mercoledì 14 novembre 2012

COLPA MEDICA - IL PAZIENTE DEVE SOLAMENTE DIMOSTRARE IL DANNO

Siamo stati contattati da numerose persone che, a seguito di cure mediche, ritengono di avere subito dei danni.
Molti di loro vivono nel timore e nella disillusione di non poter ottenere alcuna giustizia... rinchiudendosi in un sentimento di triste rassegnazione che li vede doppiamente vittime; vittime di un sistema sanitario non sempre adeguato, vittime di un sistema lobbistico apparentemente radicato.

Vogliamo condividere con Voi la storia di questi due genitori che non si sono arresi nonostante nei primi due gradi di giudizio avessero accusato pesanti bocciature e che di fronte alla sentenza del 9 ottobre 2012 n. 17143 della Corte di Cassazione - Sezione III civile, hanno potuto finalmente trarre un sospiro di sollievo.

"La Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito che sul paziente incombe soltanto l’onere di dimostrare il mancato raggiungimento del risultato, mentre il medico per giustificarsi dalla presunta colpa dovrà provare la corretta esecuzione della prestazione. La Corte di cassazione, con la sentenza 17143/2012, accogliendo il ricorso dei genitori di un bambino che aveva perso completamente il visus all’occhio destro e contratto una forte miopia al sinistro a causa di una fibroplasia retro lenticolare, ha stabilito che sul paziente incombe solamente l'onere di dimostrare il mancato raggiungimento del risultato, mentre il medico, per giustificarsi dalla presunta colpa, sarà costretto a provare la corretta esecuzione della prestazione. 

Nei primi due gradi di giudizio, però, i genitori avevano incassato due bocciature.Il tribunale di Ariano Irpino e la Corte di Appello di Napoli, infatti, avevano respinto il ricorso perché i genitori non avrebbero dimostrato con certezza assoluta l’esistenza del nesso causale tra l’attività del sanitario e la patologia insorta.

I Giudici di Piazza Cavour, non la pensano come i giudici di merito, di fatti per loro "il danneggiato è tenuto a provare il contratto e ad allegare la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta diligenza”. “Mentre al debitore, presunta la colpa, incombe l’onere di provare che l’inesattezza della prestazione dipende da causa a lui non imputabile, e cioè la prova del fatto impeditivo”; il mancato adempimento del medico, tuttavia, “non può essere desunto ipso facto dal mancato risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutata alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell’attività professionale”.

Per quanto concerne, poi, l'onere della prova gli "Ermellini", hanno tenuto a precisare che “è da superarsi, sotto il profilo della ripartizione degli oneri probatori, ogni distinzione tra interventi ‘facili’ e ‘difficili’, in quanto l’allocazione del rischio non può essere rimessa alla maggiore o minore difficoltà della prestazione”, incombendo, in caso di insuccesso in capo al "...medico dare la prova della particolare difficoltà della prestazione”.

Indi per cui, la difficoltà tecnica sarà tenuta in considerazione “solamente ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa riferibile al sanitario”.

In ultimo, riguardo al nesso causale, i giudici ricordano che “in materia civile vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del ‘più probabile che non’, mentre nel processo penale vige la regola della prova ‘oltre ogni ragionevole dubbio’”. Dunque anche in questo senso le pretese dei giudici di merito erano errate."

Una storia pesante, che nasconde anni di tenacia e di indiscutibile sofferenza, ma che porta i consumatori a recuperare pian piano un po' di sano ottimismo ed un adeguato livello di civiltà.

(Fonte per la parte virgolettata al sito www.tuodiritto.it: link http://www.tuodiritto.it/component/content/article/53-news/2149-colpa-medicaal-paziente-e-sufficiente-provare-il-danno-corte-di-cassazione-n-1714312.html)

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