lunedì 28 ottobre 2013

OTTICA AVANZI - 2X1 OCCHIALE IN REGALO - PROVVEDIMENTO 24534 AGCM - PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA

PS8857 - OTTICA AVANZI-2X1 OCCHIALE IN REGALO 
Provvedimento n. 24534 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 2 ottobre 2013; 

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; 

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); 

VISTO l’art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha aumentato il massimo edittale della sanzione a 5.000.000 euro; 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012; 

VISTO il proprio provvedimento del 9 maggio 2013, con il quale è stata deliberata l’adozione della misura cautelare, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo; 

VISTA la delibera del 3 settembre 2013 con la quale è stato prorogato di 30 giorni il termine di conclusione del procedimento; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE 

1. Avanzi Holding S.r.l. (di seguito, anche Avanzi) in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società è attiva nel settore della vendita di occhiali da vista, da sole, accessori per l’ottica, con un fatturato di 88.761.000 euro al 31 dicembre 2011. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nella diffusione di una campagna promozionale per la vendita di occhiali da vista, con diversi spot televisivi e radiofonici caratterizzati dal claim “2 x 1 un occhiale in regalo”. 

3. In particolare, con segnalazione del 14 febbraio 2013, un consumatore ha lamentato che lo spot televisivo dell’Ottica Avanzi, mediante il claim: “quando compri un occhiale da vista ne hai sempre un altro in regalo […] AVANZI vedi che ti conviene!”, prospetterebbe la possibilità di acquistare un paio di occhiali ricevendone un altro in omaggio mentre, in realtà, il consumatore che acquista un paio di occhiali riceverebbe semplicemente un “buono acquisto” del valore di 59 euro. 

4. I messaggi televisivi diffusi dal professionista hanno diverse ambientazioni (un guidatore sbatte con la macchina in una vetrina di un negozio; un tifoso va allo stadio ma finisce nella zona riservata alla tifoseria avversaria) ma sono tutti caratterizzati dall’utilizzo del claim: “2x1 un occhiale in regalo”. Inoltre nei vari messaggi mentre si svolgono le varie “scenette” una voce fuori campo recita: “[…] occhio è ora di andare da AVANZI […] quando compri un occhiale da vista ne hai sempre un altro in regalo […] AVANZI vedi che ti conviene”. Compare, quindi, in tutti gli spot una grande scritta dal claim “2x1 un occhiale in regalo” ed in basso sullo schermo compare, per pochi attimi in chiusura di spot, una didascalia con caratteri ridotti che riporta l’indicazione: “L’occhiale è del valore di 59 euro. Offerta valida fino al 31- 1 – 2013, acquistando un occhiale completo di lenti antiriflesso”. 
Lo spot radiofonico recita solo la frase: “con il 2x1 quando compri un occhiale da vista ne hai sempre un altro in regalo”. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 
Attività istruttoria 

5. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 12 aprile 2013 è stato comunicato alla parte l’avvio del procedimento istruttorio n. PS8857 per possibile violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e d), 22, comma 1, del Codice del Consumo e per la valutazione della sospensione provvisoria della pratica commerciale ai sensi dell’art.27, comma 3, del medesimo Codice del Consumo. 

6. In tale sede, veniva in particolare ipotizzata la non correttezza della pratica commerciale consistente nella diffusione di una campagna promozionale, tramite spot televisivi, spot radiofonici e cartelloni pubblicitari, caratterizzata dal seguente claim: “quando compri un occhiale da vista ne hai sempre un altro in regalo […] AVANZI vedi che ti conviene!” ovvero: “2x1 Un occhiale in regalo per te o per chi vuoi tu”. 

In data 26 aprile 2013, la società Avanzi ha depositato una prima memoria difensiva. 

In data 7 e 26 maggio 2013 la stessa società ha depositato ulteriori memorie e la documentazione richiesta con il provvedimento di avvio dell’istruttoria. 

In data 9 maggio 2013 l’Autorità ha disposto, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, la sospensione provvisoria della pratica commerciale in esame. 

Nei giorni 5, 6, 7 e 10 giugno 2013 la società ha depositato documentazione probatoria. 

In data 13 giugno 2013 ha avuto luogo l’audizione dei rappresentanti della società Avanzi Holding S.r.l.. 

In data 19 e 26 giugno 2013 la parte ha fatto pervenire due comunicazioni relative alla diffusione di una nuova campagna pubblicitaria che prevede l’utilizzo dell’espressione “2x1”. 

