martedì 18 settembre 2018

CESSIONE DEL QUINTO E CAMBIO DI LAVORO

Cessione del quinto e TFR sicuramente rappresentano una delle tematiche più “bollenti” che interessano i lavoratori (e quindi praticamente quasi tutta la popolazione).
Ecco perché è importante continuare a puntualizzare certi argomenti, magari già affrontati, ma che è bene fissarli in mente anche perché ogni volta può sempre saltare fuori un aspetto che magari prima era passato inosservato o al quale non era stato data particolare attenzione.
Sarò quindi ripetitivo, ma mi piace, prima di entrare nel vivo degli articoli, fornire sempre le nozioni di ciò che viene affrontato per permettere a tutti di avere una marcia in più.
Quindi, bando alle ciance per:
- “cessione del quinto” dello stipendio (od anche della pensione) si indica una tra le possibili forme di prestito utilizzata dai lavoratori dipendenti (che tra l’altro non richiede una specifica giustificazione quando richiesta) e che si caratterizza per il fatto che la modalità di rimborso del prestito consiste nella trattenuta mensile in busta paga del (fino a) quinto dello stipendio (o della pensione)
- “TFR” (o trattamento di fine rapporto) si intende quella somma di denaro che viene data al lavoratore nel momento in cui il rapporto di lavoro cessa e quale che sia il motivo che ha portato alla sua cessazione.
Non volendo ripetermi troppo, potete trovare pubblicati su questo sito alcuni articoli che già affrontano più in dettaglio entrambi gli argomenti.

In questo articolo, come avrai modo di vedere, viene affrontato proprio la situazione di licenziamento e ciò che succede alla cessione del quinto e al TFR.


Cambio di lavoro e cessione del quinto in corso: Passaggio della cessione al nuovo datore di lavoro
Supponiamo quindi che (ahimè) tu abbia perso il lavoro perché sei stato licenziato e che tu abbia in corso una cessione del quinto. Ringraziando il cielo, hai trovato subito un nuovo impiego cosicché sei riuscito ad instaurare un nuovo rapporto di lavoro con un altro datore di lavoro.
Sì ok ma… il precedente rapporto di lavoro si è concluso e con esso è anche cessato l’obbligo che la ex Ditta aveva nei confronti della Finanziaria. In linea generale, quest'ultima mantiene la possibilità però di rivalersi direttamente sul TFR del lavoratore e, nel caso in cui rimanga una parte scoperta, di rivolgersi direttamente al lavoratore per ottenere il rimborso non coperto dal suo TFR.
Ma abbiamo detto che, fortunatamente, sei riuscito a trovare un nuovo lavoro.
Cosa succede in questo caso? Tu lavoratore dovrai inviare una raccomandata A/R alla finanziaria attraverso la quale darai notizia della nuova assunzione. La raccomandata serve anche a richiedere che il debito che ancora residua possa essere trattenuto dal nuovo stipendio. È inoltre necessario allegare i documenti di licenziamento e della nuova assunzione.
Così facendo, anche il TFR continua a rimanere bloccato e non viene toccato dalla finanziaria che continua ad avere a garanzia la cessione del quinto.


Se mi licenzio la finanziaria prende il mio TFR?
Ribadisco che il “trattamento di fine rapporto” vale quale garanzia a favore della finanziaria.
Si dice che il TFR è “bloccato” ovvero è vincolato alla stessa cessione del quinto per tutto il tempo in cui perdura il prestito.
Se si viene licenziati però cosa succede?
Facciamo un attimo il punto della situazione dicendo che al momento del licenziamento possono verificarsi due situazioni, vale a dire che il TFR sia:
- Inferiore a quanto residua del debito
- Ovvero superiore al debito rimasto (tale per cui una volta versato il TFR a favore della finanziaria coprendo l’importo del debito, ciò che residua del TFR verrà restituito al lavoratore).

La domanda che quindi sorge solitamente spontanea a vari lavoratori quando vengono licenziati è appunto se il loro TFR andrà tutto alla finanziaria oppure no.
È vero sì che esso funge da garanzia tale per cui la finanziaria è legittimata a richiederlo al datore di lavoro, ma questo non significa che può farlo per tutto il tempo che vuole.
Infatti, stante quando detto poco sopra, bisogna aver riguardo del debito residuo, nel senso che una volta che il debito è stato estinto non vi è più motivo che legittima la finanziaria nel continuare a richiedere il TFR.
Tra altro, vi è una nota interessante che è giusta che venga evidenziata, vale a dire che non grava in capo al datore di lavoro l’obbligo di dare questo TFR, a meno che non sia espressamente indicato nel contratto che ha con esso il finanziamento.

Ma l’assicurazione non interviene?
Un altro aspetto che merita essere menzionato è il fatto che, spesso e volentieri, nel contratto di finanziamento viene inclusa una clausola attraverso la quale si procede altresì alla stipula di una “polizza assicurativa”.
Ma qual è l’utilità di questa polizza? Semplice… se il lavoratore viene licenziato ingiustamente e, in questo modo, magari, non è più in grado di estinguere il debito, ecco che interviene la polizza che fa da “salvagente” al posto del lavoratore insolvente.
Sì ok, ma… questo è solo uno specchietto per le allodole. Perché dico questo? Semplicemente perché la compagnia assicurativa non è mica Babbo Natale che gentilmente ti vuole “salvare” e così paga per te. Al contrario, essa potrà rivalersi su di te per ottenere il risarcimento di quanto erogato alla Banca per conto tuo.
Lungi da te quindi credere di “essere apposto” solo perché qualcuno ha pagato al posto tuo perché di fatto dovrai anche tu “sborsare” del denaro, seppur in un secondo momento.
Tra l’altro, laddove il debito rimanga insoluto, scatta la segnalazione alla Banca Centrale dei Rischi con la possibile conseguenza di ottenere l’etichetta di “cattivo pagatore” (con annessi problemi alla possibilità di accedere in futuro a un successivo credito).

Traendo le fila del discorso, è sempre bene far richiesta alla finanziaria del “conteggio estintivo”, cioè il documento attraverso il quale poter controllare qual è l’ammontare del debito, e controlla altresì a quanto ammonta il tuo TFR. 
(articolo di  Daniele Iannò)

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