venerdì 21 giugno 2013

Segnalazione cattivi pagatori in centrale rischi: obbligo di avviso con raccomandata

Ogni volta che la banca procede a segnalare un cattivo pagatore in centrale rischi ha l’obbligo di inviargli, prima, un preavviso con raccomandata a.r. o altro strumento equivalente (per esempio, la posta elettronica certificata). Non può quindi farlo con posta ordinaria. In tal ultimo caso, infatti, qualora il correntista asserisca di non aver ricevuto alcunché, l’istituto di credito deve riuscire a dimostrare il contrario (prova tutt’altro che facile).

Pertanto, in tale situazione, il moroso segnalato in centrale rischi – cui non è stata fornita adeguata comunicazione di preavviso – potrà far valere l’illegittimità dell’iscrizione e chiedere la cancellazione.

A chiarire questo importante aspetto è stato l’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) in una decisione dello scorso mese [Decisione n. 2083 del 19.04.2013].

Il caso deciso dall’Arbitro si riferisce a un soggetto segnalato alla Centrale Rischi per un pagamento non effettuato nei termini; l’uomo aveva poi rimediato alla morosità con un successivo versamento. In questi casi, la normativa prevede che le informazioni relative a ritardi nei pagamenti, successivamente regolarizzati, possano essere conservate all’interno del sistema di informazioni creditizie fino a ventiquattro mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi superiori a due rate o mesi.

Ma l’interessato aveva dedotto di non aver mai ricevuto un preavviso dell’imminente segnalazione. La banca, che aveva sostenuto di averlo fatto con una lettera ordinaria, è stata ritenuta responsabile dall’Arbitro Bancario.

In tali casi, infatti, quando un Istituto di Credito abbia segnalato un proprio cliente in una centrale rischi e non lo abbia prima avvisato con raccomandata od altro mezzo di trasmissione equivalente, ma con posta ordinaria, deve riuscire a fornire la prova della conoscenza della comunicazione da parte del destinatario. In mancanza di tale dimostrazione, la segnalazione si considera illegittima [Attualmente la normativa di riferimento è costituita dall’ art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia (direttamente applicabile da parte dell’ABF in virtù del richiamo esplicito contenuto nell’ art. 3 – Sez. VI delle disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d’ Italia ) nonché dall’art. 125, comma 3, del t.u.b., come modificato dall’ art. 1, comma 1, del d. lgs.13.08.2010, n. 141.].

La pronuncia segue di pochi mesi il chiarimento dato dal Garante della Privacy che, con riferimento alle segnalazioni in CRIF, aveva sostenuto che l’iscrizione del cattivo pagatore deve essere sempre preceduta da un preavviso. Qualora ciò non avvenga, il debitore può chiedere al creditore di provvedere alla cancellazione della segnalazione, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di accoglimento del ricorso del correntista.

(articolo di www.laleggepertutti.it)

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