In data 25 giugno 2013 è stata comunicata alla parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 

In data 5 luglio 2013 la parte ha fatto pervenire un’ultima memoria conclusiva. 

2) Le evidenze acquisite 

7. La campagna pubblicitaria relativa alla promozione della società Avanzi c.d. “2x1” si è svolta a partire dal mese di settembre 2012 e sino al mese di febbraio 2013 attraverso uno spot televisivo ed uno spot radiofonico che rappresentavano un consumatore che entrava in un negozio di Avanzi sfondandone la vetrina (c.d. “soggetto vetrina”); 
- a partire dal 21 marzo 2013 (attraverso il canale televisivo) e a partire dal 31 marzo 2013 (attraverso il canale radiofonico) fino al 31 maggio 2013, sono stati trasmessi messaggi aventi ad oggetto un tifoso di calcio (affetto da problemi di vista) che si reca allo stadio e sbaglia il lato dello stadio in cui si siede ritrovandosi in mezzo ai tifosi della squadra avversaria (c.d. “soggetto tifosi”); 
- a partire dal 22 giugno 2013 ha avuto inizio una nuova promozione con scadenza 31 agosto 2013, nella quale la società continua ad utilizzare il claim “2x1”; 
- gli ultimi messaggi pubblicizzano la possibilità per i consumatori affetti da problemi di vista di recarsi, entro il 31 agosto, presso uno qualsiasi dei punti vendita di Avanzi su tutto il territorio nazionale ed acquistare un paio di occhiali da vista - scelto tra quelli presenti in esposizione e corredato da una coppia di lenti antiriflesso – avendo immediatamente diritto a ricevere, in regalo un secondo paio di occhiali da vista del valore di 59 euro corredato da una coppia di lenti monofocali 1.5 di serie. La montatura degli occhiali in omaggio potrà essere scelta tra quelle appartenenti alla collezione esposta in un’apposita griglia che riporta l’indicazione “Che Prezzo?”, griglia che si trova esposta in tutti i negozi ed è individuata da un bollino ben visibile sul quale è riportata la seguente dicitura: “2x1 occhiale in regalo - scegli qui il tuo occhiale in regalo fra quelli contrassegnati dal bollino”. In alternativa rispetto all'immediato ritiro del secondo paio di occhiali in regalo, al consumatore viene offerta la possibilità di ottenere un buono di pari valore (59 euro); 

- il buono da 59 euro potrà essere utilizzato in un secondo momento per ritirare gli occhiali in regalo - da scegliersi tra quelli inseriti nella griglia che riporta l’indicazione “Che Prezzo?”, le cui caratteristiche sono state su descritte - quale buono sconto dell'importo di 59 euro da far valere sull'acquisto di un secondo occhiale da vista, di valore superiore ai 59 euro. Ancora, il buono potrà essere utilizzato per ottenere in omaggio, invece degli occhiali da vista in promozione della collezione “Che Prezzo?”, una coppia di lenti graduate colorate del valore di 59 euro; si tratta delle lenti "puntozero" monofocali 1,5 di serie. L’unica condizione prevista in tutte le ipotesi di fruizione del buono di cui trattasi è che lo stesso sia utilizzato presso il punto vendita che lo ha rilasciato entro 14 giorni dall’acquisto. Le caratteristiche e le modalità per fruire dell’offerta in esame sono rinvenibili sul sito www.avanzi.com. 

3) Le argomentazioni difensive della Parte 8. Nelle memorie il professionista afferma che la promozione oggetto del presente provvedimento è assolutamente vera, in quanto al consumatore che acquista un paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso presso un qualunque punto vendita Avanzi viene consegnato un altro paio di occhiali a scelta tra quelli al prezzo di 59 euro che sono gli occhiali appartenenti al modello base commercializzato dalla società. La possibilità di ottenere al posto degli occhiali in omaggio, al momento dell’acquisto di un paio di occhiali da vista, il buono omaggio dal valore di 59 euro è una possibilità in più che la società offre al consumatore che, in questo modo, può – se non vuole avere un paio di occhiali da 59 euro – scegliere un diverso tipo di occhiali utilizzando il buono come sconto sul prezzo del prodotto scelto. Se invece il cliente opta per gli occhiali omaggio, la scelta avviene tra una tipologia di occhiali di base, senza lenti antiriflesso, con indice di rifrazione pari a 1.5 e con una copertura da -6 a +6 diottrie; la gamma prevista copre le esigenze di circa il 96% della popolazione. 
Per beneficiare della promozione il consumatore deve acquistare un paio di occhiali con lenti antiriflesso del valore minimo di 99 euro ed anche questa specifica caratteristica, ossia che gli occhiali da acquistare per fruire della promozione debbano avere le lenti “antiriflesso”, è specificata in calce ai messaggi pubblicitari. 

