mercoledì 28 novembre 2012

INCIDENTE STRADALE: QUALI SONO I DANNI RISARCIBILI?

Chi è vittima di un incidente stradale ha diritto a un risarcimento economico per le conseguenze subite sia sul piano patrimoniale [1] che personale. Ma quali sono, in concreto, le lesioni passibili di risarcimento danni? Quali le casistiche più comuni?

Danni patrimoniali
Rappresentano tutti i pregiudizi materiali ed economici subiti dal danneggiato in seguito a un sinistro stradale. Provocano direttamente o di riflesso una diminuzione del patrimonio del soggetto leso e quindi un suo impoverimento. Possono essere di due tipi:
1) Danni diretti al patrimonio: vi rientrano quei danni arrecati all’autoveicolo e agli altri beni di proprietà del danneggiato (si parla anche di danno emergente).
2) Danni indiretti al patrimonio: incidono sulle aspettative di guadagno del soggetto leso, diminuendole (si parla a riguardo di lucro cessante). In pratica si può richiedere il risarcimento danni ogniqualvolta si dimostri che l’evento nefasto ha impedito la conclusione di un affare, la firma di un contratto o, infine, ha reso impossibile al professionista o al lavoratore autonomo percepire un reddito a causa della degenza ospedaliera o per motivi ad essa attinenti.

Danno non patrimoniale
Ai fini del risarcimento, hanno rilevanza anche i pregiudizi personali scaturiti dall’incidente, come i danni alla salute psico-fisica o le conseguenze negative nei legami familiari e nei rapporti con la società. Possiamo pertanto inquadrare:
- il danno biologico;
- il danno morale;
- il danno esistenziale.

Danno biologico
Si configura nei casi in cui la vittima subisca delle lesioni fisiche o psicologiche tali da peggiorare in modo irreparabile la qualità della sua vita. Si pensi ai danni funzionali o esteticiche, se consistenti e rilevanti, si ripercuotono sulla vita relazionale, o ai traumi mentali che, nel silenzio più totale, annientano l’equilibrio psicologico di chi ne è affetto. Ancora vi potrebbero rientrare eventuali danni alla sfera sessuale per patologie riconducibili all’incidente o i casi in cui lecapacità lavorative diminuiscono sensibilmente. In quest’ultimo caso, è necessario richiedere la valutazione, mediante certificati medici e perizie legali, del grado di invalidità maturato, per accedere al riconoscimento di una prestazione previdenziale, consistente nell’erogazione, a scadenza mensile, di un beneficio economico, meglio conosciuto come assegno di invalidità. Le procedure per inoltrare la richiesta sono diverse, a seconda che il lavoratore sia un dipendente pubblico o un libero professionista. Nel primo caso l’indennità è corrisposta dall’ente di previdenza pubblico, l’INPS; mentre, se il beneficiario è un lavoratore autonomo, deve avvalersi di un sistema previdenziale privato, stipulando un’assicurazione infortuni che garantisca l’erogazione dell’assegno alla conclamazione dell’invalidità temporanea o permanente.

Danni morali
Consistono nelle sofferenze della psiche, nei turbamenti e nelle ansie patite a causa dell’incidente stradale. Hanno un carattere temporaneo e, pertanto, si differenziano dai danni biologici, generatori di patologie fisiche spesso croniche.
Nel sentire comune si pensa che la loro risarcibilità sia quasi scontata; in realtà la reintegrazione economica è dovuta soltanto se, nel provocare l’incidente, il colpevole ha commesso un fatto che costituisce reato [2].
Inoltre, dare prova al giudice delle ansie patite o di uno stato depressivo momentaneo è un’ardua impresa se si pensa che tutt’oggi non esistono metodi scientifici che garantiscano un accertamento rigoroso di una tale condizione.

Danni esistenziali
Infine il risarcimento danni spetta se il sinistro ha provocato dei sensibili cambiamenti nello stile di vita del danneggiato. Nell’accertamento del pregiudizio si valuta l’effettivo cambiamento delle abitudini quotidiane, la concreta destabilizzazione dell’armonia familiare a causa della morte di un congiunto [3] o per motivi riconducibili all’evento dannoso. In pratica, ha diritto al risarcimento chi è stato costretto a rinunciare alle proprie aspirazioni e desideri. Quindi, oltre ai danni materiali, ai danni fisici e a quelli psicologici, è stata riconosciuta debita rilevanza anche a tutto ciò che potenzialmente potrebbe ostacolare il libero esplicarsi della propria personalità nella società.

[1] Art. 2043 c.c.
[2] Art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.
[3] Cass. sent. n. 20292 del 20.11.2012

(Articolo di Nicola Giofré del 28/11/2012 pubblicato su www.laleggepertutti.it)

Nessun commento:

Posta un commento