martedì 4 giugno 2013

BUONI POSTALI FRUTTIFERI: POSTE DEVE CORRISPONDERE GLI INTERESSI COME STABILITI SUL BUONO. I CONSIGLI DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE DI CONSUMATORI

Spesso moltissimi piccoli risparmiatori hanno sottoscritto dei buoni fruttiferi presso Poste Italiane. Tuttavia il risparmiatore, alcune volte, si è visto pagare un valore del buono inferiore rispetto all’ammontare come calcolato in base alle condizioni descritte sul buono di cui era in possesso. O, addirittura, si è visto recapitare un decreto ingiuntivo sulla base del quale Poste ha chiesto l’indebito percepito dall’ignaro risparmiatore, in quanto il valore del buono alla data di riscossione dello stesso, non era conforme ad un decreto ministeriale precedente l’emissione, che aveva cambiato il tasso di interesse di tali buoni e del quale però non vi era nessuna menzione sul buono fruttifero in possesso del risparmiatore.

In merito alla riscossione dei buoni fruttiferi e agli interessi da applicare alla data di liquidazione, è intervenuta la Cassazione a sezioni unite, che con la sentenza 13979/2007 ha stabilito che “Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono. (Principio espresso in sede di risoluzione di questione di massima di particolare importanza)”.

Dunque la Cassazione sottolineando il principio dell’affidamento del risparmiatore all’atto dell’acquisto dei buoni fruttiferi, afferma che l’errore di Poste nel non riportare i nuovi tassi di interesse da applicare, non possa e non debba ripercuotersi sulla buona fede del consumatore che ha diritto a riscuotere la somma risultante dall’applicazione dei tassi per come riportati sui buoni fruttiferi.

La sentenza specifica che tale normativa, abrogata dall’art. 3 c. 7 del d. lgs. 284/99, è valida solo per i buoni fruttiferi già giunti a scadenza. Tuttavia, da tale sentenza della Cassazione, si evince un principio di carattere generale , cioè, la preminenza delle condizioni riportate sul buono fruttifero, prevalgono sulle modifiche stabilite da decreti ministeriali precedenti o contestuali l’emissione, se il buono fruttifero non è stato integrato con tali previsioni. Ciò non vale nel caso di intervento di decreto ministeriale intervenuto successivamente all’emissione dei buoni fruttiferi, in quanto il d.P.R. 156/73 (Codice postale), come modificato dal d.l. 460/74, prevedeva che i tassi di interesse dei buoni fruttiferi potessero essere modificati da decreti ministeriali emessi successivamente alla data di emissione.

Nel caso abbiate richiesto la liquidazione dei vostri buoni fruttiferi e abbiate ottenuto meno rispetto a quanto stabilito sul retro del buono, potete rivolgervi al nostro staff chiedendo un appuntamento al 347 74 21 260 ovvero alla mail feltre@euroconsumatori.eu 

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