9. Alla luce di quanto esposto nelle difese, il Professionista sostiene che i messaggi oggetto del procedimento de quo non sono idonei ad ingannare i consumatori, considerato che tutte le caratteristiche della promozione sono descritte in calce ai messaggi stessi. A ciò si aggiunga che, sempre a garanzia del consumatore, nelle pubblicità viene riportato un numero verde gratuito dedicato all’acquisizione di tutte le possibili informazioni utili a conoscere dettagliatamente le condizioni della promozione. La filosofia del Gruppo Avanzi è quella di rendere l’acquisto degli occhiali il più accessibile possibile a tutti i consumatori, per questo il Gruppo adotta una politica di prezzo chiara e trasparente. Infatti, nei punti vendita tutti gli occhiali sono esposti con l’indicazione del prezzo comprensivo di lenti antiriflesso che vengono considerate lenti di base. A fianco dei vari espositori, in tutti i negozi vi è una locandina con le specifiche variazioni di prezzo che gli occhiali esposti possono subire per essere adeguati alle particolari richieste del consumatore acquirente. La caratteristica distintiva degli occhiali Avanzi è quella di costare meno rispetto alla media degli occhiali da vista in commercio. In merito alla qualità degli occhiali dati in omaggio, si segnala che questi sono il prodotto base che la società pone regolarmente in vendita al pubblico. Il claim 2x1 è utilizzato a livello internazionale dal Gruppo Avanzi ed è alla base della filosofia dell’azienda, cresciuta sulla stima e sulla fiducia dei consumatori. Là dove fosse successo, non era intenzione della società non rispettare i principi di affidamento della clientela e di diligenza professionale previsti dal Codice del Consumo. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

10. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa tramite spot televisivi e radiofonici, in data 18 luglio 2013 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 

11. Con comunicazione dell’8 agosto 2013 l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha richiesto un’integrazione della documentazione trasmessa, ai sensi dell’art. 16, comma 4 del Regolamento sulle procedure istruttorie. In data 9 agosto 2013 è stata inviata la documentazione richiesta. 

12. Con parere pervenuto in data 9 settembre 2013, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e d), e 22, comma 1, del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni: 

- la comunicazione è finalizzata a promuovere il prodotto in questione, attraverso diversi mezzi e metodi di diffusione e si basa su di un claim forte e chiaro nel senso di promettere un paio di occhiali in regalo. In realtà il consumatore riceve un paio di occhiali del valore di 59 euro da scegliere nell'ambito di una specifica tipologia di occhiali o in alternativa un buono acquisto, sempre del valore di 59 euro. Buono da poter spendere entro 14 giorni dalla data di acquisto del primo paio di occhiali nel medesimo punto vendita; 

- il paio di occhiali in omaggio è un paio di occhiali con caratteristiche specifiche, circostanza della quale non è fatta alcuna menzione nei messaggi pubblicitari. Nell’eventualità che il consumatore voglia disporre di una più ampia scelta di occhiali per usufruire dell’offerta deve obbligatoriamente accettare un buono acquisto pari a 59 euro che verrà scalato dal prezzo degli occhiali che il cliente deciderà di acquistare in un momento successivo e, comunque, entro 14 giorni dal primo acquisto, termine al quale l’utilizzo del buono è vincolato; 

- la percezione dell’offerta diffusa dalla società Avanzi, tenuto conto della sua formulazione e presentazione, è recepita dai destinatari nel senso che l’offerta consente di ricevere un paio di occhiali in omaggio che ha caratteristiche analoghe al paio di occhiali già acquistato; 

- premesso che non ogni omissione informativa acquisisce rilevanza ai fini del giudizio di scorrettezza delle pratiche commerciali, in quanto l’eventuale omissione va valutata rispetto alla capacità di limitare significativamente la portata delle affermazioni contenute nel messaggio che si valuta, inducendo in errore i destinatari in ordine alle effettive caratteristiche e natura del prodotto pubblicizzato, nel caso di specie, il contenuto prevalente del messaggio risulta essere in modo preponderante l’indicazione “2X1” che, di fatto, risulta diverso da quello che l’espressione lascia intendere. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

