giovedì 6 giugno 2013

Equitalia salva per un pelo dall’usura solo perché c’è un buco nella legge

La denuncia contro Equitalia per usura, avviata dall’associazione Federitalia e depositata presso la Procura di Parma, è stata archiviata dal GIP. La ragione – spiega il magistrato – è solo perché, in Italia, il reato di usura si configura soltanto in caso diprestito di denaro e non invece – come nel caso di Equitalia – nel caso diriscossione.

Un imprenditore modenese aveva denunciato Equitalia per usura, essendosi accorto di un aumento vessatorio del tasso di interesse e degli agi rispetto al pagamento iniziale. Il debito era passato da 95 mila euro a 148 mila. Come lui, negli scorsi mesi hanno depositato la querela tanti altri imprenditori italiani.

Equitalia salva per il rotto della cuffia

Il giudice delle indagini preliminari ha però salvato l’Agente per la riscossione solo per via di una lacuna legislativa. Il GIP, nella sua motivazione, spiega che esiste unagrave carenza nella nostra legge perché non esiste una norma che vieti la crescita esponenziale delle more e degli agi sulle imposte. Per tale ragione, nel provvedimento di archiviazione, il magistrato sembra invitare il legislatore a coprire al più presto tale “gap”, almeno per quanto attiene al settore delle riscossioni.

Insomma, la denuncia non può essere accolta, ma solleva un caso nazionale serio.

(www.laleggepertutti.it - articolo di redazione)

martedì 4 giugno 2013

NON FIDARSI E' MEGLIO!!! NEMMENO DELLA BANCA...

Antonio (nome di pura fantasia) da qualche mese sta vivendo una vera odissea: ha avuto qualche problema con uno dei suoi istituti bancari per una segnalazione che non doveva nemmeno partire... 

Antonio è un piccolo artigiano quindi questo errore gli sta creando molti danni, gli sta ostacolando l'operatività... e poco importa che la banca che ha creato il danno stia cercando di provvedere all'errore; il danno oramai è fatto.

Com'è ovvio questo "piccolo" errore ha complicato il rapporti con gli altri istituti con cui Antonio lavora, tanto da vedersi chiamare pochi giorni fa dal direttore di banca e palesare un rientro immediato del fido... "del resto il tuo rating è peggiorato" questa è l'unica frase che il buon dirigente ha saputo palesare.

Il rientro è di quelli a quattro zeri... non una cifra improponibile per un artigiano ma una cifra comunque impegnativa per il periodo economiche che stiamo vivendo.
Così Antonio al buon Dirigente bancario chiede un piano di rientro... ed ecco la sorpresa... il modulo che gli viene presentato, in una revisione del 2010, è innanzitutto un'atto di rinuncia ai fidi bancari. Non la banca che chiede un rientro bensì Antonio che dichiara di non avere più necessità di utilizzare i fidi bancari.
E già qui qualcosa da dire ci sarebbe... Lui sta subendo gli errori del sistema bancario e se proprio non si vogliono rinnovare i fidi la Banca dovrebbe mettere nero su bianco le motivazioni così da permettere ad Antonio di dimostrare i disagi partiti per colpa di quella errata segnalazione.

A poche righe di distanza l'espressa rinuncia, con la sottoscrizione del modulo, all'esercizio di qualsiasi contestazione e/o contestazione, anche in sede giudiziale, relativa alla tenuta dei rapporti in oggetto, con particolare ma non esclusivo riferimento alle metodologie di liquidazione e computo degli interessi applicate dalla banca a far data dall'accensione dei rapporti.

Ora... Tu banca chiedi all'utente di rinunciare al diritto di tutelarsi a far data dall'accensione dei rapporti??? Perchè???

Il consiglio della nostra associazione, rivolto a tutti gli utenti bancari: prima di sottoscrivere qualsiasi atto o documento chiedete sempre di poter visionare copia dell'atto. Chiedete di poterlo leggere con la dovuta calma ed attenzione. Chiedete un secondo appuntamento per la sottoscrizione del medesimo solamente dopo aver ponderato attentamente quanto andate a siglare.

Vogliamo lasciarvi con una domanda... quale soggetto economico e giuridico, azienda o banca, consapevole di aver agito nel pieno rispetto della normativa, vi proporrebbe di siglare un atto di rinuncia? Perché l'utente deve rinunciare ad un diritto?

