martedì 22 ottobre 2013

L'estinzione anticipata? Rimborso polizza assicurato.

Anche in tempo di crisi capita di riuscire ad estinguere anticipatamente un finanziamento.
A volte, anzi spesso, l'estinzione è collegata all'erogazione di un nuovo finanziamento con il quale un finanziatore chiude un contratto pregresso e tiene per sé nuova liquidità.
E' al momento dell'estinzione anticipata che il consumatore si trova di fronte a contratti sottoscritti in precedenza che contengono clausole che prevedono che la polizza collegata al mutuo resti in vigore anche dopo l'estinzione anticipata del finanziamento.
Ebbene questa clausola è nulla e le somme versate a titolo di commissioni bancarie e finanziarie o a copertura di un premio assicurativo devono essere rimborsate al cliente in misura parziale e proporzionale al periodo non goduto.
Questi gli elementi fissati dai Collegi dell'ABF (Arbitro Bancario Finanziario) in materia di restituzione parziale delle spese sostenute al momento dell'accensione del mutuo in caso di estinzione anticipata
Riportiamo di seguito estratto di un interessante articolo di Marco  Marinaro in "L'estinzione del mutuo fa rimborsare la polizza" (www.ilsole24ore.com).
"Si tratta di una questione che investe la trasparenza, sia nella fase dell'informativa precontrattuale, sia in quella contrattuale non sempre rigorosa e tale, quindi, da ingenerare l'assunzione di obblighi in maniera non sufficientemente consapevole da parte del consumatore. Con riferimento alle spese sostenute al momento della sottoscrizione del finanziamento (un mutuo o una cessione del quinto dello stipendio o della pensione) nel contratto spesso è poco chiara la qualificazione delle spese non ripetibili (up-front) rispetto a quelle che devono invece imputarsi a un meccanismo di maturazione progressiva e, come tali, suscettibili di restituzione parziale in caso di estinzione anticipata (recurring).
Nel dettaglio, nel caso di esercizio della facoltà di adempimento anticipato, il consumatore ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito. Su questa problematica si è formato un consolidato orientamento dell'Abf, che ha affermato il carattere ricognitivo delle norme in materia di rimborso degli oneri pagati anticipatamente e non espressamente riferiti a prestazioni che si esauriscono al momento della stipulazione (si veda la decisione 2817/2013 del collegio di Napoli). Pertanto, anche le somme versate a titolo di premio assicurativo per la stipulazione di polizze connesse al rischio del credito (solitamente mediante l'adesione a polizze collettive ove il rischio assicurato è costituito da decesso, infortunio, malattia, dalla sopravvenuta invalidità permanente da infortunio o malattia del soggetto finanziato, o dalla sua sopravvenuta incapacità lavorativa), oltre che le commissioni bancarie e finanziarie, in mancanza di criteri di calcolo indicati nella documentazione contrattuale, devono essere restituite al cliente in misura proporzionalmente corrispondente alle quote riferibili al periodo non goduto, difettando diversi criteri contrattuali oggettivi e ragionevoli (tra le tante, si vedano le pronunce 776/2012 del collegio Milano e 1169/2013 del collegio di Roma).
Per quanto attiene alla polizza (credit protection insurance) si è anche ritenuto che la clausola che ne prevede la vigenza obbligatoria anche dopo l'estinzione anticipata (totale o parziale) del finanziamento sia nulla (ma la nullità riguarda solo la clausola, non l'intero contratto) perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi previsti dal contratto, violando la buona fede. Lo stretto nesso funzionale che lega il contratto di finanziamento alla copertura assicurativa (obbligatoria per legge nei casi di cessione del quinto) comporta che la parte di premio che corrisponde al periodo non goduto di copertura del rischio sia indebita e debba essere restituita (si veda la decisione 449/2013 del collegio di Roma).
D'altra parte, anche l'articolo 22 della legge 221/2012, sovente invocato nelle difese da banche e finanziarie, nell'imporre all'impresa assicuratrice la restituzione della parte di premio non goduto e nel precisare i criteri cui ci si deve attenere nella liquidazione, non esclude la legittimazione dell'intermediario finanziario, quando ricorrono i presupposti, né, in mancanza di criteri contrattualmente precisati, l'applicazione del residuale criterio proporzionale (collegio di Napoli, n. 2817/2013)." 


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