mercoledì 3 aprile 2013

Locazione: la cauzione al padrone di casa non può essere troppo alta


Il deposito cauzionale preteso dal proprietario dell’immobile, nel contratto di locazione, non può essere superiore a tre mensilità del canone pattuito. La norma che prevede tale limite [1], per quanto datata, è tuttora vigente [2]. Conseguentemente, la richiesta di più di tre mesi di deposito cauzionale, da parte del padrone di casa, è illegittima e il conduttore può rifiutarsi di accettarla o, se la accetta, può poi chiedere la restituzione dell’importo del deposito superiore a tre mensilità.

In quanto garanzia per la riconsegna dell’immobile in buone condizioni, le eventuali cambiali “pagherò”, consegnate dal locatario, dovranno avere come data di scadenzala stessa data di scadenza del contratto.

Vendita dell’immobile
Se il locatore vende l’immobile dato in locazione, l’acquirente subentra [3] nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione e così anche nell’obbligazione accessoria di restituzione del deposito cauzionale versato dal conduttore, anche se la consegna del relativo importo è stata fatta nelle mani dell’originario locatore [4].

Restituzione
Il conduttore può chiedere la restituzione della somma data a titolo di cauzione solo alla scadenza della locazione e non prima. Ma dopo tale data, il locatore – se non ha ragioni di credito verso il conduttore – dovrà immediatamente restituire la cauzione e, se si tratta di locazione a uso abitativo, anche con gli interessi maturati.

Interessi
Gli interessi legali sul deposito cauzionale devono essere corrisposti dal locatore alla fine di ogni anno senza che occorra una richiesta del conduttore, e, se non si è cosi provveduto, vanno restituiti unitamente al deposito una volta che il contratto sia scaduto e il conduttore abbia integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni [5].

Il diritto del conduttore di ottenere la restituzione del deposito cauzionale si prescrivedopo dieci anni.


[1] Art. 11 della legge 392/1978 (Legge sull’equo canone).
[2] In quanto non rientra fra quelle abrogate dall’articolo 14 della legge 431/1998 (disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti a uso abitativo).
[3] Ai sensi dell’art. 1602 c.c.
[4] Pret civ. Milano, 18 luglio l989, Collini c. La Via e Fiscella, in Arch. loc. e cond. 1991, 188.
[5] Cass. sent. n. 8405 del 28.07.1993.

(riportiamo questo interessante articolo di redazione de www.laleggepertutti.it del 29 marzo us ritenendo lo stesso estremamente interessante ed utile per l'attuale situazione che ci viene riportata dai nostri tesserati)

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