Chiunque volesse assistenza e consulenza in ambito bancario può rivolgersi alla nostra associazione che da tempo ormai ha attivato uno sportello dedicato solamente a questo tipo di problematiche.

BUONI POSTALI FRUTTIFERI: POSTE DEVE CORRISPONDERE GLI INTERESSI COME STABILITI SUL BUONO. I CONSIGLI DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE DI CONSUMATORI

Spesso moltissimi piccoli risparmiatori hanno sottoscritto dei buoni fruttiferi presso Poste Italiane. Tuttavia il risparmiatore, alcune volte, si è visto pagare un valore del buono inferiore rispetto all’ammontare come calcolato in base alle condizioni descritte sul buono di cui era in possesso. O, addirittura, si è visto recapitare un decreto ingiuntivo sulla base del quale Poste ha chiesto l’indebito percepito dall’ignaro risparmiatore, in quanto il valore del buono alla data di riscossione dello stesso, non era conforme ad un decreto ministeriale precedente l’emissione, che aveva cambiato il tasso di interesse di tali buoni e del quale però non vi era nessuna menzione sul buono fruttifero in possesso del risparmiatore.

In merito alla riscossione dei buoni fruttiferi e agli interessi da applicare alla data di liquidazione, è intervenuta la Cassazione a sezioni unite, che con la sentenza 13979/2007 ha stabilito che “Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono. (Principio espresso in sede di risoluzione di questione di massima di particolare importanza)”.

Dunque la Cassazione sottolineando il principio dell’affidamento del risparmiatore all’atto dell’acquisto dei buoni fruttiferi, afferma che l’errore di Poste nel non riportare i nuovi tassi di interesse da applicare, non possa e non debba ripercuotersi sulla buona fede del consumatore che ha diritto a riscuotere la somma risultante dall’applicazione dei tassi per come riportati sui buoni fruttiferi.

La sentenza specifica che tale normativa, abrogata dall’art. 3 c. 7 del d. lgs. 284/99, è valida solo per i buoni fruttiferi già giunti a scadenza. Tuttavia, da tale sentenza della Cassazione, si evince un principio di carattere generale , cioè, la preminenza delle condizioni riportate sul buono fruttifero, prevalgono sulle modifiche stabilite da decreti ministeriali precedenti o contestuali l’emissione, se il buono fruttifero non è stato integrato con tali previsioni. Ciò non vale nel caso di intervento di decreto ministeriale intervenuto successivamente all’emissione dei buoni fruttiferi, in quanto il d.P.R. 156/73 (Codice postale), come modificato dal d.l. 460/74, prevedeva che i tassi di interesse dei buoni fruttiferi potessero essere modificati da decreti ministeriali emessi successivamente alla data di emissione.

Nel caso abbiate richiesto la liquidazione dei vostri buoni fruttiferi e abbiate ottenuto meno rispetto a quanto stabilito sul retro del buono, potete rivolgervi al nostro staff chiedendo un appuntamento al 347 74 21 260 ovvero alla mail feltre@euroconsumatori.eu 

sabato 25 maggio 2013

NULLA IPOTECA EQUITALIA SE....

Il Tribunale di Cosenza ha accolto il ricorso di una contribuente che ha presentato avverso l'INPS e con uan recente sentenza afferma che EQUITALIA NON PUO' ISCRIVERE IPOTECA DECORSI CINQUE ANNI DALLA PREVIA NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE.
Secondo il giudice dell'esecuzione, infatti, nel caso di cartelle esattoriali, la prescrizione della pretesa impositiva (e quindi la possibilità di iscrivere ipoteca sui beni del contribuente moroso) si compie in cinque anni.
Questo vale anche nel caso precipuo in cui il contribuente non abbia fatto opposizione alla cartella e questa sia divenuta definitiva.

Commette quindi un errore chi equipara nella sostanza una cartella definitiva ad una sentenza e, quindi asserisce che la cartella si prescriva dopo il decennio. Infatti la prescrizione decennale può aversi solo e soltanto per le sentenza.

Lo staff della nostra associazione è pronto a dare adeguata assistenza e consulenza ai tanti contribuenti che si visti iscrivere un'ipoteca di fatto illegittima.

Contattate i nostri recapiti per un appuntamento.

Società di recupero crediti: cosa possono fare e cosa non possono fare

In tempi di crisi, le società di recupero crediti scendono in campo più aggressive che mai, spesso travalicando però i limiti consentiti loro dalla legge. Si tratta quasi sempre di condotte isolate, poste da singoli operatori telefonici poco rispettosi delle regole – e mai avallate dalle società stesse – allo scopo di conseguire più elevate percentuali di “recuperato” e, di conseguenza, soddisfacenti provvigioni.

