lunedì 2 settembre 2013

Disturbare con ripetute chiamate al telefono è reato di molestia

Arrecare disturbo a una persona chiamandola ripetutamente al telefono è reato di molestia [1], anche se le telefonate sono brevi e addirittura mute.

Lo ha affermato la Cassazione in una recente sentenza [2]. La Corte ha confermato la condanna di un uomo che, in sette giorni, aveva telefonato dodici volte ad una persona che, già ai primi contatti, aveva manifestato la propria insofferenza alle chiamate (comunicandolo anche con un sms). Nonostante le telefonate durassero tutte appena un secondo e fossero completamente mute, la Cassazione ha stabilito che, per aversi reato, è sufficiente il numero elevato di chiamate, comunque idonee a turbare la tranquillità della vita privata del destinatario.

La stessa Corte aveva già affermato, in un’altra sentenza [3], che il reato di molestia può consistere anche in una sola telefonata, se per il suo contenuto o per l’ora alla quale viene effettuata provoca nel ricevente un turbamento della vita privata.

Non contano quindi il numero, la durata e il contenuto dei contatti: le telefonate sono comunque moleste se creano in chi le riceve un turbamento nella quiete della propria vita privata.


[1] Art. 660 cod. pen.
[2] Cass. sent. n. 20200/2013.
[3] Cass. sent. n. 23521/2004.
(www.laleggepertutti.it)

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