venerdì 20 settembre 2013

Equitalia non può procedere al pignoramento del conto corrente intestato ancora al defunto o a tutti gli eredi. Pignoramento bene indiviso

Cassazione, sentenza del 19 marzo 2013

Il Concessionario della riscossione non può pignorare la quota del conto corrente bancario del debitore esecutato se la massa ereditaria è comprensiva di altri beni.

La sentenza. È quanto si evince dalla sentenza n. 6809/13 della Corte di Cassazione, pubblicata ieri.

Il caso. Nel caso di specie, Equitalia pignorava i saldi attivi esistenti presso un banca e intestati al deceduto sig. X. I predetti beni appartenevano agli eredi dell’uomo (i tre figli), di cui uno debitore esecutato.

Provvedimento di assegnazione. Resa la dichiarazione di quantità, il giudice dell’esecuzione disponeva l’assegnazione di un terzo del compendio pignorato al creditore procedente. A questo punto, l’esecutato ha impugnato l’ordinanza di assegnazione, eccependo l’inespropriabilità “di un singolo bene indiviso facente parte di una comunione ereditaria”. Equitalia si è costituita in giudizio, deducendo l’applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 599 e segg. del codice di procedure civile, “anche nel caso di comunione ereditaria” e, segnatamente, di cointestazione di un conto corrente bancario. Ebbene, il Tribunale ha confermato l’assegnazione. Dal che la decisione del debitore di sottoporre la vicenda all’attenzione della Suprema Corte.

La Corte. Ebbene, gli Ermellini hanno accolto il ricorso, cassando con rinvio la sentenza gravata. Nelle motivazioni, il Collegio ha ribadito quanto già precisato dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo, v. Cass. n. 10334/2005), vale a dire:
a) che l’espropriazione forzata dell’intera quota, spettante a un compartecipe, dei beni compresi in una comunione, è certamente possibile, ma limitatamente a tutti i beni indivisi di una singola specie (immobili, mobili o crediti);
b) che, iniziata l’espropriazione della stessa, il giudice dell’esecuzione può disporre la separazione in natura della quota spettante all’esecutato (debitore), se questa è possibile o, in caso contrario, ordinare che si proceda alla divisione, oppure disporre la vendita della quota indivisa;
c) che non è invece ammissibile l’espropriazione forzata della quota di un singolo bene indiviso, quando la massa in comunione comprenda più beni della stessa specie, perché potendo, in sede di divisione, venire assegnato al debitore una parte di un altro bene facente parte della massa, il pignoramento potrebbe non conseguire i suoi effetti, per inesistenza nel patrimonio del debitore, dell’oggetto dell’esecuzione.
(Fonte: http://www.fiscal-focus.info/giurisprudenza/equitalia-pignoramento-bene-indiviso,3,13784)

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