giovedì 6 giugno 2013

Risarcito il dipendente licenziato che rinuncia al nuovo posto di lavoro per l’orario stressante

Il risarcimento del danno derivante da licenziamento illegittimo non può essere ridotto se il dipendente ha rifiutato un nuovo impiego con condizioni lavorative peggiori rispetto a quelle precedenti [1].

Il risarcimento dovuto al dipendente illegittimamente licenziato [2] può essere ridotto qualora il datore di lavoro provi che il dipendente ha percepito altri compensi o retribuzioni oppure ha tenuto un comportamento colposo tale da non impedire o ridurre il danno: per esempio l’aver rifiutato un altro impiego.  Ebbene, tra i comportamenti colposi, secondo la Cassazione, non rientra l’aver rifiutato un posto di lavoro che prevede condizioni deteriori rispetto a quello per il quale si è stati licenziati.

Dunque, la riduzione del risarcimento del danno è possibile solo quando il lavoratore ha colpevolmente rifiutato un impiego analogo a quello precedente.

I giudici hanno così riconosciuto l’integrale risarcimento del danno a una lavoratrice nonostante avesse rinunciato ad un nuovo impiego, poiché questo era diverso dal precedente e comportava un orario di lavoro eccessivamente stressante. Inoltre, i giudici hanno precisato che il risarcimento può essere chiesto anche dopo sei anni dal licenziamento.


[1] Cass. sent. n. 1410 del 4 giugno 2013.
[2] Art. 18 dello Statuto de lavoratori.

(articolo della Dott.ssa Monteleone Maria pubblicato su www.laleggepertutti.it)

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