Ecco dunque una rassegna delle condotte che esse devono tenere e l’elenco dei comportamenti illegali.

Obbligo di informazione all’interessato
Quando la società di recupero contatta il debitore deve sempre presentarsi e riferire immediatamente per conto di chi sta telefonando e per quale credito.
È diritto del debitore conoscere il nome dell’operatore, della società di recupero crediti e del creditore per il quale si sta tentando il recupero.


Numero visibile
La società di recupero deve sempre contattare l’interessato da un numero visibile.
Al contrario, vengono spesso segnalati casi di telefonate da numeri anonimi.

Divieto di false dichiarazioni e condotte ingannevoli
Le società di recupero crediti non possono riferire al debitore informazioni false eingannevoli al solo fine di intimorirlo. In particolare, i soggetti incaricati al recupero non possono minacciare azioni o iniziative legali sproporzionate, puramentefantasiose o vessatorie.

Ecco alcuni esempi di false affermazioni delle società di recupero:
- il mancato pagamento dei debiti è un reato e si rischia il carcere: al contrario, si tratta di un inadempimento di natura civilistica e non configura mai illecito penale. Esso può dar luogo, al massimo, a un recupero crediti con l’ufficiale giudiziario;
- il mancato pagamento può portare alla dichiarazione di fallimento: in realtà è sempre necessaria un’apposita procedura fallimentare, preceduta dall’emissione di un decreto ingiuntivo o di una sentenza che attesti l’esistenza del credito;
- al mancato pagamento può far seguito il pignoramento di beni mobili o immobili o addirittura dello stipendio: in realtà affinché possa esserci pignoramento è necessario che intervenga prima una sentenza o un decreto ingiuntivo e previo procedimento dinanzi al giudice. Dunque, il debitore riceverà comunque altri atti a casa e sarà sempre messo nella condizione di difendersi.
- in caso di mancato pagamento sopraggiungerà l’esattore: in realtà, non esiste la figura dell’esattore per crediti privati. Esiste, al massimo, l’ufficiale giudiziario, e quindi il normale pignoramento; ma anche in questo caso deve prima intervenire una sentenza di condanna o un decreto ingiuntivo.

Segnalazione alla Crif
Spesso le società di recupero crediti minacciano l’iscrizione del debitore nella banca dati della Crif. Ciò è possibile solo se il debito è stato contratto con una banca o una finanziaria. Negli altri casi, invece (per es. società telefoniche, della luce, paytv ecc.) non è possibile alcuna segnalazione.

Stalking
Gli incaricati del recupero crediti devono attenersi con scrupolo alle norme riguardantil’incoercibilità psichica e fisica personale. Ciò vuol dire che essi non possono contattare il debitore in orari irragionevoli, con frequenza superiore al dovuto e inluoghi inadeguati (per es. posto di lavoro per i motivi sopra spiegati).
In alcuni casi, le condotte ingannevoli e le pressioni psicologiche poste in essere dalle società di recupero possono integrare reati di violenza e minaccia.

Comunicazioni a terzi
Le società di recupero crediti non possono comunicare informazioni sui mancati pagamenti a soggetti diversi dal diretto interessato. Così l’operatore telefonico non può rivelare le ragioni della telefonata ai familiari, ai colleghi di lavoro o ai vicini di casa del debitore, specie se con lo scopo di esercitare pressione su quest’ultimo.

Reperimento del numero di telefono
Quando il debitore ha voluto mantenere il proprio numero di telefono riservato, non inserendolo in albi, elenchi o non lo abbia comunicato al creditore (come spesso succede nel contratto con questi firmato), la società di recupero non può reperire il recapito telefonico in modi alternativi (per esempio, chiedendolo ai vicini di casa dello stesso stabile).

Registrazioni
Sono vietate le telefonate preregistrate volte a sollecitare il pagamento.

Avvisi di mora
È vietata l’affissione, ad opera di incaricati del recupero crediti, di avvisi di mora (o di sollecitazioni di pagamento) sulla porta del debitore, potendo tali dati personali venire a conoscenza di una serie indeterminata di soggetti con conseguente diffusione illecita di dati personali.

