venerdì 20 settembre 2013

Per chi paga in ritardo la bolletta luce e gas, nuove regole

Il primo settembre scorso sono entrate in vigore le nuove regole, varate dall’AEEG (Autorità per l’energia elettrica e gas) [1], che disciplinano i pagamenti in ritardo delle bollette di luce e gas. In verità, le novità dovevano entrare in vigore lo scorso mese di maggio, ma poi sono state rinviate al 19 settembre us.

Lettera di sollecito di pagamento
Se l’utente è in ritardo con il pagamento della bolletta, il gestore che eroga il servizio gli invierà una raccomandata a.r., avvisandolo della morosità e del conseguente rischio di vedersi sospesa la fornitura di luce o gas.

All’utente dovrà essere dato un termine per poter saldare la morosità. Tale termine non potrà essere inferiore a 15 giorni. La lettera dovrà anche specificare il giorno dal quale parte il conteggio di tale termine, e se esso non corrisponde all’invio (ma all’emissione) del sollecito, il termine minimo utile per pagare dev’essere di 20 giorni.

La lettera di sollecito deve inoltre indicare il termine entro cui può scattare la sospensione della fornitura. Tale termine non può essere inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza utile per pagare.

Risarcimento all’utente
Se il fornitore non rispetterà tali obblighi, sarà tenuto a un risarcimento nei confronti dell’utente. Tale risarcimento consisterà nell’accredito in bolletta di un indennizzo automatico che è pari a:
30 euro in caso di sospensione della fornitura senza aver inviato il preavviso;
20 euro in caso di sospensione della fornitura attivata prima della scadenza del termine utile per pagare o prima dei tre giorni lavorativi successivi.
Di tale suo nuovo obbligo il fornitore deve dare notizia nella lettera di preavviso.

La lettera di preavviso deve infine indicare la modalità con cui l’utente dovrà comunicare al proprio fornitore l’avvenuto pagamento.

In genere, viene fornito un numero di fax, ma per sicurezza è sempre consigliabile utilizzare una raccomandata a.r., che offre la certezza del ricevimento.

Ripristino del servizio
Se l’utente invia la comunicazione di avvenuto pagamento quando ormai l’utenza è stata già sospesa, la riattivazione del servizio dovrà intervenire entro massimo 2 giorni feriali (uno nei contratti di energia elettrica se la comunicazione viene fatta entro le ore 18). In caso di mancato rispetto di tale termine, il fornitore dovrà pagare un risarcimento di 30 euro.

La previsione di tali indennizzi automatici non esclude la possibilità per l’utente che abbia riportato ulteriori danni di richiedere un risarcimento maggiore, eventualmente intraprendendo una causa. In tal caso, il primo passo da compiere è di inviare una lettera di diffida per contestare il danno.


[1] Delibera 67/2013 che ha modificato le regole precedentemente valide in ambedue i settori (Delibera 4/2008 per l’energia elettrica e Delibera 99/2011 per il gas)

(ARTICOLO INTEGRALMENTE TRATTO DA www.laleggepertutti.it)

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