venerdì 12 settembre 2014

Condominio, dispetti tra vicini: quando è reato

I dispetti tra vicini sono molto frequenti nei condomini italiani e spesso non sono altro che la prosecuzione delle note liti in assemblea. Attenzione però, perché quando un certo comportamento diventa petulante o addirittura persecutorio, si rischia la condanna penale.

Una recente sentenza della Cassazione [Cass. sent. n. 31622 del 17.07.2014] ha chiarito il confine tra dispetti “tollerabili” e reato.

Secondo i giudici la condotta di chi disturba il vicino può costituire reato di molestie [Art. 660 cod. pen] solo quando è petulante, ripetuta nel tempo e non si esaurisce in episodi isolati.

Nel caso in esame la Corte ha ritenuto illegittima la condanna per molestie di una donna che, con la cadenza di una volta all’anno, aveva dato fastidio alla vicina di casa.

Affinché si possa parlare di molestie è necessaria una certa costanza e abitualità negli atteggiamenti dispettosi, per cui non sono punibili episodi isolati nonostante essi siano stati poco gradevoli per la vittima (per esempio sporcare di proposito il suo terrazzo o spiarla).

In alcuni casi i dispetti possono integrare il reato di stalking. Ciò avviene quando si tratta di condotte (molestie o minacce) tali da ingenerare uno stato di ansia e pressione psicologica della vittima che si sente perseguitata dal vicino di casa.

Non sono state rare ultimamente le pronunce dei tribunali in tema di stalking condominiale: si tratta di atti persecutori posti in essere da un condomino a danno di uno o più condomini o addirittura di tutti gli abitanti dello stabile.

In questi casi, quando gli atti persecutori sono tali da mettere in pericolo l’incolumità di una o più persone, il giudice può disporre la misura cautelare dell’allontanamento del colpevole dall’edificio condominiale.

(fonte: www.laleggepertutti.it)

Nessun commento:

Posta un commento