Per la stessa ragione sono vietati i messaggi lasciati nella segreteria telefonica, le cartoline postali o i plichi recanti all’esterno la scritta “recupero crediti” (o locuzioni simili).

Dati personali
Le società di recupero crediti possono utilizzare solo i dati del debitore necessari all’esecuzione dell’incarico: dati anagrafici, codice fiscale o partita Iva, ammontare del credito vantato (unitamente alle condizioni del pagamento) e recapiti (anche telefonici), di norma forniti dall’interessato in sede di conclusione del contratto o comunque desumibili da elenchi o registri pubblici.

I dati dell’interessato devono essere cancellati una volta che la pratica si è conclusa e le somme dovute sono state recuperate.

Recupero crediti domiciliare
Gli incaricati del recupero crediti possono recarsi presso l’abitazione dell’interessato, ma devono adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare la lesione della privacy e della dignità di quest’ultimo. In ogni caso è diritto del debitore non aprire e rifiutarsi di comunicare con loro.
È severamente vietata, infatti, agli incaricati la violazione del domicilio dell’interessato cioè l’introdursi nell’abitazione di quest’ultimo senza il suo consenso.

Attenzione: tali incaricati non sono pubblici ufficiali, non sono ufficiali giudiziari, ma semplici privati cittadini, incaricati di un recupero credito e delegati da società private. Pertanto non avete alcun obbligo nei loro confronti!

(articolo della Dott.ssa Maria Monteleone pubblicato su www.laleggepertutti.it)

Equitalia: interessi superiori alla soglia usura


Come può un debito di 80mila euro nei confronti di Equitalia, lievitare, in pochi mesi, a circa 110mila, nonostante una prima richiesta di rateizzazione? Sarà l’applicazione dell’anatocismo o di un saggio di interessi elevato: fatto sta che un imprenditore casertano ha voluto vederci chiaro e ha incaricato il proprio legale di denunciare Equitalia per usura. La consulenza tecnica di parte, depositata agli atti del procedimento penale, evidenzia l’applicazione di un tasso di interesse, per una delle cartelle incriminate, di circa il 20,22%; in una seconda cartella si arriva al 27,62%; in una terza addirittura al 29,76%! Si tratta di soglie ben superiori a quelle fissate dallaBanca d’Italia e pubblicate trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Com’è possibile? Secondo l’avvocato che ha depositato la denuncia, la spiegazione è molto semplice ed è intuibile già solo dalla lettura delle cartelle: Equitalia eserciterebbe la pratica – illegittima peraltro – dell’anatocismo: in parole povere, gli interessi vengono portati a capitale ogni sei mesi e, in questo modo, producono ulteriori interessi, in una spirale sempre più elevata, che li porta a superare le soglie dell’usura.

Stessa storia si sta verificando a Modena, dove il Giudice per le indagini preliminari deciderà, questo mercoledì, circa la denuncia presentata da Federitalia – associazione antiusura – cui si era rivolto un altro imprenditore vittima degli interessi usurari dell’Agente di riscossione.

In presenza di usura, tanto la legge [1] quando l’orientamento dei giudici prevede la restituzione di tutti gli interessi e le sanzioni.

[1] L. n. 3/2012.

(www.laleggepertutti.it)

Pignoramenti entro un anno a seguito di cartelle esattoriali non pagate


Qualsiasi pignoramento non può aver luogo prima di 60 giorni dalla notifica della cartella e, comunque, deve essere effettuato non oltre un anno dalla stessa. Decorso tale ultimo termine, la cartella perde efficacia e l’Agente per la riscossione deve rinnovare l’intimazione a pagare la somma indicata nel ruolo entro 5 giorni, e solo dal sesto giorno potrà procedere a pignoramento.
Anche quest’avviso perde efficacia se il pignoramento non è stato eseguito entro 180 giorni.

Decorsi 60 giorni dalla notifica, se il debitore non ha pagato scatta un aggravio del debito, a causa:
- dell’aggio di riscossione a suo carico;
- degli interessi di mora dalla data di notifica.
- delle spese di esecuzione.

Il recupero delle spese d’esecuzione presuppone espressamente un’esecuzione fruttuosa, altrimenti tali spese restano a carico dell’esattore [1].

Se il pignoramento è infruttuoso, il concessionario non può addebitare tali spese in occasione di un altro pignoramento, né pretenderle dal debitore disposto al pagamento.

[1] Cass. sent. n. 4695 del 12.05.1999.

(www.laleggepertutti.it)