potrà chiedere il conguaglio solo degli ultimi tre anni.

Se ricevi una diffida quando arriva la prescrizione? 

Ed ancora le vecchie bollette di gas, luce e acqua non si pagano più neanche quando, tra una diffida e l’altra, passano più di tre anni. Difatti se è vero che ogni lettera di sollecito interrompe la prescrizione, affinché ciò avvenga sono necessarie due condizioni:
•la lettera deve essere inviata con raccomandata a/r o, per chi ne è munito, con posta elettronica certificata; il gestore deve infatti avere la prova dell’invio e del ricevimento;
•la diffida deve essere spedita non dopo tre anni da quella precedente o dalla scadenza della fattura. Se dovessero decorrere più di tre anni si verifica la prescrizione.

 Come far valere la prescrizione?

Dovrà essere la stessa società fornitrice a cancellare, in automatico, i vecchi debiti caduti in prescrizione. Gli importi oggetto di prescrizione dovranno essere automaticamente esclusi dai pagamenti nel caso fosse stata scelta la domiciliazione bancaria o postale o su carta di credito.
Se l’utente dovesse trovarsi ad affrontare una richiesta di pagamento per debiti fuori termine può presentare un ricorso all’ARERA, tramite la procedura online. Si terrà un tentativo di conciliazione con la società fornitrice, anche tramite Skype, rivolto a ottenere la cancellazione del debito. In caso di mancato accordo si può ricorrere al giudice di pace.

(www.laleggepertutti.it)

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