13. Oggetto del presente provvedimento è la pratica commerciale posta in essere dal professionista per promuovere la vendita di occhiali da vista tramite la promessa pubblicitaria di ottenere all’acquisto di un paio di occhiali da vista un altro paio, sempre da vista, in omaggio. I messaggi promozionali utilizzano il concetto, noto ai consumatori, del 2x1. La campagna pubblicitaria è stata articolata dal professionista con molteplici forme di messaggi: spot televisivi, spot radiofonici, cartellonistica, ecc.. 

14. Risulta agli atti dell’istruttoria che, a partire dal mese di settembre 2012 e fino al mese di maggio 2013, con cadenza periodica, il professionista ha applicato la promozione del 2x1 ed ha pubblicizzato detta promozione in vari modi e, negli spot televisivi, attraverso diverse rappresentazioni sceniche. Tutte le modalità utilizzate hanno però sempre riproposto il medesimo claim pubblicitario ovvero: “2 x 1 un occhiale in regalo”; “quando compri un occhiale da vista ne hai sempre un altro in regalo […] AVANZI vedi che ti conviene!”. I messaggi pubblicitari in esame, pertanto, pur diversificandosi nelle ambientazioni e nei mezzi di diffusione, essendo sempre diretti a pubblicizzare la medesima promozione, integrano un’unica pratica commerciale. 

15. Nelle difese il Professionista ha eccepito, in via preliminare, la legittimità dell’avvio dell’istruttoria, in quanto la promozione oggetto di valutazione sarebbe veritiera, posto che i vari messaggi promettono all’acquisto di un paio di occhiali da vista il diritto ad ottenere un altro paio di occhiali da vista in omaggio ed i vari acquirenti che hanno aderito alla promozione hanno effettivamente ricevuto un paio di occhiali da vista in omaggio in aggiunta a quelli regolarmente acquistati. 

16. L’eccezione sollevata non è accoglibile. Sul punto si evidenzia che la normativa dettata dal Legislatore a tutela del consumatore è volta a proteggere quest’ultimo non solo dalle pubblicità c.d. “mendaci”, ma anche, da tutte quelle promozioni che nella loro presentazione e/o forma complessiva risultano comunque idonee a generare nei consumatori un falso convincimento e/o una aspettativa diversa rispetto a ciò che risulta concretamente ottenibile aderendo alle promozioni stesse, e che, come tali, spingono i destinatari dei messaggi ad assumere una decisione commerciale che, in presenza di tutte le informazioni essenziali relative alla promozione stessa, essi non avrebbero probabilmente preso. 

17. L’art. 21 del codice del consumo, infatti, considera come ingannevole la pratica commerciale che contiene informazioni che, in qualsiasi modo, compresa la loro presentazione complessiva, sono idonee ad indurre il consumatore medio in errore riguardo ad uno o più elementi dell’offerta. Oggetto del presente provvedimento è, pertanto, la valutazione circa l’idoneità del claim pubblicitario utilizzato, in assenza di tutte le specifiche essenziali dell’offerta, a creare aspettative diverse e maggiori rispetto alle opzioni concretamente riconosciute nell’ambito della promozione stessa. 

18. In particolare, il claim 2x1 contenuto nei messaggi pubblicitari diffusi fino al 31 maggio 2013 era formulato in modo tale da promettere al consumatore che, acquistando un paio di occhiali da vista, quest’ultimo potesse ricevere in regalo un ulteriore paio di occhiali senza alcuna specificazione in merito alle caratteristiche degli occhiali offerti in omaggio. In altri termini, sulla base della struttura dei messaggi di cui trattasi, i destinatari potevano essere legittimamente indotti a ritenere che, acquistando un paio di occhiali da vista, fosse possibile ottenere in omaggio un ulteriore paio di occhiali uguale a quello acquistato. Si consideri sul punto che lo stesso Professionista si definisce come operatore che commercializza occhiali ad un prezzo il più accessibile possibile per i consumatori pur rispettando una certa qualità. 

19. Dalle risultanze istruttorie è emerso che, per poter aderire alla promozione di cui trattasi, il consumatore deve acquistare un paio di occhiali con lenti antiriflesso dal costo minimo di 99 euro e il paio di occhiali che riceve in omaggio ha valore di 59 euro, ovvero un valore inferiore rispetto a quello acquistato. 

