lunedì 11 novembre 2013

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE: ESATTORIA-AGENZIA RISCOSSIONI SRL

PS9042 - ESATTORIA-AGENZIA RISCOSSIONI 

Provvedimento n. 24559 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
NELLA SUA ADUNANZA del 22 ottobre 2013; 
BOLLETTINO 44 DEL 11/11/2013

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; 
VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); 
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012; 
VISTI gli atti del procedimento; 
VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS9042 del 2 ottobre 2013, volto a verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, poste in essere dalla Agenzia Riscossioni alias Esattoria S.r.l.; 
VISTE le memorie presentate dalla Agenzia Riscossioni alias Esattoria S.r.l. pervenute in data 9 ottobre 2013; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. FATTO 
1.Secondo informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo e le segnalazioni dell’Agenzia delle Entrate, di un’Associazione di consumatori e di un consumatore, pervenute nel periodo giugno/settembre 2013, il professionista avrebbe inoltrato, a diversi consumatori, al fine di recuperare presunti crediti, lettere di preavviso di esecuzione forzata. 

2. Tali comunicazioni, facenti riferimento ad un titolo esecutivo rappresentato da un’ordinanza di ingiunzione senza alcuna indicazione degli estremi del titolo del debito, avvertono di un presunto inizio di un procedimento esecutivo avanti il tribunale competente per il pignoramento immobiliare e mobiliare rilevando che “previo ordine del Tribunale, si procederà con l’Ufficiale Giudiziario all’asporto dei suddetti beni, se necessario con l’intervento della forza pubblica e forzando la porta in caso di sua assenza” e sono impostate con modalità idonee ad ingenerare nei consumatori l’erroneo convincimento di esser destinatari di una procedura esecutiva iniziata dall’amministrazione finanziaria pubblica. Le richiamate modalità, evidenziate, in particolar modo, dalla stessa Agenzia delle Entrate, sono rappresentate, nello specifico, dai segni distintivi usati dalla società, quali la denominazione sociale e il logo, che evoca quello della Repubblica, dal titolo del firmatario “Il Direttore Ufficio Entrate” e dal riferimento al fatto che la comunicazione sarebbe effettuata ai sensi dell’art. 14 della legge n. 890/82 in quanto spetta solo all’amministrazione finanziaria pubblica il legittimo esercizio del potere di notifica ai sensi di quella legge. Inoltre, sebbene il professionista si definisca come “esattoria”, non risulta compreso nell’Albo istituito dall’art. 53 del Decreto Legislativo n. 446/97 dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. 

3. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 2 ottobre 2013, è stato avviato il procedimento istruttorio PS9042, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo. 
4. Parte del procedimento, in qualità di professionista, è la società Agenzia Riscossioni alias Esattoria S.r.l.. 

5. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, le Parti sono state invitate, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro cinque giorni dal suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo. 

6. In sintesi, il comportamento oggetto di contestazione come “pratica commerciale”, rappresentato dall’invio di preavvisi di esecuzione forzata redatti con le citate modalità potenzialmente ingannevoli e aggressive, appare contrario alla diligenza professionale ed idoneo a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio cui esso è diretto spingendolo, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, al pagamento dei crediti. I profili di ingannevolezza riguardano le informazioni che, nella loro presentazione complessiva, sono idonee ad indurre in errore il consumatore medio, soprattutto in relazione alla concreta portata ed efficacia degli atti di esecuzione indicati ed alla reale natura del professionista interessato. I profili di aggressività riguardano la possibilità, mediante il conseguente indebito condizionamento, di limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio. 

II. MEMORIE DELLE PARTI 

7. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento del 2 ottobre 2013, con riferimento al procedimento cautelare, sono state prodotte memorie difensive da parte di Agenzia Riscossioni alias Esattoria S.r.l., pervenute in data 9 ottobre 2013. 

8. Nelle predette memorie difensive, la Parte ha evidenziato che il “preavviso di esecuzione” è solo l’ultima comunicazione che viene inviata al debitore, dopo una prima lettera di diffida ad adempiere ed un successivo sollecito di pagamento, e che, “lungi dal voler perpetrare un danno a carico di “ignari contribuenti”, si attiva in esecuzione di un mandato ed in forza di regolare autorizzazione amministrativa, per l’esercizio dell’attività di recupero crediti, azionando, attraverso la collaborazione di Studi legali, tutte le iniziative giudiziali, compreso quindi il procedimento monitorio richiamato nelle censurate lettere dirette ai debitori e correttamente definitive “preavviso di esecuzione”. L’opera della società consiste infatti nell’allertare il debitore (sia esso contribuente perché già debitore di un Ente pubblico o semplice cittadino debitore di società private), avvisandolo che perdurando nell’inadempimento sarà azionata procedura giudiziaria per la riscossione coattiva del credito. Non esiste pertanto alcuna pratica commerciale scorretta e/o ingannevole: nel 90% dei casi, l’Ente committente è un Ente pubblico o un esercente un pubblico servizio ed il ricorso ad espressioni tipiche dell’amministrazione finanziaria pubblica non ha finalità ingannevoli, bensì risultano afferenti la natura del credito per il quale si agisce”. 
Alle predette memorie non è stato allegato alcun documento. 

III. VALUTAZIONI 

9. Sotto il profilo del fumus boni iuris, gli elementi sopra descritti inducono a ritenere sussistente prima facie la pratica commerciale descritta, in violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto il professionista, al fine di tentare di recuperare presunti crediti, inoltrando a diversi soggetti tali preavvisi di esecuzione forzata, può ingenerare il convincimento che, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, sia preferibile provvedere rapidamente al pagamento dell’importo richiesto. Al riguardo rileva, in particolar modo, il fatto che la comunicazione, per come predisposta, può far ritenere a chi la riceve, come evidenziato dalla stessa Agenzia delle Entrate, di esser inoltrata da un Ente pubblico. 

10. Sotto il profilo del periculum in mora, vale osservare che la condotta sopra descritta, consistente nell’inoltro dei citati preavvisi di esecuzione forzata, è caratterizzata da un elevato grado di offensività e alla data odierna non c’è alcuna evidenza di una concreta cessazione della pratica oggetto di contestazione. 

RITENUTO, pertanto, che dall’esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che la pratica commerciale sopra descritta, consistente nell’inoltro dei citati preavvisi di esecuzione forzata, continui ad essere posta in essere nelle more del procedimento di merito; 

DISPONE 
ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 1, del Regolamento, che la società Agenzia Riscossioni alias Esattoria S.r.l.: 
a) sospenda ogni attività d’inoltro dei citati preavvisi di esecuzione forzata; 
b) comunichi all’Autorità l’avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro 10 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le misure adottate. 
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell’art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

(...omissis...)

IL SEGRETARIO GENERALE                             IL PRESIDENTE 
Roberto Chieppa                                                   Giovanni Pitruzzella 


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