venerdì 20 settembre 2013

Sospesi gas, luce e acqua all’intero condominio se non pagano tutti i condomini

È legittima la sospensione delle forniture per i servizi condominiali (acqua, energia elettrica e gas) dell’intero edificio anche se solo alcuni condomini non pagano la propria quota di spese. Indipendentemente dai condomini adempienti e morosi, all’azienda erogatrice interessa il pagamento dell’intero importorisultante dalla bolletta.

Il contratto stipulato tra il condominio e le aziende erogatrici per la fornitura di energia elettrica, acqua e gas alle parti comuni degli edifici rientra nella categoria dei contratti di somministrazione. Tale tipo di contratti prevede la facoltà del gestore somministrante di sospendere la fornitura nell’ipotesi di ritardato pagamento delle bollette [1].

Nel caso del condominio, il gestore vanta il proprio credito complessivo (relativo ai consumi registrati e fatturati) unicamente nei confronti dell’amministratore (il quale rappresenta l’intero condominio) e non nei confronti dei singoli condomini.
In altri termini, il rapporto credito-debito nei contratti di somministrazione delle utenze condominiali nasce tra azienda fornitrice e condominio, inteso come l’intera collettività composta da tutti i condomini rappresentati dall’amministratore.

È l’amministratore ad interfacciarsi con il gestore delle utenze e non il singolo proprietario dell’appartamento. Ciò vale, si badi bene, solo per le utenze di cui beneficino le parti comuni degli edifici (e non le singole unità immobiliari): per es. la luce delle scale e l’acqua dei cortili condominiali.

Ne deriva che la sospensione delle forniture per i servizi condominiali dell’intero edificio costituisce una conseguenza dell’inadempimento dell’unico utente “condominio”.

Non conta che alcuni condomini abbiano pagato la propria quota e altri no. Tanto che l’amministratore, in caso di sospensione delle forniture, non può opporre al fornitore il ritardo nel pagamento delle rate da parte di qualcuno dei condomini.

Rispetto al contratto di utenza condominiale, dunque, non ci sono più debitori obbligati, ma un solo utente/debitore (il condominio). Se il condominio non paga le bollette, è legittima l’interruzione delle forniture.


(Articolo della Dott.ssa M. Monteleone su www.laleggepertutti.it)

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