20. Pertanto, i consumatori acquirenti, per poter ottenere un ulteriore paio di occhiali da vista con le stesse caratteristiche di quello acquistato e del medesimo valore economico, potranno solo farsi consegnare il buono omaggio del valore di 59 euro che potranno utilizzare come sconto sull’acquisto, presso il medesimo punto vendita di un diverso paio di occhiali. 

21. Orbene, i messaggi diffusi sino al 31 maggio 2013 omettevano di indicare con chiarezza tutte le caratteristiche dell’offerta e prospettavano una modalità di fruizione non esattamente corrispondente a quella effettivamente applicata, in quanto, utilizzando ed enfatizzando il termine 2x1, senza le dovute specificazioni in merito alle concrete modalità di fruizione dell’offerta, i destinatari erano legittimati a ritenere di per poter beneficiare, con l’acquisto di un paio qualsiasi di occhiali da vista, dei vantaggi della promozione così come percepiti, ovvero di poter avere due paia di occhiali con le stesse caratteristiche. Si ricorda invece che, per fruire della promozione, fino all’ultima campagna pubblicitaria, era necessario acquistare un paio di occhiali da vista del valore minimo di 99 euro con le lenti antiriflesso per ottenere in omaggio un altro paio di occhiali del valore di 59 euro e senza le lenti antiriflesso. Risulta agli atti che la società, nell’ultima campagna pubblicitaria, ha esteso la possibilità per i consumatori di aderire alla promozione anche nel caso dell’acquisto di un paio di occhiali del valore di 59 euro. 

22. Con le integrazioni ai messaggi operate dal professionista nell’ultima campagna pubblicitaria, il claim 2x1 è stato integrato con le specifiche relative alle modalità di fruizione dell’offerta. In particolare, è stato chiarito che il consumatore acquirente che aderisce alla promozione deve acquistare un paio di occhiali del valore minimo di 99 euro e che lo stesso può ricevere in omaggio un paio di occhiali dal valore di 59 euro o un buono acquisto, sempre da 59 euro, da spendere entro quattordici giorni dalla data dell’acquisto nel medesimo punto vendita. 

23. Premesso quanto sopra, si ritiene che la promozione diffusa sino al 31 maggio 2013 sia stata attuata con modalità ambigue e fuorvianti e, come tale, idonea ad indurre in errore i destinatari in merito alle concrete modalità di fruizione della stessa. 

24. Sempre alla luce di quanto sopra, la condotta posta in essere da Avanzi con la campagna pubblicitaria diffusa fino al 31 maggio 2013 risulta contraria allo standard di diligenza professionale che il consumatore medio, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, può ragionevolmente attendersi in relazione alla qualità e completezza delle comunicazioni commerciali del professionista. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

25. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo e dell'art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 

26. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa. 

27. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame dell’importanza del professionista, trattandosi di un operatore di rilievo nel settore con una catena di negozi presenti sull’intero territorio nazionale, nonché dell’elevato grado di offensività della promozione, in quanto in grado di agganciare una vasta categoria di consumatori attratti dall’inesatta promessa di un’offerta particolarmente vantaggiosa. La campagna pubblicitaria, inoltre, per le ambiguità con le quali è stata costruita, è in grado di influenzare una vasta categoria di consumatori considerato, per un verso, il canale pubblicitario utilizzato, ossia le principali emittenti televisive e radiofoniche nazionali, per altro verso, il contenuto fortemente attraente essendo incentrato sulla promessa di un omaggio. 

28. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dal mese di settembre 2012 e sino al 31 maggio 2013; successivamente, il professionista modificando e ampliando l’aspetto informativo del messaggio ha eliminato gli aspetti ingannevoli insiti nei messaggi. 

29. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Avanzi holding S.r.l. nella misura di 30.000 € (trentamila euro). 

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e d), 22, comma 1, del Codice del Consumo del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante la prospettazione di un omaggio attraverso modalità eccessivamente enfatiche e fuorvianti a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alle modalità della promozione commerciale per la vendita dei prodotti pubblicizzati dal professionista; 

DELIBERA 
a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Avanzi Holding S.r.l. costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e d), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 

b) di irrogare alla società Avanzi Holding S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 30.000 € (trentamila euro). 

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. 

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. 
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. 

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell’art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Ombretta Main 
IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella

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