lunedì 27 agosto 2018

Pacchetti vacanze, per la Cassazione l'organizzatore del viaggio "è sempre responsabile"

Dal primo luglio sono partire le nuove tutele per tutti gli europei che scelgono un pacchetto turistico per le proprie vacanze. La Corte suprema ha certificato l'ampliamento della responsabilità dell'organizzatore del viaggio tutto incluso che viene considerato "legalmente responsabile dei servizi offerti ai propri clienti"

L'1 luglio 2018 è entrata in vigore la Direttiva UE 2015/2302 sui pacchetti turistici e servizi turistici. La normativa abrogata non risultava più adeguata sia a seguito dei cambiamenti intervenuti con l'avvento di internet sia per le nuove modalità di offerta di viaggi elaborate dalle imprese.

Inoltre l'ampia discrezionalità che la direttiva n. 90/314/CEE concedeva ai legislatori nazionali ha avuto come conseguenza, da un lato, una disparità di condizioni per gli operatori turistici nei diversi Stati membri e, dall'altro, una incertezza per i viaggiatori.

Incertezza a cui la Corte di Cassazione (Cass. Civ., 6 luglio 2018, n. 17724) ha cercato di porre rimedio - invano - stabilendo il principio che il viaggiatore ha diritto a ottenere il risarcimento dal tour operator nonostante il disservizio fosse imputabile al vettore.

La Cassazione per risolvere la controversia ha premesso che la materia dei pacchetti turistici, all'epoca della vicenda, era regolata dal decreto legislativo numero 111/95, attuativo della direttiva 90/314/CEE. L'articolo 14, comma 2, del citato decreto prevede che in caso di mancato adempimento della prestazione acquistata "l'organizzazione o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti".

La disposizione, secondo la Suprema Corte, deve applicarsi nei confronti dell'organizzatore o del venditore di un pacchetto turistico, il quale "è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (come il vettore, nella specie)". Infine, osservano i Giudici di legittimità, il danno non patrimoniale da vacanza rovinata è un pregiudizio risarcibile, costituendo uno dei casi previsti dall'art. 2059 c.c., e spetta al giudice di merito valutare la domanda di risarcimento e prendere una decisione fondata "sul bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e delle condizione concreta delle parti". La Corte ha ribadito un concetto che proprio la direttiva Ue appena entrata in vigore ha introdotto: "in caso di disservizi il responsabile è sempre l'organizzatore. Anche quando i servizi non vengono erogati direttamente da lui".

[articolo pubblicato su repubblica.it -  di
ALESSANDRO VILLA Avvocato Cassazionista e collaboratore di Diritto e Giustizia, il quotidiano di informazione giuridica di Giuffrè Francis Lefebvre | immagine: assoviaggi.it]

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