venerdì 21 giugno 2013

Quando è possibile il pignoramento della prima casa dopo la riforma

Come già annunciato, il DL approvato sabato scorso dal Governo Letta (soprannominato “Decreto del Fare”) ha cancellato la possibilità di espropriazioni sulla prima casa. 

Bisogna tuttavia comprendere meglio di cosa si tratti ed entrare nel dettaglio del provvedimento per individuare le ipotesi in cui operi tale agevolazione e quando, invece, è ancora possibile l’esproprio dell’abitazione. 

In generale, tale decreto allenta notevolmente la stretta sui pignoramenti immobiliari, salvaguardando l’immobile in cui il debitore risiede. 

Tuttavia, sino a quando non entrerà in vigore, l’abitazione principale sarà trattata come gli altri immobili: essa, quindi, sarà espropriabile da Equitalia a condizione che il credito vantato da quest’ultima sia superiore a 20 mila euro. 

Quando non si applica il divieto di pignoramento 
La prima, preliminare e necessaria, precisazione da fare è che le nuove regole si riferiscono solo ai casi in cui il creditore procedente sia Equitalia. Pertanto, in tutte le altre ipotesi (quando, per esempio, si è in presenza di una banca, un’assicurazione, una finanziaria, ecc.) il pignoramento dell’immobile sarà possibile, anche per piccoli importi di debiti. 
Il secondo caso in cui non si applica il divieto di pignoramento è alle case di lusso, ossia quelle accatastate A/1, A/8 e A/9. 

Limite di valore del debito 
Fuori dai predetti casi, il pignoramento sarà vietato solo se l’immobile è adibito ad abitazione principale. Questo non vuol dire, però, che Equitalia non sia legittimata a iscrivere ipoteca. Al contrario, lo potrà ben fare e – pur essendole inibito di procedere alla vendita forzata dell’immobile – essa si soddisferà con precedenza rispetto agli altri creditori che abbiano promosso l’esecuzione forzata

Fuori dall’ipotesi di immobile adibito ad “abitazione principale”, e quindi in tutti gli altri casi (per esempio, seconda casa), l’abitazione è pignorabile a condizione che: 
1. il credito fatto valere da Equitalia sia superiore a 120 mila euro; 
2. siano decorsi sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca senza che il debitore abbia pagato.

Cosa si intende con “abitazione principale” 
L’abitazione principale – quella cioè che la riforma ha reso impignorabile – è un concetto che va distinto da quello di “prima casa” con cui non necessariamente coincide sempre. 
Perché si possa parlare di abitazione principale è necessario che:
- si tratti dell’unico immobile in proprietà del debitore; 
- il debitore vi risieda anagraficamente. 
Con la conseguenza che, se il contribuente possiede un solo immobile, però risiede in un’altra abitazione (per es. a titolo di comodato, usufrutto o locazione), l’espropriazione della prima è sempre possibile

Immobili ad uso diverso da quello abitativo 
Poiché la nuova norma richiede la “residenza anagrafica”, sembra da escludere che, nel beneficio dell’impignorabilità, possano ricadere immobili ad uso ufficio. Perché infatti operi il divieto di pignoramento, si deve sempre parlare di immobili ad uso abitativo

(Articolo su www.laleggepertutti.it)

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