venerdì 21 settembre 2012

AGENZIA DELLE ENTRATE: MEDIARE DI PUO' ANZI... SI DEVE

Al via, dal primo aprile scorso, la mediazione tributaria per i contenziosi con Agenzia delle Entrate del valore non superiore a 20mila euro: sarà inammissibile il ricorso proposto senza la preventiva presentazione dell'istanza di annullamento (totale o parziale) dell'atto di competenza delle Entrate(1).

Cos'è la Mediazione Tributaria?
Illustrata con la circolare n. 9/E del 19 marzo scorso (2), la mediazione tributaria è un nuovo istituto
deflattivo del contenzioso tributario.
Si tratta di uno strumento orientato al dialogo con il contribuente e ad una logica risolutiva legittima e trasparente che sottende a rimuovere in via preventiva e immediata gli eventuali profili di illegittimità e infondatezza degli atti, evitando l’instaurazione del giudizio e contribuendo direttamente al miglioramento della qualità dell’azione amministrativa.

La norma prevede che, per le controversie di valore non superiore a 20mila euro, concernenti atti dell'Agenzia delle Entrate notificati a decorrere dal 01 aprile 2012, la proposizione del ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) deve essere preceduta dalla presentazione di un’istanza di annullamento (totale o parziale) dell’atto stesso alla competente struttura dell’Agenzia delle Entrate.
La presentazione della preventiva istanza di annullamento è obbligatoria, nel senso che il ricorso giurisdizionale eventualmente proposto senza aver dato avvio al procedimento amministrativo è inammissibile per espressa disposizione del comma 2 dell’articolo 17-bis; l’inammissibilità è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
L’istanza del contribuente deve contenere il ricorso che si intende proporre alla Commissione tributaria provinciale e la domanda di annullamento dell’atto, formulata sulla base degli stessi motivi di fatto e di diritto contenuti nel ricorso. Inoltre, al contribuente è riconosciuta la facoltà di avanzare una vera e propria proposta di mediazione, consistente nella richiesta di rideterminazione dell’ammontare della pretesa tributaria.
La presentazione dell’istanza, che va effettuata entro gli stessi termini e con le medesime modalità stabilite per l’impugnazione dell’atto innanzi alla CTP, vale come notificazione del ricorso. Ne deriva che il contribuente – qualora intenda adire il giudice a seguito di esito negativo del procedimento di mediazione – è tenuto unicamente a costituirsi in giudizio depositando presso la segreteria della Commissione tributaria l’istanza proposta.
Il nuovo istituto non determina, quindi, ulteriori adempimenti a carico dei contribuenti intenzionati a opporsi alla pretesa tributaria
La mediazione tributaria può concludersi con un accordo ovvero con il diniego dell'accordo.
Vediamoli separatamente:

L'accordo di mediazione
La conclusione della mediazione avviene tramite la sottoscrizione di un accordo, per effetto del quale le sanzioni eventualmente dovute sono ridotte al 40% (tale riduzione è determinata dall’applicabilità dell’articolo 48 del Dlgs 546/1992, stabilita dal comma 8 dell’articolo 17-bis).
La circolare evidenzia, oltre all’ipotesi di rideterminazione della pretesa, la possibilità di un accordo di mediazione che confermi integralmente il tributo contestato con l’atto impugnato, cui consegue, comunque, la riduzione delle sanzioni al 40%.
L’accordo si perfeziona con il pagamento dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata in caso di rateizzazione (trattandosi di controversie di valore non superiore a 20mila euro non sono ammesse più di 8 rate), effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione, mediante versamento diretto, anche tramite compensazione, utilizzando il modello F24. Infatti, in applicazione dell’articolo 48, comma 3, del Dlgs 546/1992, il versamento delle somme dovute a seguito di mediazione può avvenire “in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali, se le somme dovute superano i 50.000 euro”.
Il diniego
In assenza dei presupposti per l’annullamento dell’atto o per la conclusione della mediazione, l’ufficio comunica al contribuente il provvedimento di diniego, dove sono esposte le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa tributaria e sono descritte le attività svolte nel corso del procedimento di mediazione.
Il diniego è atto non impugnabile, atteso che, in ogni caso, il contribuente è tutelato dalla facoltà di costituirsi in giudizio attraverso il deposito del ricorso.
La costituzione in giudizio
Il comma 9 dell’articolo 17-bis prevede che “Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l’Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell’atto di accoglimento parziale”.
Pertanto, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente, contenuto nell’articolo 22 del Dlgs 546/1992, inizia a decorrere dal giorno successivo:
  • a quello di compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte della Direzione provinciale o regionale, quando non sia stato emesso il provvedimento di accoglimento ovvero non sia stato concluso l’accordo di mediazione
  • a quello di notificazione del provvedimento con il quale viene respinta l’istanza prima del decorso dei predetti 90 giorni
  • a quello di notificazione del provvedimento con il quale l’ufficio, prima del decorso dei 90 giorni, accoglie parzialmente l’istanza.
All’indicato termine di 90 giorni per l’esame dell’istanza non si applica la sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre, prevista dall’articolo 1 della legge 742/1969, che opera per i termini di natura processuale, tra i quali quello previsto per la costituzione in giudizio delle parti.



(1) oggetto della mediazione tributaria possono essere controversie derivanti da avvisi di accertamento ovvero da qualsiasi atti impugnabile emessi dall’Agenzia delle Entrate, compresi i dinieghi espressi o taciti di rimborso e le iscrizioni a ruolo. Tra tali atti deve intendersi compreso anche il rifiuto tacito alla restituzione di tributi, sanzioni, interessi o altri accessori; in particolare, per le controversie riguardanti i rifiuti taciti, il nuovo procedimento si applica se, alla data del 1° aprile 2012, non sono ancora decorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso
(2) Istituto introdotto con il D. 198/2011 (articolo 39 comma 9)

1 commento:

  1. se il contribuente ha ragione perchè la riduzione edell'importo è solo del 40%?

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