lunedì 8 settembre 2014

Affitti: gli inquilini che non riescono a pagare possono richiedere il fondo dei morosi incolpevoli

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.161 del 14 luglio 2014, si dà attuazione alle misure per il sostegno delle famiglie più bisognose che non hanno risorse sufficienti per corrispondere mensilmente i canoni di locazione.
Quanto sopra è conseguenza dell’introduzione della morosità incolpevole, prevista dal decreto legge 102/2013, convertito con legge 28 ottobre 2013 n, 124 che istituisce un fondo statale, gestito dai comuni.

Condizioni di accesso al fondo e morosità incolpevole
Per morosità incolpevole si intende, ai sensi di legge, la condizione di sopravvenuta impossibilità dell’inquilino a pagare il canone di locazione, dovuta alla perdita o alla rilevante riduzione della capacità di produrre reddito da parte del nucleo familiare.

Per poter chiedere il sostegno del fondo al fine di assolvere agli impegni derivanti dal rapporto di locazione, l’inquilino deve trovarsi in determinate situazioni che hanno determinato la condizione di bisogno. Vediamo quali:
licenziamento;
riduzione dell’orario di lavoro seguito accordi aziendali o sindacali;
cassa integrazione (ordinaria o straordinaria) con notevole riduzione del reddito;
mancato rinnovo di contratti a tempo determinato o di lavoro atipici;
cessazione, in misura consistente, di attività libero-professionali o di imprese registrate, per motivi di forza maggiore o perdita di avviamento in misura rilevante;
grave malattia, infortunio o decesso di un membro della famiglia che abbia determinato la riduzione del reddito del nucleo familiare o la necessità di utilizzare una grossa parte del reddito al fine di sostenere delle spese mediche e assistenziali.

Con il decreto in esame si definiscono i criteri di riparto delle risorse tra le varie regioni nonché i criteri e le priorità da rispettare, al livello di provvedimenti comunali, per consentire l’accesso ai contributi.
La disponibilità del fondo, pari a 20 milioni di euro per il 2014, è ripartita tra le varie regioni in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto per morosità emessi, attestato dal Ministero degli interni al 31 dicembre 2012. In particolare le risorse spettano per il 30% alle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Campania e per il restante 70% alle regioni restanti e alle province autonome.
Saranno le regioni ad individuare i comuni ad alta tensione abitativa cui assegnare le risorse, in base alla delibera del Cipe n. 87 del 13 novembre 2003.

Criteri per l’accesso ai contributi
Il comune che ha le disponibilità, per poter riconoscere il diritto di accedere al fondo, deve valutare, nel richiedente, la sussistenza delle seguenti condizioni:
a) che l’inquilino abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. che non superi euro 26.000,00; 
b) che l’inquilino sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con chiamata in giudizio per la convalida; 
c) che l’inquilino sia titolare di un contratto di locazione relativo ad immobile ad uso abitativo, che sia stato regolarmente registrato e sempre che egli abbia residenza presso l’abitazione oggetto del procedimento di rilascio da almeno un anno; 
d) che l’immobile in questione non appartenga alle categorie catastali Al, A8 e A9.
e) che l’inquilino abbia cittadinanza italiana, oppure presso un paese dell’UE, oppure, qualora non sia soggetto appartenente all’UE possieda titolo di soggiorno.
f) che il richiedente o un componente del nucleo familiare non deve essere proprietario o titolare di altro diritto reale nella provincia di residenza di altra unità immobiliare utilizzabile e adatta alle esigenze della famiglia.

Si valuta con favore, costituendo titolo preferenziale, ai fini dell’assegnazione del contributo, la presenza, all’interno del nucleo familiare, di almeno un componente che abbia un’età superiore a settant’anni, o sia minore, o con invalidità accertata per almeno il 74%,oppure in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per dare attuazione ad un progetto assistenziale.

Contributo massimo di 8mila euro
L’importo massimo del contributo concedibile non può essere superiore a 8.000 euro.

(fonte: http://www.forexinfo.it/inquilini-richiesta-fondo-morosi-incolpevoli)

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